Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

TRASCRIZIONI AI SENSI DELL'ART. 93

  • Simone Sgorbati

    Brescia
    12/06/2025 16:11

    TRASCRIZIONI AI SENSI DELL'ART. 93

    Buongiorno,
    si chiede un parere in merito all'eventuale obbligo di iscrizione, a carico del liquidatore, della sentenza di omologa di concordato sempificato sui beni immobili e mobili registrati della debitrice.
    L'art. 93 pone l'obbligo di iscrizione dell'apertura della procedura a carico del commissario giudiziale, come si sa, assente nel concordato semplificato e gli articoli che regolano quest'ultimo nulla dicono in merito.
    Nel mio caso specifico, a livello di immobili non ho avuto alcun problema di trascrizione, mentre a livello di beni mobili (autoveicoli) il PRA mi contesta l'assenza di titolo per procedere, essendo io liquidatore e non commissario.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/06/2025 09:50

      RE: TRASCRIZIONI AI SENSI DELL'ART. 93

      L'obiezione del PRA non sembra condivisibile. È ben vero che ai sensi dell'art. 93, alla trascrizione del decreto di apertura provvede il commissario giudiziale. La norma, tuttavia, nello specificare che questa trascrizione viene eseguita "a cura del commissario giudiziale" non intende specificare che l'unico soggetto legittimato è costui. Scopo della disposizione è quello di individuare, piuttosto, il soggetto obbligato alla esecuzione di questo adempimento.
      Questo non vuol dire, dunque, che siffatta attività sia inibita a soggetti diversi. Se così fosse nel concordato semplificato non vi sarebbe nessun soggetto legittimato ed eseguirla.
      Del resto, dagli artt. 2666 e 2674 c.c. si ricava il principio per cui la trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse (in questi termini v'è anche una risalente, ma mai superata, pronuncia di legittimità, secondo la quale "A norma dell'art 2666 cod civ, legittimato alla trascrizione e qualunque soggetto. La trascrizione, da chiunque sia fatta, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Pertanto, essa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e può riferirsi tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli acquisti dei danti causa che non siano stati trascritti, in quanto, ai fini di garantire la opponibilità del proprio acquisto, si ha interesse ad assicurare la continuità della trascrizione" Cass. Sez. II, 10 agosto 1962, n. 2516).