Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

  • Luca Manfron

    Bassano del Grappa (VI)
    17/05/2012 10:47

    vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

    Il fallimento ha lasciato in custodia dei beni mobili (automezzi) presso l'istituto vendite giudiziarie, alla prima asta effettuata dall'istituto è stato venduto uno di questi beni; è corretto che l'istituto abbia emesso fattura per l'importo della custodia dei beni e si sia trattenuto la somma di tale importo sulla vendita del'automezzo, effettuando il bonifico al fallimento, relativo alla vendita, per la parte residua?
    cordiali saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/05/2012 11:23

      RE: vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

      Si è corretto. Lo è sicuramente se non vi sono contestazioni sull'entità del credito dell'Istituto. In mancanza di contestazioni, infatti, questo credito dovrebbe essere pagato immediatamente dalla procedura, che a sua volta avrebbe diritto, altrettanto immediatamente, al versamento della somma ricavata dalla vendita, per cui IVG ha effettuato una compensazione tra due crediti contrapposti, entrambi prededucibili, liquidi ed esigibili.
      Alle stesse conclusioni, comunque si arriva anche se il credito dell'IVG è contestato dal curatore; è vero che in tal caso il creditore deve insinuare al passivo tale credito, per cui, al momento, mancherebbe la liquidità ed esigibilità dello stesso, ma tale carenza non impedisce la compensazione potendo detti requisiti intervenire anche in corso di procedura.
      Zucchetti Sg Srl

      • Moira Cervato

        Vicenza
        20/11/2019 13:46

        RE: RE: vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

        Buongiorno, mi inserisco in questa discussione anche se datata. Ho il caso di un fallimento dove era pendente una procedura esecutiva dichiarata poi improcedibile successivamente a seguito della dichiarazione di fallimento. Uno dei beni mobili sottoposti a pignoramento (per qualche ragione non meglio specificata) è stato trasferito dalla sede della Società presso l'IVG. Ora, la Procedura sta procedendo con le formalità di vendita ma avvalendosi di altro operatore specializzato in quanto oltre a tale autovettura, vi sono altri autoveicoli e l'azienda presenti tutti presso la sede della Società. Al momento del sopralluogo da parte dell'operatore specializzato alla vendita, l'IVG ha reclamato i costi di custodia quantificati in una cifra giornaliera oltre iva dal pignoramento (che risale a circa quasi due anni fa!): fallimento dichiarato nel febbraio 2019 mentre il pignoramento è del 18/05/2018. Peraltro, chiedendo che le spese di custodia siano da corrispondere prima della consegna del mezzo. Sarei del parere di contestare tali costi di custodia certamente dalla dichiarazione di fallimento in quanto non è ben chiaro perché tale autovettura (se al momento della ricognizione iniziale da parte dell'IVG si trovata presso la sede) sia stata trasferita presso l'IVG e riconoscere tali spese dietro presentazione della domanda di insinuazione al passivo; spese che saranno pagate nei limiti del ricavato di vendita di tale autovettura, e tenuto conto anche delle altre spese di giustizia, ossia rispettando la graduazione dei privilegi. E' corretta tale mia interpretazione?
        Grazie
        Distinti saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/11/2019 20:32

          RE: RE: RE: vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

          E' probabile che l'autovettura si trovi presso l'IVG perché coinvolta in qualche modo nella procedura esecutiva che era pendente per la custodia del bene in attesa di pervenire alla vendita delegato allo stesso istituto.
          Lei potrebbe contestare che, a norma dell'art. 1767 c.c., il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti, ma è probabile che una tale eccezione non venga accolta perché l'IVG svolge professionalmente attività di custodia di beni pignorati.
          Se non viene accolta tale eccezione si può contestare il quantum, ma questa è una valutazione da fare in base al mercato in loco. Per il resto il credito, per la parte successiva al fallimento è da ritenere prededucibile e concorsuale per la parte precedente. Trattasi di credito che potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 2756 c.c., per cui l'IVG avrebbe un diritto di ritenzione e dovrebbe applicare l'art. 53 l. fall.
          Zucchetti Sg Srl
    • Moira Cervato

      Vicenza
      28/02/2020 10:35

      RE: vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

      Buongiorno, in merito al quesito che avevo posto e a cui avete risposto in maniera puntuale, volevo chiedere se il compenso per la custodia vale anche quando il Giudice delle esecuzioni ha emesso, praticamente subito dopo la dichiarazione del fallimento, un provvedimento di improcedibilità dl giudizio.
      Il bene, una volta dichiarato improcedibile il giudizio, non è stato più trasferito presso la sede del fallimento (che era operativa perché in corso un contratto di affitto di azienda) e l'IVG non aveva mai comunicato alla procedura che vi erano dei compensi giornalieri per la custodia.Ora il bene è stato venduto dal fallimento. l'IVG reclama il compenso per la custodia anche per il periodo successivo all'improcedibilità dl giudizio.
      Grata in anticipo per la Vs risposta, Vi porgo i miei più cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/03/2020 08:22

        RE: RE: vendita beni mobili tramite istituto vendite giudiziarie

        Quanto al trasferimento del bene, non era tanto l'IVG a doversi attivate, quanto il curatore del fallimento che, a seguito della dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, doveva recuperare il ben oggetto del pignoramento, informandosi dove si trovava. In qual caso si sarebbe potuto convenire con l'IVG un prezzo per la custodia o delegare lo stesso alla vendita, per cui è abbastanza normale che l'istituto, privato della vendita su cui avrebbe ricavato il proprio guadagno, ora chieda il prezzo per la custodia.
        In ogni caso l'IVG, per esercitare il diritto di ritenzione deve insinuarsi al passivo, come prevede l'art. 53 e solo se si insinua e viene ammesso può pretendere che se la curatela intenda riscattare il bene debba pagare il credito, ed esercitare le altre facoltà previste dalla norma; in mancanza di insinuazione la curatela può agire coattivamente per ottenere la restituzione del bene. Considerato anche il ruolo dell'ISV, è preferibile trovare un accordo.
        Zucchetti SG srl