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Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA
Investimento finanziario temporaneo delle somme riscosse dalla procedura
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Daniela Marra
ANCONA04/09/2026 18:57Investimento finanziario temporaneo delle somme riscosse dalla procedura
Buonasera,
in una procedura esecutiva immobiliare CARTABIA, con le seguenti condizioni:
1- rilevanti somme di denaro incassate e giacenti sul conto corrente bancario intestato alla procedura per vendite di alcuni lotti immobiliari
2- già programmate asta per vendita dei beni immobili residui
3- scarse previsioni di vendita dei beni residui
4- conseguentemente tempi dilatati per effettuazione del piano di riparto
5- tasso di interesse attivo pari a zero (0) sul c/c bancario intestato alla procedura
6- erogazione ex art 41 TUB già effettuata a favore del creditore procedente
è fattibile che il delegato alla vendita presenti istanza al giudice, previa acquisizione del parere favorevole del creditore procedente, al fine di investire temporaneamente le somme di denaro incassate in un prodotto finanziario a rendimento garantito e con scadenza compatibile con la data presumibile di effettuazione del piano di riparto ?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
07/09/2026 12:40RE: Investimento finanziario temporaneo delle somme riscosse dalla procedura
A nostro avviso no.
La disciplina di riferimento, prevede infatti che il delegato debba procedere, in questi casi, alla elaborazione di un piano di riparto parziale.
Una delle novità introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 Giugno 2016 n. 119 riguarda la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza degli artt. 110 e 113 l.fall., (oggi artt. 220 e 227 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) anche nell'esecuzione individuale oggi è dunque prevista la possibilità di eseguire ripartizioni parziali dell'attivo realizzato.
La modifica consente di smobilitare risorse finanziarie affluite alla procedura permettendone la distribuzione tra i creditori quando, ad esempio, si è proceduto alla vendita di alcuni lotti ed è ancora in corso la liquidazione di altri. Il tutto a sicuro vantaggio soprattutto dei creditori che abbiano anticipato i costi di spese prededucibili.
La norma, nel testo vigente all'esito della manipolazione appena richiamata, oggi dispone che "Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire".
La previsione della possibilità di eseguire riparti parziali, per come è stata innestata nel corpo dell'art. 596 - il quale prevede che si formi il progetto di distribuzione (anche parziale) "se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma" - sembrerebbe esclusa nelle ipotesi in cui vi sia un solo creditore (che è appunto il caso cui si riferisce l'art. 510, comma primo, c.p.c.), ma è da ritenere che non sia stato questo l'intento del legislatore (del quale, del resto, non si comprenderebbe la ragione) e che, piuttosto, l'incertezza sia il frutto di una non perfetta stesura della norma, agevolmente superabile in via interpretativa.
Oggetto di riparto parziale è il novanta per cento delle "somme da ripartire".
La locuzione, a rigore, sembrerebbe richiamare gli importi da distribuirsi tra i creditori, e dunque la percentuale andrebbe calcolata decurtando l'attivo disponibile del compenso spettante al custode ed al professionista delegato alla vendita, nonché del 50% del compenso dovuto all'esperto nominato per la stima, poiché gli stessi, tecnicamente, non sono oggetto di "ripartizione" tra i creditori.
Riteniamo tuttavia che l'espressione utilizzata dal legislatore non vada intesa nella sua accezione letterale, e che dunque le somme da ripartire altro non siano se non le somme genericamente disponibili sul conto della procedura. Almeno tre argomenti giustificano questa nostra conclusione.
In primo luogo la norma già individua una somma cuscinetto non ripartibile, evidentemente in funzione della necessità di scongiurare il rischio che distribuzioni parziali non seguite dall'afflusso alla procedura di altra liquidità impediscano di coprire i costi della stessa.
In secondo luogo, la percentuale individua l'importo massimo distribuibile, e dunque nulla esclude che il Giudice dell'esecuzione abbassi quella soglia quante volte, all'esito di un'analisi dei costi sostenuti e di quelli che verosimilmente saranno necessari per il prosieguo della procedura, nonché dei crediti prededucibili maturati, ritenga che il dieci per cento da accantonare non sia sufficiente.
Infine, manca nel novellato art. 596 una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 113 l.fall., (oggi art. 227 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) laddove il legislatore dopo avere imposto in via generale al comma uno un accantonamento generico (l'80% delle somme da ripartire), individua al comma due le somme (per spese future, per il compenso del curatore e per crediti prededucibili) che devono comunque essere accantonate, riducendo se necessario la soglia dell'80%.
Il piano di riparto parziale deve essere depositato in cancelleria "non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo". L'indicativo presente "provvede" utilizzato anche qui indifferentemente per i riparti parziali e non, lascia intendere che questi siano obbligatori, e che dunque ad essi debba procedersi all'esito di ogni singola vendita. È da ritenere tuttavia che residui comunque uno spatium deliberandi per il Giudice, il quale potrebbe ritenere di non eseguire riparti parziali (o di rinviarne la predisposizione all'esito della vendita di ulteriori lotti) per esigenze di economia processuale, laddove la somma ripartibile sia di non apprezzabile entità, tenuto conto anche delle ragioni creditorie (nella valutazione delle quali rileva non solo l'importo del credito ma anche la sua causa, in guisa che, ad esempio, un credito di natura alimentare andrà certamente valutato in modo diverso rispetto ad un credito di altra natura). Del resto la dottrina si esprime in termini analoghi in sede fallimentare, dove è pacificamente riconosciuta la possibilità che il Giudice delegato differisca di volta in volta l'esecuzione dei singoli riparti periodici.
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