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Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
dopo il decreto di apertura del concordato minore è possibile modificare la proposta dietro richiesta dei creditori
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Mattea Angela Marino
Reggio Calabria (RC)09/09/2025 12:14dopo il decreto di apertura del concordato minore è possibile modificare la proposta dietro richiesta dei creditori
Buongiorno, questo è il mio caso:
l'avvocato deposita omologa della proposta firmata da me gestore , il giudice apre con decreto la procedura, dopo poco tempo uno dei creditori invia pec con la richiesta di essere inserito e nella sua richiesta esplicita" valuta dunque la lesione del diritto dello scrivente creditore si richiede il differimento delle operazioni di voto,ecc....considerato che( per refuso) ho firmato un progetto sul quale ho lavorato e modificato di continuo (almeno una decina di volte) evidentemente cancellando e non integrando questo creditore, per il quale però ho la documentazione.
Ho relazionato al giudice facendo presente il tutto, nel frattempo mi contatta un altro creditore chiedendo di poter partecipare al voto, trasmette la sua precisazione del credito, quindi mi reco dal giudice chiedendo se posso integrare la proposta di concordato e mi dice che dovrei trovare dei riferimenti o esperienze di altri tribunali dove concedono dopo l'apertura del concordato, l'integrazione dei creditori.
Avete esperienze in merito ? Grazie a chi può-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2025 12:16RE: dopo il decreto di apertura del concordato minore è possibile modificare la proposta dietro richiesta dei creditori
Non abbiamo trovato precedenti specifici., ma , a nostro avviso, non vi sono ostacoli alla integrazione del piano concordatario, salvo a valutarne le conseguenze.
Invero, una volta aperta la procedura, l'OCC provvede a comunicare a tutti i creditori l'avvenuta apertura, trasmettendo copia della proposta di concordato e della relazione OCC, e li invita a esprimere il proprio voto entro la scadenza fissata, ma questo non cristallizza la posizione dei creditori, nel senso che anche creditori non inseriti nel piano iniziale possono partecipare al concordato ove forniscano la prova del loro credito. La partecipazione di un creditore inizialmente non previsto può portare conseguenze marginali sull'attuazione del piano (ad esempio la presenza di un ulteriore creditore chirografario di scarsa entità può determinare un leggero abbassamento della percentuale in favore di detta categoria), ma può anche sconvolgere il piano se il nuovo creditore è ad esempio un privilegiato di altro grado che può assorbire parte consistente dell'attivo disponibile. E' chiaro che in questo caso, il debitore deve presentare una nuova proposta e piano adeguati alla nuova realtà, il che può richiedere anche lo spostamento dei termini per la votazione, proponendosi a costoro forme di adempimento del tutto diverse rispetto alle precedenti.
Peraltro, con il terzo decreto correttivo è stato modificato il comma 1 dell'art. 78 c.c.i.i., che ora consente al giudice che dichiara aperta la procedura di concedere al debitore un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; il che dimostra come il legislatore intende favorire il ricorso al concordato minore, che deve essere il fine da perseguire anche nella fattispecie in esame.
Zucchetti SG srl
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