Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

fitti non pagati prima della nomina del custode e dopo la notifica del pignoramento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    10/05/2022 12:44

    fitti non pagati prima della nomina del custode e dopo la notifica del pignoramento

    Salve. Sono stata nominata custode giudiziario di una procedura dove vi è regolare contratto registrato ed opponibile ai creditori. In sede di accesso gli affittuari mi hanno dichiarato di aver pagato meno nell'ultimo anno rispetto alle somme indicate in contratto attesa la crisi post covid (si tratta di una pizzeria). Io, quale custode nominato nell'aprile 2022, posso richiedere le somme dovute e non pagate prima della mia nomina? grazie
    • Zucchetti SG

      11/05/2022 13:52

      RE: fitti non pagati prima della nomina del custode e dopo la notifica del pignoramento

      È noto che a mente del terzo comma dell'art. 820 c.c. i frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. Essi pertanto costituiscono l'oggetto di diritti di credito in capo al debitore esecutato, e si ritengono anch'essi sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 2912 c.c.
      In relazione ai canoni di locazione, Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ritenuto che, dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.
      Successivamente, si è precisato che il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; conseguentemente, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cass. 21/06/2011, n. 13587; Cass. 03/06/2021, n. 23883).
      Sulla scorta di questi precedenti siamo dell'avviso per cui il custode non è legittimato ad agire per il pagamento dei canoni di locazione maturati prima della data del pignoramento e non versati.