Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

  • Adele Martinelli

    Gandino (BG)
    27/04/2023 18:40

    CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

    Buongiorno,
    volevo sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito:
    una società viene ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 163 L.F. in data 11 maggio 2022, quindi durante la vigenza della precedente disciplina.
    A luglio 2022 entra in vigore il nuovo codice della crisi (CCII).
    Il 13 gennaio 2023, l'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale viene revocata ex art. 173 L.F. e viene contestualmente aperta la liquidazione giudiziale.
    Ai fini dello stato passivo della liquidazione giudiziale, advisor legale e finanziario ed attestatore chiedono l'ammissione in prededuzione (con privilegio ex art. 2751 bis n. 2).
    Presupposto che la prededuzione debba essere riconosciuta (sia nella previgente disciplina ex art. 111 L.F. che nell'attuale ex art. 6 CCII) poiché la mancata omologa consegue ad azioni inappropriate dell'amministratore, mi chiedo se a tale prededuzione vada applicata la previgente disciplina (quindi la prededuzione vada riconosciuta nella misura del 100%) ovvero l'attuale normativa (con riconoscimento della prededuzione nella inferiore percentuale del 75%).
    Propenderei per la prima soluzione, in quanto il credito è sorto in vigenza della Legge fallimentare, non riesco peraltro a trovare spunti normativi e/o giurisprudenziali al riguardo.
    Ringrazio per la Vostra attenzione.
    Il Curatore


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/04/2023 19:28

      RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

      Il fatto che il tribunale abbia, a seguito della revoca del concordato, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale dimostra che per il giudice trova applicazione nella nuova procedura la disciplina del codice della crisi, altrimenti avrebbe dichiarato il fallimento della società ammessa in precedenza al concordato. Posto, infatti, che la revoca del concordato non determina automaticamente l'apertura della procedura di insolvenza, ma è necessaria la richiesta di un soggetto legittimato, evidentemente, salvo errori, il tribunale ha accolto una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale pervenuta dopo il 15 luglio 2022; tanto in applicazione del primo comma dell'art. 390 CCII, per il quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento "depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", da cui si deduce che i ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale, anche se formulati come richiesta di dichiarazione di fallimento, presentati dopo il 15 luglio del 2022, sono definiti secondo le regole del nuovo codice.
      Nel caso, quindi, trova applicazione, quanto alla prededuzione, l'art. 6 CCII e non il secondo comma dell'art. 111 l. fall.
      Zucchetti SG srl
      • Carlotta Cento

        Milano
        04/09/2023 09:47

        RE: RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

        Buongiorno,
        mi collego a questa discussione per chiedere il vostro parere sul seguente caso specifico.
        Una società in concordato preventivo ha nominato un perito per la stima dei beni mobili, il cui compenso era inserito nel passivo concordatario in prededuzione.
        Successivamente è stata aperta la Liquidazione Giudiziale per inadempimento del concordato (che era stato omologato) e il perito ha chiesto l'ammissione del proprio compenso in prededuzione.
        Posto che l'art. 6 CCII alla lett. d) limita il 100% della prededuzione ai crediti professionali sorti durante le procedure, al compenso degli organi della procedura ed alle "prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi";
        e tenuto conto che il predetto perito non è stato nominato dagli organi della procedura ma dal debitore, ritengo che la prestazione del perito si configuri come credito professionale sorto in funzione della
        presentazione della domanda e che quindi la prededuzione spetti al 75%.
        Vorrei sapere se concordate con questa ricostruzione.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/09/2023 12:53

          RE: RE: RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

          Se, come lei dice, il perito è stato nominato dal debitore, (probabilmente si tratta dell'attestatore o di un perito per svolgere attività utile all'attestatore e comunque funzionale alla presentazione della domanda)., è corretto inquadrare la fattispecie nella previsione della lett. d), co.1, dell'art. 6, posto che il concordato è stato omologato e poi risolto. In forza del comma secondo di detto articolo, la prededuzione, nei limiti in cui è consentita, permane anche nell'ambito delle successive procedure concorsuali.
          Zucchetti SG srl
          • Carlotta Cento

            Milano
            08/09/2023 11:25

            RE: RE: RE: RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

            Grazie per il riscontro,
            tuttavia devo chiedervi se per caso si intendeva la lettera c) invece della d) perchè dal contenuto della risposta mi sembrerebbe più adatta. In ogni caso chiedo anche se al restante importo pari al 25% non ammesso in prededuzione, qualora fosse riferito ad un professionista, spetti il privilegio o vada a chirografo.
            grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/09/2023 19:30

              RE: RE: RE: RE: RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

              Si ha ragione, si è trattato di un lapsus calami, di cui ci scusiamo; come lei ha correttamente capito il riferimento era alla lett. c9 dell'art. 6 CCII. La quota del 25% del compenso non coperto dalla prededuzione, essendo comunque riconducibile alla prestazione professionale, gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
              Zucchetti SG srl
              • Giorgio Plebani

                ALBINO (BG)
                26/10/2023 16:08

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

                Buongiorno, quesito: il legale del soggetto fallito chiede 'ammissione al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed in prededuzione dell'attività prestata nella procedura di composizione negoziata della crisi antecedente la liquidazione giudiziale e nella liquidaizone giudiziale.
                Nella nota spese generica precisa solo: euro 8.070,00 (oltre accessori) per: - consulenza e assistenza nella procedurta di composizione negoziata; - consulenza ed assietenza nella procedura di liquidazione giudiziale, senza specificare gli importi per ogni incarico.
                A mio avviso propenderei per escludere la prededuzione e ammetterei al privilegio l'importo di euro 8.070 richiesto.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/10/2023 18:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONSECUZIONE PROCEDURE - PREDEDUZIONE SPESE PROFESSIONALI

                  Siamo d'accordo sulla esclusione della prededuzione in quanto il credito in questione non rientra tra quelli previsti dall'art. 6 né è qualificato come tale da una norma specifica; in tema di composizione negoziata solo il compenso dell'esperto è classificato come producibile (art. 25 ter, co 12, CCII) e, ad ogni modo non è ravvisabile una consecuzione tra un percorso negoziale amministrativo, certamente non una procedura concorsuale, e la successiva liquidazione giudiziale, che rimane la procedura concorsuale principe. Al credito in questione, di natura concorsuale, può quindi essere atribuito il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
                  Quanto all'entità del credito, non possiamo dire nulla non conoscendo gli atti di causa.
                  Zucchetti SG srl