Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

concordato semplificato in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale

  • Andrea Rivolta

    Borgomanero (NO)
    17/12/2025 17:56

    concordato semplificato in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale

    Buongiorno, chiediamo un vostro parere sulla seguente situazione: SNC che ha presentato proposta di composizione Negoziata (CNC), in fase di chiusura e con attestazione dell'esperto circa la correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative. Ci sarebbero quindi tutti i presupposti per la presentazione di istanza di Concordato Semplificato (CSL) ai sensi dell'art. 25-sexies
    Il parere dell'esperto sarà rilasciato e depositato nella piattaforma CNC entro il 27.12 p.v., data di conclusione della procedura. Tuttavia, in data 13.01.2026 è già fissata udienza per l'apertura della Liquidazione Giudiziale (LG) da parte di un ex-dipendente della SNC
    Posto che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 25-sexies è possibile presentare istanza di CSL "in bianco" ai sensi dell'art. 44 e posto il rispetto del termine massimo di 60 giorni dalla data di deposito del parere dell'esperto per la presentazione di tutta la documentazione prevista dall'art. 39, il nostro dubbio riguarda l'applicazione delle misure protettive e cautelari.
    Nell'istanza prenotativa è intenzione richiedere l'applicazione dell'art. 54 comma 2 per evitare l'apertura della LG, ma il comma 7 del medesimo art. 54, per via del combinato richiamo al comma 3 ed ai primi due periodi del comma 2, sembra non concedere tale possibilità qualora l'istanza di LG sia presentata da un lavoratore, facendo prevalere la tutela dei diritti di credito di quest'ultimo.
    Ci si chiede quindi se sia possibile presentare istanza prenotativa ed evitare la dichiarazione di LG, ovvero se sia necessario predisporre un'istanza completa (già trascritta al RI) entro la data dell'udienza di LG (13.01.2026 ovvero la prima udienza), nonchè se questo CSL (sia nell'ipotesi "in bianco" che in quella "completa", possa garantire il differimento della LG almeno per il tempo necessario alla verifica della convenienza della proposta di CSL da parte dell'ausiliario eventualmente nominato.
    L'alternativa è ovviamente che la tutela dei dipendenti di cui all'art. 54 comma 7 non permetta altre soluzioni, ma in tal caso non si comprende la disposizione di cui all'art. 40 comma 10 ultimo periodo, laddove sembra che, anche in pendenza di istanza di LG, in caso di richiesta di uno strumento di regolazione della crisi derivante da una precedente CNC i termini siano differiti ai 60 giorni dal deposito del parere dell'esperto.
    Va tenuto in considerazione che, nel caso di specie, i soci della SNC hanno deciso di mettere a disposizione del CSL anche il loro patrimonio personale (immobile): dal punto di vista liquidatorio, quindi, non ci sarebbe differenza fra l'attivo delle due procedure, anzi il CSL potrebbe permettere una maggior celerità nella realizzazione dell'attivo con minori spese procedurali.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2025 09:57

      RE: concordato semplificato in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale

      A nostro avviso la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non va considerata come una forma di azione esecutiva da bloccare ricorrendo alle misure protettive, ma appunto come una domanda di apertura di una procedura collettiva liquidatoria che deve cedere il passo all'esame di una domanda di regolamentazione della crisi, tra cui va compreso anche il concordato semplificato. E' pacifico, infatti, che nel nostro sistema vige il principio di prevenzione, o, per meglio dire, di prevalenza del concordato preventivo sul fallimento ed ora sulla liquidazione giudiziale, tant'è che l'art. 49 CCII prevede, al comma 1, la possibilità di aprire la liquidazione solo dopo aver "definite le domande di accesso ad uno strumento di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte"; pertanto, prima di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, deve necessariamente essere esaminata la domanda di concordato, ordinario o semplificato, presentata dal debitore nel termine di cui al comma 10 dell'art. 40, per far luogo, poi, alla apertura della liquidazione solo in caso di mancata apertura della procedura minore.
      Così impostata la questione, diventa irrilevante il fatto che la istanza di apertura della liquidazione giudiziale sia stata presentata da un lavoratore in quanto il preventivo esame della domanda di concordato non costituisce una misura protettiva che possa bloccare i diritti esecutivi del dipendente, cui si riferisce il comma 7 dell'art. 54; inoltre se la data del 13.1.2026 fissata per l'esame della domanda di liquidazione giudiziale è quella della prima udienza fissata a tale scopo, è sufficiente presentare la domanda di concordato entro tale data, per ottenere che sia questa preventivamente esaminata rispetto a quella di liquidazione (ovviamente l'automatismo deve essere anche coadiuvato chiarendo la situazione al giudice incaricato).
      Zucchetti SG srl