Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia ex art. 104-ter, 8° co., L.F. alla liquidazione di beni immobili

  • Martina Valerio

    thiene (VI)
    22/05/2019 15:47

    Rinuncia ex art. 104-ter, 8° co., L.F. alla liquidazione di beni immobili

    Gentile Redazione,
    la presente per chiedere la Vs. opinione sulla questione che vado a descrivervi.
    La curatela ha acquisito al proprio attivo alcuni immobili in seguito all'esito positivo di un' azione revocatoria.
    Cronologicamente gli eventi si sono succeduti come segue: fallimento del 2009, azione revocatoria immobiliare avviata nello stesso anno, sentenza di primo grado passata in giudicato e trascritta sugli immobili nel 2012. Parte soccombente irreperibile (neppure si era costituita nel giudizio di primo grado).
    Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, la curatela ha avviato la vendita coattiva del compendio attivo immobiliare allestendo numerose aste. Alcuni degli immobili sono rimasti invenduti, e il valore si è talmente ridotto che la scrivente ritiene che non vi sia più alcuna convenienza a proseguire con ulteriori tentativi di vendita.
    Anche per i beni acquisiti in seguito ad azione revocatoria è possibile rinunciare alla liquidazione ex art. 104-ter, co. 8, L.F.?
    In caso affermativo, i beni a rigore dovrebbero rientrare nella disponibilità della società intestataria degli stessi, ma mi chiedo se la curatela debba procedere con la cancellazione della trascrizione della sentenza di revoca effettuata nel 2012.
    Grata del vostro riscontro, invio cordiali saluti.
    Martina Valerio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2019 18:57

      RE: Rinuncia ex art. 104-ter, 8° co., L.F. alla liquidazione di beni immobili

      La questione non ci risulta essere stata mai trattata. Ragionando sui principi riteniamo che la derelictio si applichi anche ai beni entrati nel patrimonio fallimentare a seguito di revocatoria quando ne ricorrono i requisiti di cui all'art. 104 ter, co.8 l.f., giacchè questa norma è dettata per evitare che la antieconomicità della conservazione e liquidazione dei beni attratti all'attivo fallimentare possa pregiudicare il fallimento, ed i beni oggetto del contratto revocato entrano nell'attivo fallimentare per il c.d. effetto restitutorio o recuparatorio che ha la revocatoria fallimentare.
      Il problema piuttosto dovrebbe essere a favore di chi avviene la restituzione ed anche qui soccorrono i principi di dirittto. Secondo la giurisprudenza, la formula secondo cui l'azione revocatoria fallimentare ha carattere restitutorio deve essere interpretata non gà nel senso che l'azione vittoriosa produce il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dell'atto revocato al fallimento, bensì nel senso che essa determina, a carico del soccombente, l'obbligo di consentire l'esecuzione sul bene, e, poiché trattasi di esecuzione collettiva di restituire il bene alla garanzia dei creditori al fine dell'esercizio dell'azione esecutiva fallimentare. Tanto comporta, anostro avviso, che se il fallimento decide di abbandonare il bene oggetto dell'atto revocato, lo stesso va restituito alla piena disponibilità del soccombente in revocatoria, come se il curatore rinunciasse agli affetti della revocatoria vittoriosa. A questo scopo, come nel caso di rstituzione del bene al fallito, va disposta la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, così, nel caso, dovrebbe essere ordinata dal giudice delegato la cancellazione della trascrizione della sentenza che ha dichiarato la revocatoria.
      Ripetiamo, si tratta di una nostra ricostruzione in mancanza di precedenti, sia giurisprudenziali che dottrinari.
      Zucchetti Sg srl
      • Martina Valerio

        thiene (VI)
        23/05/2019 09:50

        RE: RE: Rinuncia ex art. 104-ter, 8° co., L.F. alla liquidazione di beni immobili

        Vi ringrazio molto del riscontro, e dunque non ha neppure senso che il Curatore dia comunicazione ai creditori della rinuncia alla liquidazione per l'eventuale avvio di azioni esecutive individuali (in quanto bene di un soggetto terzo rispetto al fallimento), salva l'opportunità di riferirne ai soli fini dell'informativa (che tuttavia a mio avviso potrebbe anche essere inserita nel rapporto riepilogativo del periodo di riferimento).
        Vi sembra corretto?
        Grazie, buon lavoro
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/05/2019 20:59

          RE: RE: RE: Rinuncia ex art. 104-ter, 8° co., L.F. alla liquidazione di beni immobili

          Corretto.
          Zucchetti SRL