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Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA
Condizioni incompatibilità Custode Giudiziario
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Rosaria Deodato
JONADI (VV)02/09/2026 22:01Condizioni incompatibilità Custode Giudiziario
Buonasera,
sono stata nominata custode giudiziario in una procedura esecutiva immobiliare dopo essere stata curatore della pregressa procedura fallimentare (chiusa con decreto depositato in data 21/06/2022 per intervenuta revoca della sentenza dichiarativa di fallimento) che ha interessato l'attuale esecutato unitamente alla società di cui era socio accomandatario. Pertanto, mi chiedo se il pregresso ruolo di curatore fallimentare comporti una situazione di incompatibilità che non consenta l'accettazione dell'incarico di custode e mi piacerebbe avere il Vostro autorevole parere in merito a tale quesito.
Cordiali saluti
Rosaria Deodato-
Zucchetti Software Giuridico srl
04/09/2026 12:15RE: Condizioni incompatibilità Custode Giudiziario
A nostro avviso, per rispondere alla domanda occorre muovere dalla combinata lettura di alcune norme del Capo terzo (intitolato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice") del titolo primo del libro primo del codice civile.
Questo capo contiene disposizioni relative al consulente tecnico (artt. 61 64), al custode (artt. 65, 68) ed agli "altri ausiliari" (art. 68).
Secondo la dottrina l'art. 66 c.p.c., nel prevedere un potere di sostituzione del custode assai ampio (poiché consente al giudice di disporre d'ufficio o su istanza di parte la sostituzione del custode in ogni tempo), permetterebbe di evitare l'applicazione degli istituti della astensione e della ricusazione.
Si tratta di una ricostruzione che merita di essere condivisa, soprattutto laddove la si confronti con la previsione di cui all'articolo l'art. 63, comma 1, c.p.c., dettata a proposito del consulente tecnico, la quale prevede che costui, scelto tra gli iscritti in un albo, "ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione".
Se dunque il custode dovesse ritenere che ricorre una delle cause di astensione dell'articolo 51 c.p.c., (titolarità di un interesse coinvolto dalla procedura, parentela, affinità fino al quarto grado, commensalità abituale, rapporti contrattuali, inimicizia grave con una delle parti o il suo difensore, conoscenza della procedura per aver svolto assistenza ad una delle parti, amministrazione di enti, società o associazioni che hanno interesse nella causa, esistenza di altre gravi ragioni di convenienza) ben potrebbe sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione investendolo della opportunità di valutare se confermarlo o meno nell'incarico.
Come si vede, si è al cospetto di una precisa scelta normativa in forza della quale il legislatore solo per il consulente tecnico ha inteso prevedere l'applicazione degli istituti della astensione e della ricusazione, omettendo invece di disporre in tal senso a proposito del custode, pur disciplinandone la figura nel medesimo capo del codice di rito.
Applicando al caso di specie questo ragionamento non riteniamo che il custode versi in una situazione di incompatibilità, e riteniamo che questa non sussisterebbe neppure ove si applicassero al custode le norme sull'astensione e ricusazione.
Dunque, egli potrà senz'altro accettare l'incarico.
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