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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
procedura da seguire per abbandonare immobile da parte di c.p. omologato ed effetti su IMU
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Leonardo Quagliata
ROMA02/07/2026 11:58procedura da seguire per abbandonare immobile da parte di c.p. omologato ed effetti su IMU
Quale liquidatore giudiziale di un c.p. omologato mi trovo a dover abbandonare un immobile per accertata impossibilità di monetizzarlo, mentre su di esso continuano a gravare periodicamente consistenti oneri per IMU e spese condominiali che la procedura non ha pagato considerando entrambe le voci di spesa quali spese specifiche che, in mancanza di massa di attivo su cui soddisfarsi (per l'appunto l'immobile da abbandonare), non debbano essere pagate.
Vi chiedo:
1) se condividete tale scelta operata sotto l'egida del CdC e del Giudice delegato, e sinora non opposta dal Comune competente;
2) quale è la procedura da seguire per procedere all'abbandono dell'immobile.
Ringrazio, cordiali saluti.
Leonardo Quagliata
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/07/2026 20:11RE: procedura da seguire per abbandonare immobile da parte di c.p. omologato ed effetti su IMU
Nel concordato preventivo è contemplata una norma che attribuisca al liquidatore la facoltà di non acquisire o di rinunciare a liquidare i beni la cui custodia sia non conveniente né è richiamato l'art. 213, comma 2 CCIi, che regola questa fattispecie nella liquidazione giudiziale, ma il principio di economicità che domina la procedura comporta la necessità di non compiere atti che siano lesivi dei diritti dei creditori, per cui è possibile estendere anche al liquidatore del concordato la facoltà prevista per il curatore dal comma 2 dell'art. 213 che peraltro, la giurisprudenza di merito ha indicato come espressione di un principio di carattere generale (Trib. Arezzo 08.05.2024), Quanto all'autorizzazione l'art. 213, che verrebbe applicato in via analogica, prevede quella del comitato dei creditori, ma considerato che nel concordato gli atti di un certa importanza vanno autorizzati fino all'omologa dal giudice delegato, riteniamo che questo organo autorizzi anche la eventuale dismissione.
Quanto al pagamento dell'IMU per il periodo del concordato, è corretto quanto lei dice, ma si tratta pur sempre di un credito prededucibili la cui soddisfazione dovrebbe essere nelle disponibilità concordatarie, senza dover effettuare graduazioni; se infatti il concordato non è in grado di pagare le prededuzioni evidentemente non può realizzare il suo scopo di soddisfare i creditori nella misura proposta e omologata, che potrebbe portare, in caso di istanza da parte di soggetto legittimato, alla risoluzione del concordato..
Zucchetti Sg srl-
Leonardo Quagliata
ROMA03/07/2026 10:41RE: RE: procedura da seguire per abbandonare immobile da parte di c.p. omologato ed effetti su IMU
Buongiorno, ringrazio per la risposta.
Solo due chiarimenti:
1) Nell'incipit della risposta dopo le parole "Nel concordato preventivo" ritengo manchi la parola "non";
2) Quanto al pagamento dell'IMU per il periodo del concordato, è vero che si tratta di un credito prededucibile ma, il tema che ho posto è la sua natura di "spesa specifica" relativa ad una massa attiva costituita, per l'appunto, dal bene immobile da abbandonare poichè privo di utilità (essendo impossibile monetizzarlo). Di conseguenza, ho ritenuto giusto non pagare i consistenti oneri per IMU e spese condominiali afferenti detto bene considerando entrambe le voci di spesa quali "spese specifiche" di detta massa attiva.
Attendo un vostro cortese riscontro e porgo cordiali saluti. Leonardo Quagliata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/07/2026 12:47RE: RE: RE: procedura da seguire per abbandonare immobile da parte di c.p. omologato ed effetti su IMU
Esatto quanto al punto 1. Effettivamente manca un " non" dopo le parole nel concordato preventivo, come ha giustamente intuito. Ci scusiamo per l'involontaria omissione.
Quanto al punto 2, è corretto quanto lei dice (siamo stati proprio noi a sollevare il tema delle spese specifiche attirandoci anche qualche critica), ma nel caso la spesa specifica è inerente ad un bene che esiste e che lei dismette perché ritenuto non conveniente, ma fin quando il bene è nella disponibilità della massa la spesa specifica era collegabile ad un bene specifico e non si sa se la liquidazione di quel bene, non conveniente in una valutazione di carattere generale, avrebbe determinato un ricavo sufficiente a pagare, in tutto o in parte, l'IMU. Per questo, a nostro avviso, l'IMU del periodo in cui il bene immobile è rimasto nella disponibilità della massa andrebbe pagata in prededuzione se vi sono le disponibilità.
Zucchetti SG Srl-
Leonardo Quagliata
ROMA05/07/2026 16:41RE: RE: RE: RE: procedura da seguire per abbandonare immobile da parte di c.p. omologato ed effetti su IMU
Grazie della risposta in data 5/7/2026.
Con riferimento al punto 2. della risposta, desidero per chiarezza precisare che il bene immobile in procinto di essere abbandonato, non ha mai prodotto alcuna utilità al concordato preventivo (di natura puramente liquidatoria), né vi è stata mai alcuna offerta di acquisto del bene.
Questa situazione paradossale si è determinata perché il Comune ove insiste il bene - previa risoluzione parziale di una convenzione gravante sul bene da prima dell'apertura del concordato preventivo - se ne è impossessato sin dal novembre del 2014.
Il motivo della risoluzione parziale della convenzione fu il fatto che detto immobile doveva essere adibito a parcheggio pubblico mentre la società, nonostante le richieste del Comune, non lo aveva fatto.
C'è da dire che il Comune non ha mai voluto considerare il fatto che se le richieste rivolte in tal senso alla società in bonis avevano ragion d'essere, le stesse richieste rivolte al c.p. (peraltro di natura puramente liquidatoria e omologato nel maggio 2014) non potevano essere accoglibili (per qualsiasi ipotesi di cessione o affitto d'azienda il Comune pretendeva di applicare la norma convenzionale prevedente che la società in c.p. restasse solidalmente responsabile, condizione per una impresa in procedura concorsuale ovviamente non praticabile).
Non solo. Al di là della citata norma convenzionale, le condizioni poste dal Comune ai Terzi interessati alla gestione dell'immobile uso parcheggio pubblico sono state tali che tutti i soggetti che negli anni hanno manifestato interesse in tal senso, poi, si sono ritirati senza presentare alcuna offerta di acquisto al c.p..
Non da ultimo, il Comune, dopo aver svolto nell'anno 2018 una serie di lavori finalizzati all'apertura del parcheggio ad uso pubblico (senza chiedere alcuna autorizzazione al c.p.), ha affidato dal 2019 la gestione del parcheggio ad una società in house (interamente partecipata dal Comune stesso) sulla base di un contratto concessorio secondo il quale le spese di gestione del parcheggio, anche di natura straordinaria, gravano sulla società in house e, allo stesso tempo, la società in house è tenuta a pagare al Comune un corrispettivo annuo di circa 100mila euro.
Infine, desidero sottolineare che le prolungate trattative svolte dal c.p. con il Comune per dirimere la questione e sfociate in un contenzioso (che, purtroppo, ha inopinatamente avallato il comportamento predatorio del Comune) hanno lasciato inalterata la su descritta surreale situazione.
Sulla base di quanto sin qui esposto, si chiede di riconsiderare la vostra pregiata opinione in merito al fatto - ritenuto giusto - di non dover pagare alcun importo a titolo di IMU e spese condominiali maturate poiché spese specifiche relative ad un bene di fatto rivelatosi privo di valore economico.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
LQ
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