Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONTRATTI DI LOCAZIONE

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    05/12/2019 17:40

    CONTRATTI DI LOCAZIONE

    CAPANNONE INTESTATO A:
    - 1/5 SOCIO A (FALLITO) -> patrimonio gestito direttamente dal curatore
    - 1/5 SOCIO B (FALLITO) -> patrimonio gestito direttamente dal curatore
    - 1/5 SOCIO C (FALLITO) -> patrimonio gestito direttamente dal curatore
    - 1/5 SOCIO D (FALLITO) -> patrimonio gestito direttamente dal curatore
    - 1/5 SOCIO D (NON FALLITO)
    Il capannone deve essere preso in locazione da un soggetto terzo (società facente capo ad un altro parente). Lo concederebbe in locazione il fallimento di ciascuno dei soci (in ragione delle quote dei falliti), mentre il quinto comproprietario non fallito dà il suo assenso alla locazione rinunciando alla sua quota di canone.
    Ad incassare il canone di locazione sarebbe quindi solo il fallimento (imputando pro quota il canone alle singole masse attive dei 4 soci falliti).
    Qual è il trattamento fiscale di questi canoni di locazione?
    Mi spiego meglio: il reddito diverso (pro quota) generato da questo contratto di locazione (su beni personali ma incassato interamente dal fallimento) chi lo dichiara? E chi paga le tasse su questi canoni di locazione?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/12/2019 20:00

      RE: CONTRATTI DI LOCAZIONE

      Se abbiamo ben compreso, il capannone è per 4/5 di proprietà dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, falliti in quanto tali. Il reddito derivante dalla locazione è quindi reddito fondiario e non reddito di impresa.
      Così inquadrata le questione, in primo luogo non ci pare possibile che il quinto comproprietario possa "dare l'assenso alla locazione rinunciando alla sua quota di canone", comportamento non consentito, appunto, dalle regole dei redditi fondiari.
      Egli dovrà quindi pagare le imposte sulla sua quota del canone di locazione, inserendola nella propria dichiarazione.

      Che poi ne percepisca effettivamente l'importo e/o sopporti personalmente il carico d'imposta che ne deriva, è questione che riguarda lui e i suoi rapporti con i comproprietari e/o il fallimento, ma non ha alcuna rilevanza nei confronti dell'Erario.
      Per quanto invece riguarda i comproprietari falliti, nel caso di fallimento di persone fisiche lo speciale trattamento fiscale di cui all'art. 183 del T.U.I.R. (dichiarazione unica relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare") riguarda il solo reddito d'impresa, di conseguenza essi dovranno comunque presentare in corso di procedura la propria dichiarazione annuale, includendovi il reddito fondiario in questione, e pagare le relative imposte che sono loro debito personale e non debito della procedura, né concorsuale né in prededuzione, essendo estranee a essa.
      Come già ipotizzato in altre risposte su questioni analoghe in questo Forum, poiché il canone di locazione viene acquisito direttamente e per intero alla procedura fallimentare, quanto necessario per il pagamento delle relative imposte potrebbe essere fornito ai falliti dalla procedura, previa loro richiesta, in una interpretazione che ci pare ragionevole dell'art. 47 l.fall.