Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

imprenditore individuale cessato

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    24/10/2023 15:35

    imprenditore individuale cessato

    Un imprenditore individuale artigiano cessa l'attività cancellando l'impresa individuale dal RI e residuando a suo carico cospicui debiti erariali quasi tutti iscritti a ruolo. Soggetto che a questo punto è qualificabile ai fini del CCI come consumatore.
    A mio parere per accedere al beneficio dell'esdebitazione potrebbe depositare un'istanza di concordato minore ex art. 74 CCI in quanto imprenditore cessato con debiti aziendali, e con l'intervento di finanza esterna, imprescindibile, che rende la proposta ai creditori migliorativa rispetto alla liquidazione del patrimonio. A quel punto accettando i creditori l'accordo e decorsi i tre anni di procedura, i debiti per la parte non soddisfatta sono inesigibili.
    Chiedo conferma di questa modalità operativa soprattutto con riferimento all'imprenditore cessato con debiti erariali perché l'art. 2 co. e), che definisce il consumatore, lo esclude dal concordato minore a meno che i debiti siano di natura (ex) aziendale.
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/10/2023 07:37

      RE: imprenditore individuale cessato

      La permanenza di debiti collegati all'esercizio dell'attività artigiana impedisce di considerare l'imprenditore in questione come consumatore alla luce della definizione di consumatore data dalla lett. e) del primo comma dell'art. 2 CCII. Crediamo che anche lei sia della stessa idea, anche se, probabilmente per un errore, scrive che il soggetto "è qualificabile ai dini del CCII come consumatore", dal momento che propone di accedere al concordato minore.
      Anche questa procedura però nel caso è preclusa dal comma quarto dell'art. 33 CCII, per il quale "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".
      Di questa norma la giurisprudenza ha tentato di restringere la portata della norma ai soli imprenditori collettivi per cui non sarebbe applicabile a quelli individuali (Trib. Ancona 11/01/2023; Trib. Napoli Nord 03/01/2023, e altre), ma altri giudici (Trib. Torino 14,7 2023) non hanno accolto tale interpretazione sostenendo che la norma non fa alcuna differenza tra imprenditori individuali e collettivi e la stessa soluzione è stata fatta propria dalla Cassazione (Cass. 26/07/2023 n. 22699)
      Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore determina un'ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione ed una illogica esclusione dagli strumenti di natura negoziale, ma la legge è questa e l'interpretazione della S. Corte è quella riportata, per cui o presenta la domanda di concordato minore egualmente sperando che il tribunale competente segua la linea meno punitiva, oppure non le resta che adire alla liquidazione controllata o, se ricorrono le condizioni di incapienza tentare la via della esdebitazione ex art. 283 CCII.
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Mauro

        Ferrara
        25/10/2023 10:05

        RE: RE: imprenditore individuale cessato

        nel caso di specie, l'imprenditore cancellato potrebbe a mio avviso rientrare come definizione per proporre un concordato minore liquidatorio nel comma 2 dell'art. 74 CCI dove dice "fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è prevista la finanza esterna, che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori". Posso senz'altro sbagliare ma intendevo proprio questo.
        L'art. 33 CCI per quanto da voi rilevato preclude, anche se non conosco gli orientamenti del "mio" tribunale sul punto, l'accesso alla procedura individuata. Considerando anche il carico di debiti erariali, proporre l'esdebitazione per incapienza ex art. 283 CCI, e proprio per gli orientamenti recenti, non concede la meritevolezza e di conseguenza l'esdebitazione.
        Ecco perché l'unica strada percorribile era, ma per come da voi spiegato in realtà non lo è, il concordato minore in cui, accettando i creditori l'accordo proposto, rende inesigibile la quota di debiti non soddisfatti portando cioè all'identico risultato dell'esdebitazione.
        In pratica ho le mani legate...
        Grazie
        LM
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/10/2023 17:10

          RE: RE: RE: imprenditore individuale cessato

          Il secondo comma dell'art. 74 CCII, con l'incipit "fuori dai casi previsti dal comma 1" intende dire che, al di fuori del caso di concordato minore in continuità di cui tratta il comma 1, è ammesso anche il concordato minore liquidatorio a condizione che ci sia l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
          L'art. 33 è norma generale che, nel quarto comma prende in esame il concordato minore, sia esso liquidatorio che continuativo, e, come detto, l'interpretazione data dalla S.Corte, è molto pregiudizievole per gli imprenditori individuali lasciando questi, come giustamente lei dice, con le mani legate, senza un plausibile motivo.
          Ad ogni modo converrebbe tentare la domanda sperando che il tribunale di competenza sia favorevole all'opinione che l'inammissibilità per le imprese cancellate riguardi solo quelle a carattere societario.
          Zucchetti SG srl