Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

pannelli solari sul tetto senza autorizzazione del tribunale

  • Elena Pompeo

    Salerno
    18/11/2022 07:48

    pannelli solari sul tetto senza autorizzazione del tribunale

    Salve. Sono il Custode di una procedura. Si tratta di una palazzina di due piani (piano terra non pignorato e primo piano pignorato). Il proprietario del piano terra, senza richiedere autorizzazione al Tribunale, ha posto su parte del tetto in comune dei pannelli solari e sul giardino di sua esclusiva proprietà (attraverso il quale vi è diritto di passaggio per accedere all'appartamento pignorato) alcune tettoie rimovibili e presumibilmente senza autorizzzione. Il creditore procedente mi ha richiesto la rimozione dei pannelli solari e delle tettorie non autorizzate. Ma posso chiedere al giudice la rimozione?
    • Zucchetti SG

      18/11/2022 19:07

      RE: pannelli solari sul tetto senza autorizzazione del tribunale

      A nostro avviso per rispondere alla domanda formulata occorrerebbe, preliminarmente, stabilire se l'attività posta in essere dal proprietario-condomino non esecutato, incida o meno negativamente sull'uso delle cose comuni o sull'esercizio dell'altra proprietà esclusivo, secondo le regole proprie del così detto "condominio minimo", vale a dire quel condominio formato da due soli proprietari.
      Invero, secondo una ormai costante elaborazione giurisprudenziale inaugurata da Cass., SU, 31 gennaio 2006, n. 2046, "La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni".
      Proprio in ragione della soggiacenza del condominio minimo alle regole generali del condominio, trova applicazione, nella fattispecie descritta, la previsione di cui all'art. 1122-bis c.c., il quale al secondo comma consente espressamente "l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato".
      La norma, dunque, ammette l'installazione di impianti fotovoltaici a servizio delle unità immobiliari di proprietà esclusiva: a) sul lastrico solare; b) su ogni altra parte comune idonea ad ospitarli; c) sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
      Il comma 4 dispone poi che comma 4, c.c. "L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative".
      Questi interventi non sono soggetti ad autorizzazione.
      Tuttavia il comma 3 dell'art. 1122-bis c.c. prevede un'ipotesi di necessario passaggio assembleare allorquando la realizzazione di queste opere comporti una modificazione delle parti comuni. In tal caso il condomino deve darne notizia all'amministratore indicando il contenuto specifico degli interventi e le modalità di esecuzione; quest'ultimo a sua volta deve convocare un'assemblea affinché la stessa possa discutere e deliberare sull'argomento, allo scopo di disciplinare l'uso delle cose comuni: a) prescrivendo modalità di realizzazione alternativa al fine di salvaguardare la sicurezza, la stabilità ed il decoro dell'edificio; b) ripartendo, "a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto". Ciò che è inibito all'assemblea è il potere di negare l'installazione, poiché la norma non lo consente (così Trib. Milano 7 ottobre 2014, n. 11707).
      In ogni caso, è nostro convincimento che l'installazione di un impianto fotovoltaico deve comunque essere realizzata in modo tale da non ledere il pari diritto d'uso degli altri condòmini, da non alterare la destinazione d'uso delle parti comuni oggetto d'intervento e di non essere lesiva della sicurezza, della stabilità e del decoro dell'edificio, così come richiesto dall'art. 1102 c.c., che consente al singolo comproprietario l'uso, con questi limiti, della cosa comune.
      Sulla scorta di queste premesse riteniamo dunque che il condominio non abbia la facoltà di chiedere ed ottenere la rimozione dell'impianto (per lo meno non completamente), a meno che non si intenda ottenere una ripartizione degli spazi del lastrico solare.
      In ogni caso, a questo scopo si dovrebbe introdurre una autonoma azione giudiziale, non avendo il giudice dell'esecuzione legittimazione ad intervenire manu militari.