Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    24/02/2026 12:18

    AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

    A seguito dell'incarico quale custode viene accertata la pendenza di una azione risarcitoria già incardinata dal debitore esecutato per i danni subiti dall'immobile pignorato per il crollo di una albero d'alto fusto (che ha di fatto reso inagibile lo stesso, con conseguente notevole riduzione del valore peritale).
    L'avvocato del proprietario ha messo a disposizione del sottoscritto tutti gli atti di causa.
    Dato che il pignoramento si estende anche ai frutti dell'immobile, ritengo che la custodia dovrà apprendere l'eventuale risarcimento liquidato con la sentenza.
    Si richiede però un chiarimento sulla causa in corso e cioè se il creditore procedente dovrà sostenere le spese del giudizio e/o se dovrà intervenire nello stesso.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/02/2026 18:27

      RE: AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

      Il comma quinto dell'art. 560 c.p.c. prevede che "il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità".
      Quest'ultimo inciso, introdotto dalla riforma del 2006, costituisce la risposta normativa al dibattito che in precedenza era sorto intorno al tema della legittimazione processuale del custode ed alla necessità, o meno, della previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
      Stando a questa previsione, deve riconoscersi in capo al custode la titolarità di una legitimatio ad causam in funzione dell'acquisizione della disponibilità materiale dell'immobile (sebbene sia stato autorevolmente sostenuto in dottrina che la legittimazione processuale del custode debba estendersi anche a tutte quelle azioni che siano strumentali alle funzioni di conservazione, amministrazione e gestione del compendio pignorato).
      Sulla scorta di questi postulati, è stata riconosciuta la legittimazione del custode a proporre domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile pignorato nei confronti dell'occupante sine titulo (Cass. civ., 24 marzo 1986, n. 2068) oppure ad esercitare l'azione possessoria avverso azioni di turbativa poste in essere da terzi (Cass. civ., 19 marzo 1984, n. 1877). Parimenti, il custode è stato riconosciuto "legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione" (Cass. civ., 13 dicembre 2007, n. 26238).
      Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 cod. civ." (Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 924).
      Di contro, la giurisprudenza ha ritenuto che la legittimazione del custode vada negata in relazione a quelle controversie in cui viene in rilievo il diritto di proprietà o altro diritto reale cadente sull'immobile pignorato (Cass. civ., 21 maggio 1984, n. 3127).
      Ciò detto, nel caso di specie, ci sembra che l'azione di cui trattasi sia diversa da quelle consentite dall'art. 560 citato.
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        26/02/2026 18:38

        RE: RE: AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

        Dalla vs. risposta mi sembra non applicabile al caso da me sollevato l'art. 560 c.p.c., in quanto l'azione già incardinata dal debitore esecutato, di tipo risarcitoria, non rientra fra quelle "occorrenti per conseguire la disponibilità" del bene staggito.
        Al termine del mio quesito chiedevo un vs. parere sulla eventuale copertura delle spese di causa da parte del creditore procedente e/o se quest'ultimo debba/possa intervenire nel giudizio in corso a tutela dei propri interessi ed al fine di far acquisire alla custodia l'eventuale risarcimento riconosciuto dalla sentenza.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          26/02/2026 19:23

          RE: RE: RE: AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

          Come dicevamo, a nostro avviso al custode non può essere riconosciuta alcuna legittimazione processuale, atteso che l'azione pendente non rientra tra quelle di cui all'art. 560 comma quinto cpc. Non si pone dunque neppure un problema di anticipazione delle spese da parte del creditore.
          Inoltre, trattandosi di un credito risarcitorio che non deriva dall'esperimento di un'azione per il quale il custode non ha legittimazione, il relativo importo non può essere considerato, a nostro avviso, "frutto" della cosa pignorata.
          • Maurizio Rubini

            VITERBO
            27/02/2026 09:17

            RE: RE: RE: RE: AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

            Un'ultima considerazione sul fatto che, a vs. avviso, il possibile importo del risarcimento riconosciuto dalla sentenza non può essere considerato "frutto" della cosa pignorata.
            D'accordo sulle caratteristiche di quest'ultimo (anche se comunque nutro qualche dubbio), ma ritengo che il creditore procedente possa tutelare i propri interessi andando a recuperare l'importo eventualmente riconosciuto, che assume caratteri sostitutivi/integrativi del valore del bene danneggiato dall'evento.
            E d'accordo anche sulla considerazione che non sia il custode legittimato a far valere questo diritto, bensì direttamente il creditore procedente, con un intervento adesivo nel giudizio civile incardinato dal debitore esecutato.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              27/02/2026 09:32

              RE: RE: RE: RE: RE: AZIONE RISARCITORIA IMMOBILE DANNEGGIATO

              Condividiamo il linea generale il ragionamento svolto, ma non crediamo che sia giuridicamente percorribile, atteso che così facendo si introdurrebbe surrettiziamente una sorta di azione surrogatoria atipica (poiché se si ammette che il creditore può intervenire, gli si deve riconoscere, gioco forza, anche la legittimazione ad agire) che consentirebbe al creditore di agire ogni qualvolta egli ritenga che il debitore non amministra correttamente il suo patrimonio, il che è possibile, ma va circoscritto, appunto, nei limiti della surrogatoria. Aggiungiamo inoltre che se il creditore può comunque agire con lo strumento della espropriazione presso terzi del credito risarcitorio riconosciuto al suo debitore.