Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Compenso dell'Ausiliario

  • Claudio Sorrentino

    Caserta
    02/09/2025 11:15

    Compenso dell'Ausiliario

    Buongiorno. Volevo avere un chiarimento in merito alla modalità di redazione dell'istanza di liquidazione del compenso dell'ausiliario nel concordato semplificato e nello specifico quale articolo deve essere utilizzato per il conteggio e se per gli eventuali compiti che dovessero essere attribuiti all'ausiliario nella sentenza di omologa deve essere prodotta una nuova istanza di liquidazione distinta per il compimento delle attività stesse.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/09/2025 17:28

      RE: Compenso dell'Ausiliario

      L'attuale testo del comma 3 dell'art. 25-sexies CCII recita: "Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti".
      Da questa dizione, ma anche da quella precedente alla modifica attuata con terzo decreto correttivo, si è sempre discusso come liquidare il compenso all'ausiliario del concordato semplificato assimilandosi tale figura, a volte all'esperto della composizione negoziata principalmente per il riferimento all'art. 68 c.p.c., altre volte al commissario giudiziale del concordato preventivo.
      Per la verità il richiamo dell'art. 68 cpc sembra quanto mai inopportuna in quanto la nomina dell'ausiliario di cui al codice di rito rientra nella facoltà del giudice che ha bisogno di un esperto in una determinata arte o professione, o comunque sia idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, nel mentre la nomina dell'ausiliario nel concordato semplificato è, nonostante il richiamo dell'art. 68 c.p.c., obbligatoria in quanto egli è un organo della procedura (che non può svolgersi senza l'attività di tale organo) che partecipa alla gestione, seppur in misura minore di quanto faccia il commissario giudiziale di una procedura concordataria, in modo da fornire al tribunale un strumento di controllo dell'operato dell'imprenditore in concordato rapportato alla semplificazione del rito.
      E questa distinzione è plasticamente presente nel nuovo testo lì dove, nel quarto comma dell'art. 7, è prevista la nomina dell'ausiliario a norma dell'art. 68 c.p.c. per assistere il giudice nel "procedere agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive", ove appunto si fa ricorso a un organo accidentale e occasionale che presta assistenza al giudice in un particolare frangente e destinato ad esaurire il suo incarico col deposito di una relazione riassuntiva del compimento degli atti specificamente commessigli, onde assicurare il migliore sviluppo della procedura, che è lo scopo per cui l'art. 68 c.p.c. prevede la nomina di un ausiliario.
      La figura dell'ausiliario è, invece, molto più affine a quella del commissario giudiziale sebbene i suoi i suoi compiti siano più limitati in quanto non svolge alcuna delle attività iniziali tipiche del commissario (non è prevista la redazione della relazione di cui al'art. 105 CCII sicchè l'ausiliario non è tenuto alla predisposizione della stessa, né né è tenuto al compimento di quelle attività strumentali alla predisposizione della relazione, quale la verifica dell'elenco dei creditori sulla scorta delle scritture contabili presentate né, infine, a quelle finalizzate all'espletamento della votazione, quale la comunicazione ai creditori dell'avviso, posto che alla comunicazione ai creditori della sua nomina, della data dell'udienza della relazione dell'esperto e dei pareri provvede, per la previsione del cui al quarto comma dell'art. 18, il debitore proponente il concordato; il che rimarca come l'ausiliario non abbia sostanzialmente alcuna interlocuzione con i creditori.
      Questa diversa configurazione del ruolo dell'ausiliario incide anche sul compenso
      Secondo la prima visione, l'assimilazione 25 ter, che regola il compenso dell'esperto, o, meglio ancora, il ricorso alla nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c. comporterebbe, in mancanza di qualsiasi indicazione circa la liquidazione del compenso, la liquidazione secondo le indicazioni degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. e art. 49 DPR n. 115 del 2002, ossia secondo e tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002 e succ. aggiornamenti, con una evidente disparità di trattamento sia rispetto all'esperto che al commissario giudiziale; l'assimilazione al quale fa sì che possa essere preso come modello, l'art. 5 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 riducendo di una qualche percentuale il compenso in considerazione del minor carico di lavoro che questi sostiene nel concordato semplificato.
      Anche quanto all'ultimo quesito esiste incertezza, negando la possibilità di una nuova richiesta il tribunale di Firenze, ma sembrando invece opportuno un compenso per quanto non previsto nell'incarico già assegnato.
      Zucchetti SG srl
      • MICHELE FESANI

        RIMINI
        11/09/2025 18:13

        RE: RE: Compenso dell'Ausiliario

        Per il compenso spettante all'ausiliario richiamo la sentenza del Tribunale di Vicenza (sezione seconda) del 9.8.2024 che ritiene applicabile l'art. 2 del DM 182 del 30.5.2002 (compenso del CTU). Nel caso l'ausiliario fosse poi nominato Liquidatore Giudiziale ritengo, stante il richiamo per la liquidazione all'art. 114 e 115 CCII (concordato liquidatorio), sia applicabile per tale attività il compenso previsto per il Commissario Liquidatore (non so se c'è qualche riferimento giurisprudenziale).
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/09/2025 09:45

          RE: RE: RE: Compenso dell'Ausiliario

          Come abbiamo detto nella precedente risposta la soluzione prospettata dal trib. Vicenza da lei citato è una delle soluzioni possibili, da noi non condivisa perché, come abbiamo spiegato, poggia sun un sostegno prevalentemente formalistico della qualificazione dell'ausiliario come tale e sul richiamo dell'art. 68 cpc ed abbiamo cercato di esporre le ragioni che differenziano l'ausiliario in questione dal collaboratore del giudice di cui all'art. 68 cpc. Ovviamente anche la nostra è una tesi ricostruttiva, per cui, in attesa di una decisione dei giudici di legittimità è normale che si abbiano risposte diverse.
          Qualora l'ausiliario sia nominato poi liquidatore (probabilmente di una liquidazione controllata o di un concordato preventivo liquidatorio) il compenso è determinato autonomamente per questa ulteriore attività secondo le regole che riguardano queste figure.
          Zucchetti SG srl