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Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
Gradazione dei crediti in concordato minore
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Federica Cecchin
Novara19/06/2025 18:45Gradazione dei crediti in concordato minore
Buongiorno, chiedo il vostro supporto per una situazione sulla quale ho qualche dubbio.
Sto predisponendo un piano per un concordato minore. I creditori sono costituiti da Agenzia Riscossione, AgE, INAIL, INPS, alcuni comuni per TARI e multe autostradali e fornitori legati all'attività d'impresa. Uno di questi fornitori è stato promotore del pignoramento dell'immobile (abitazione principale) del debitore che lo ha in comproprietà poichè ricevuto in successione con altri parenti. Il secondo intervenuto è stata l'AgE con un debito che inferiore ai 120.000. I restanti fornitori sono anch'essi intervenuti nel pignoramento successivamente ad eccezione di due fornitori di cui uno ha iscritto ipoteca sul bene (antecedentemente al pignoramento) ed il secondo è rimasto puro chirografario (credito munito di decreto ingiuntivo).
Ora mi ponevo il problema della graduazione dei crediti.
1) come si pone l'Age rispetto agli altri creditori pignoratizi considerando che il pignoramento è avvenuto solo per un parte del debito (cartelle esattoriali ) in quanto i conteggi sono stati fatti 2 anni orsono ed oggi il credito è aumentato sia per nuove cartelle sia per crediti in fase amministrativa ?
2) Gli altri enti quali INPS ed INAIL..... per la parte non rientrante nelle cartelle esattoriali di competenza dell'Agenzia riscossione e che non hanno partecipato al pignoramento come dovrebbero esser trattate?
3) Il creditore non pignoratizio ma con ipoteca è soddisfatto prima?
4) Considerando che il creditore che ha promosso il pignoramento con circolarizzazione dei crediti in corso di procedura ha confermato che l'importo è stato saldato poichè era intervenuto un accordo transattivo con il debitore tale per cui ad oggi nulla è più dovuto come si pone la posizione dell'Age che allora era riuscita ad ottenere il pignoramento del bene perchè intervenuto (i debiti in sede di intervento erano al di sotto della soglia dei 120.000,00) ma che con accordo transattivo a questo punto risultava prima pignorante? Grazie in anticipo per le delucidazioni.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/06/2025 11:47RE: Gradazione dei crediti in concordato minore
Premesso che il debitore nel presentare domanda di concordato minore chiederà il blocco delle azioni esecutive e che verosimilmente tale istanza sarà accolta dal giudice che provvederà ai sensi dell'art. 78, comma 3, ltt. d), CCII, è necessario qualche chiarimento per evitare un equivoco che ci sembra serpeggi nella sua domanda.
Il pignoramento o l'intervento nella procedura esecutiva incide sulle spese sostenute per tale attività, ma non sulla collocazione del credito; nel senso che il primo pignorante potrà godere per le spese sostenute dal pignoramento in poi del privilegio di cui all'rt. 2770 c.c., nel mentre gli intervenuti successivi non potranno godere per le spese sostenute dello stesso privilegio in quanto la loro azione non è stata di alcuna utilità per la massa dei creditori essendo il bene pignorato già parzialmente sottratto alla disponibilità del debitore con il primo pignoramento.
Questo quanto alle spese dell'esecuzione, quanto invece al credito di cui ciascun creditore è titolare questo sarà privilegiato o chirografario a seconda che la legge riconosca allo stesso un privilegio o non, indipendentemente dal fatto che quel credito sia stato portato ad esecuzione, ossia come se l'esecuzione non vi fosse stata.
Tanto chiarito il resto dovrebbe discendere dalle norme che attribuiscono i privilegi che assistono i vari crediti e su questo argomento noi non possiamo essere di aiuto in quanto non conosciamo la causa del credito. Gli stessi crediti dell'AE godono di più privilegi a seconda del tipo di imposta e comunque sono tutti successivi ai crediti dell'Inps e dell'Inail; i fornitori possono ad esempio essere artigiani e usufruire del relativo privilegio, o altro o essere collocati in chirografo, e così via. Anche i rapporti tra privilegio e ipoteca richiedono la conoscenza della tipologia di crediti in quanto l'art. 2748, comma 2, c.c. dispone la prevalenza dei privilegi speciali sull'ipoteca, ma salva diversa disposizione di legge.
Zucchetti SG Srl
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