Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Modalità di accesso immobile fallimento

  • Paolo UGO

    Imperia
    02/07/2020 19:13

    Modalità di accesso immobile fallimento

    Buonasera,
    essendo subentrato ad un precedente Curatore Fallimentare in una procedura datata, con il Perito ho effettuato l'accesso a vari immobili per redigere la relativa perizia propedeutica alla vendita degli stessi. Nelle fasi peritali di due cantine si è riscontrato la mancanza delle chiavi per l'accesso alle stesse unità immobiliari ed è stato riscontrato la possibile presenza all'interno di materiali accatastati, senza alcun valore, dei quali non si ha contezza della proprietà. Contattato l'Amministratore Condominiale non è stato possibile risalire chi ha la reale disponibilità delle cantine.
    Avendo riscontrato che le due cantine sono di sicura proprietà della società fallita, con amministratore unico deceduto. Posso accedere alle stesse, forzando le porte e sostituendo le relative serrature, per continuare le fasi peritali? devo chiedere autorizzazione al GD o posso intervenire in autonomia?
    Grazie per le soluzioni ed i suggerimenti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2020 18:49

      RE: Modalità di accesso immobile fallimento

      L'art. 84 l.fall. prevede che il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica per l'apposizione dei sigilli, che è atto cautelare momentaneo in vista dell'inventario. da questa norma si deduce, quindi, che quando il curatore ha documentazione che l'immobile appartiene al fallito, e non risultano contratti di godimento o di disponibilità in favore di terzi, può, di sua iniziativa, servirsi dell'assistenza della forza pubblica, per superare gli ostacoli che materialmente impediscono l'accesso, come aprire porte, cambiare serrature, ecc...
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        30/07/2022 03:08

        RE: RE: Modalità di accesso immobile fallimento

        L espressione "utilizzo della forza pubblica" è abbastanza generico.
        In caso di occupazione di un immobile ( abitazione) è possibile ugualmente avvalersi della forza pubblica?
        Solo per L accesso o anche per lo sgombero del bene?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          09/08/2022 12:08

          RE: RE: RE: Modalità di accesso immobile fallimento

          L'affermazione per cui l'espressione "forza pubblica" è generica, è assolutamente condivisibile. Detta genericità, tuttavia, è ascrivibile alla volontà del legislatore di dettare una norma quanto più possibile flessibile ed ancillare rispetto alla necessità che il curatore provveda quanto prima alla materiale apprensione, gestione e liquidazione dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare.
          Proprio per queste ragioni, la norma disposizione riconosce direttamente al curatore la possibilità di richiedere l'intervento della forza pubblica, senza la previa autorizzazione del giudice delegato.
          Richiesta di intervenire, la forza pubblica non può esimersi dall'esercitare le prerogative di istituto.
          A questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che "l'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo ha il dovere di prestare i mezzi per l'attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione … L'apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso" (Cass., 26.2.2004, n. 3873). Solo l'assoluta impossibilità di prestare assistenza può giustificare un temporaneo diniego da parte dell' Autorità a fronte di una legittima richiesta da parte del Giudice o dei suoi ausiliari, poiché sussiste "un diritto soggettivo ad ottenere dall'amministrazione le attività necessarie all'esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all'uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un'impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali" (Cass., Sez. Un., 18.3.1988, n. 2478). Conseguentemente, "il rifiuto di assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti del giudice … sempre che non dipenda da accertata indisponibilità di forza … costituisce un comportamento illecito" (Cass., Sez. Un., 1.8.1962, n. 2299).
          Ciò detto, e venendo alle concrete modalità attraverso cui procedere allo sgombero di un immobile acquisito all'attivo del fallimento ed occupato dal fallito o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura, riteniamo che il curatore debba chiedere al giudice delegato la pronuncia dell'ordine di liberazione, a norma dell'articolo 560 c.p.c.
          La norma dispone che il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato: quando l'immobile non è abitato dal debitore, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
          Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta.
          Il medesimo art. 560 prevede che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c..
          Pur trattandosi di istituto coniato in seno alla procedura esecutiva individuale, la giurisprudenza di merito (constano pronunce di legittimità) ritiene che l'ordine di liberazione possa essere adottato anche nel corso del procedimento liquidatorio che si svolge in seno alla procedura fallimentare (cfr. Tribunale, Reggio Emilia, 26/10/2013, che ha ritenuto applicabile l'ordine di liberazione alla vendita celebrata secondo le norme del c.p.c., ex art. 107, comma primo, l.fall., e Trib. Mantova, 13 ottobre 2016, secondo cui l'ordine di liberazione può essere pronunciato anche in occasione delle vendite competitive), e è certamente applicabile alla liquidazione giudiziale, posto che posto che l'art. 216, comma secondo, cci (che disciplina il procedimento di vendita dei beni acquisiti all'attivo), contiene un esplicito rinvio all'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c.
          Come recentemente ribadito da cass. 28-3-2022, n. 9877, lo scopo ultimo dell'ordine di liberazione è quello di assicurare le finalità pubblicistiche proprie della procedura esecutiva (e tale è anche la vendita che si celebra in abito fallimentare).
          Se dunque l'ordine di liberazione tutela interessi pubblici (che coincidono con gli interessi della procedura esecutiva) esso può essere chiamato a svolgere la medesima finalità anche in sede concorsuale, dove l'ordine di liberazione diviene strumentale rispetto all'attuazione degli obiettivi dichiarati nel programma di liquidazione, e potrà essere utilizzato quante volte l'occupante non sia in grado di esibire un titolo opponibile alla procedura che imponga, in conseguenza della sua opponibilità, l'utilizzo dei rimedi che da quel titolo conseguono.