Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

  • Fabrizio Tagliabracci

    Mestre (VE)
    02/02/2015 15:17

    ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

    Fra pochi giorni ho la sesta asta (precedenti tutte deserte) per un compendio immobiliare. Mi chiedono se è possibile che all'asta partecipi una persona fisica in qualità di futuro legale rappresentante di una società costituenda; detta società, se gli immobili saranno aggiudicati sarà costituita, in mancanza no.
    In linea di massima non vedo controindicazioni, ma non riesco a trovare da nessuna parte la conferma che ciò sia possibile. Potreste aiutarmi?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/02/2015 20:37

      RE: ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

      Crediamo che non sia possibile questa forma di partecipazione perché alle vendite giudiziarie possono partecipare tutti, tranne il debitore, ma deve trattarsi di soggetti giuridici, e tale non è una società non ancora costituita, né, pertanto questa può avere un legale rappresentante. Potrebbe partecipare qualcuno che faccia una offerta per persona da nominare, ma deve trattarsi di un avvocato, il quale entro tre giorni dall'aggiudicazione deve poi indicare il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta e il relativo mandato, altrimenti l'aggiudicazione diventa definitiva per lui, sicchè pare difficile che un avvocato si presti a partecipare ad un'asta senza un preventivo mandato, che ovviamente non può essere rilasciato da una società non ancora costituita.
      Zucchetti SG srl

      • Maurizio Ferlazzo

        ALESSANDRIA
        09/10/2018 18:39

        RE: RE: ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

        In merito alla risposta data sul Forum relativo alla possibilità ad una società costituenda di partecipare ad un'asta giudiziaria svolta con la modalità senza incanto vorrei rappresentare quanto segue. E' evidente che la società costituenda non possa partecipare a meno che l'iscrizionre avvenga in un lasso di tempo che non vada oltre tre giorni dalla data dell'asta così come peraltro indicato anche nel documento "La partecipazione alle Aste Giudiziarie del Tribunale di Bologna" a pag 37. Ciò stante considerato anche quanto espresso nel "manuela dell'esecuzione forzata" di Anna Maria Soldi edizione Cedam pag. 1351 che testualmente si riporta" Nelle società di capitali l'operato del rappresentante può essere ratificato successivamente dagli organi sociali. In particolare , secondo la giurisprudenza, "la società di capitali, che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione al registro imprese, può ratificare gli atti posti in essere dal rappresentante senza potere , tale dovendosi considerare colui che agisce in nome di una costituenda società di capitali, incorrendo nella responsabilità prevista dall'art. 1398 cod. civ." vorrei chiedere quali sono le possibilità per il curatore di accettare una'offerta fatta da un rappresentante di una costituenda società anche in funzione del fatto che non è prevista nel bando di vendita la possibilità di accettare offerte per persona da nominare.
        Grazie
        Maurizio Ferlazzo
      • Zucchetti SG

        12/10/2018 20:02

        RE: RE: ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

        Il tema posto riguarda, a nostro avviso, la condizione giuridica in cui versa la società di capitali dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese, e del connesso regime degli atti posti in essere dagli amministratori in questo frangente temporale.
        Nell'affrontare l'argomento riteniamo che occorra prendere le mosse dalla dalle norme contenute nell'art. 2331 c.c., il quale chiarisce, al primo comma, che "Con l'iscrizione nel registro (delle imprese ndr) la società acquista la personalità giuridica", aggiungendo (al secondo comma) che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, unitamente (comma terzo) al socio unico fondatore ed ai soci che (nell'atto costitutivo o con atto separato) hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
        Infine, qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato l'operazione compiuta, è responsabile "anche" la società stessa, che è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
        Sulla scorta di questo dato normativo la preliminare (e pacifica) affermazione che può compiersi è quella per cui prima dell'iscrizione la società di capitali è inesistente, con la conseguenza che una offerta di acquisto presentata da una persona fisica che agisca quale legale rappresentante di un soggetto inesistente non potrà essere concepita come a lui riferibile.
        È ben vero che il terzo comma dell'art. 2331 c.c. consente alla società di ratificare l'operato di colui il quale abbia agito, ma si tratta di un evento futuro ed incerto, che non esclude il dato, incontrovertibile, per cui nel momento in cui l'offerta viene formulata essa non è imputabile alla società medesima, il che a prescindere dal fatto che la società potrebbe, ove iscritta, successivamente ratificarla, pone il problema, non rinviabile poiché si tratta di decisione che deve essere assunta nel momento in cui si procede all'apertura delle buste ed alla eventuale gara tra gli offerenti, della efficacia della medesima.
        Resta allora di comprendere, esclusa la riconducibilità dell'atto alla società, quale sia il regime giuridico dell'offerta, dovendosi in particolare stabilirsi, a nostro avviso, se essa vada considerata inefficacie tout court, oppure se essa sia suscettibile di rendere aggiudicatario l'offerente, ed eventualmente in quale veste.
        Secondo taluni autori ed alcune risalenti pronunce della giurisprudenza di merito (App. Firenze 28 giugno, 1962, e Trib. Sulmona 30 luglio 1966) nel caso di mancata costituzione della società di capitali si dovrebbe ritenere automaticamente esistente, tra i soci sottoscrittori e coloro che intanto hanno agito, una società in nome collettivo irregolare, essendo inammissibile che i soci "si trincerino dietro la spendita del nome della società di capitali per escludere la loro responsabilità illimitata".
        Si dovrebbe ritenere, allora, che l'offerta di acquisto presentata dal legale rappresentante di una costituenda società di capitali dovrebbe giuridicamente considerarsi come imputabile quantomeno ad una società in nome collettivo irregolare, e come tale non potrebbe essere esclusa.
        A questa ricostruzione si è tuttavia obiettato che coloro i quali hanno agito lo hanno fatto esclusivamente in nome di una società di capitali e non già di un'ipotetica e fantomatica società personale, la cui esistenza non può essere automaticamente desunta per il sol fatto che la società di capitali non si sia perfezionata.
        Questa ricostruzione sembra trovare il conforto della giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I Sentenza, 26 luglio 2012, n. 13287), la quale ha affermato che in caso di mancata costituzione della società di capitali, l'unica conseguenza può essere individuata nella responsabilità di coloro che intanto hanno agito in suo nome, non essendo possibile riconoscere l'esistenza tra i soci sottoscrittori di alcun altro e diverso tipico o atipico rapporto societario, responsabilità che implica una diretta imputazione delle operazioni compiute in capo ai medesimi soggetti agenti, le quali qualora si concretizzino nell'esercizio di attività imprenditoriale, li rende fallibili.
        Ove si aderisca a questa conclusione occorre ulteriormente chiedersi se l'offerta, non essendo imputabile ad una società irregolare, vincoli l'offertene persona fisica o vada invece completamente esclusa.
        Per rispondere a questo interrogativo e necessario individuare quale sia la portata dell'art. 2331 c.c., nella parte in cui prevede la "responsabilità di coloro che hanno agito". In particolare, occorre chiedersi se ci si trovi dianzi al conio di una ipotesi di responsabilità patrimoniale, ovvero se, di contro, la norma sancisca una formale imputazione dell'atto in capo al soggetto agente, il quale diviene parte del rapporto obbligatorio stipulato in nome e per conto della società, unitamente a questa o in sua sostituzione per il caso di mancata venuta ad esistenza della persona giuridica. Solo in questo secondo caso l'offerta potrebbe essere considerata valida, e come tale suscettibile di comportare l'aggiudicazione in capo all'offerente in proprio, laddove nella ipotesi opposta la stessa dovrebbe restare irrimediabilmente esclusa.
        Parte della dottrina ha ritenuto che l'art. 2331 c.c. vada circoscritto nel perimetro responsabilità precontrattuale poiché che l'atto compiuto in nome di una società di capitali in fieri, non essendo immediatamente efficace (sebbene valido potendo essere successivamente ratificato) non può produrre i suoi effetti in capo al soggetto agente, integrando piuttosto una culpa in contrahendo di costui.
        L'inevitabile corollario di questa ricostruzione è che l'offerta di acquisto dovrebbe essere esclusa.
        Questa ricostruzione tuttavia si è esposta ad un duplice ordine di rilievi.
        Da un lato si è stigmatizzala la sua incapacità di prestare adeguata tutela ai terzi che contraggono con una società nascitura; dall'altro, soprattutto, essa si scontra con il tenore del terzo comma dell'art. 2331, il quale dispone che qualora la società nasca ed approvi l'operazione, sarà responsabile anche essa per l'atto compiuto in suo nome, unitamente al soggetto agente. La responsabilità precontrattuale, allora, sarebbe distonica con la circostanza per cui, venuta ad esistenza la società, il contratto diverrebbe produttivo di effetti, a meno di non voler ritenere che la ratifica dell'operato di chi ha agito determinerebbe una sorta di mutazione genetica della sua responsabilità, rendendola di tipo contrattuale.
        Altri autori hanno invece sostenuto che quella disciplinata dall'art. 2331 sarebbe una generica forma di responsabilità da garanzia patrimoniale ex lege, - equiparabile a quelle ipotesi di responsabilità patrimoniale già previste in altri casi nel nostro ordinamento (artt. 33, 38, 2267, 2291 c.c. ) - , in forza della quale chi ha agito in nome della società sarebbe tenuto con essa all'adempimento.
        Sennonché, anche a prescindere dalle critiche cui pure questa ricostruzione si è esposta, (in ragione del fatto che la figura del garante implica ontologicamente l'esistenza di un obbligato principale, la qualcosa evidentemente non ricorre allorquando alla costituzione della società non segua la sua iscrizione nel registro delle imprese) la trasposizione della ricostruzione teorica appena svolta nell'ambito del procedimento di vendita comporterebbe evidentemente una declaratoria di inammissibilità dell'offerta.
        Secondo un'altra dottrina la responsabilità prevista all'art. 2331, comma 2 c.c. sarebbe una responsabilità diretta per imputazione dell'intera operazione sia dal lato attivo che passivo in capo al soggetto agente, che diverrebbe pertanto parte del contratto stipulato in nome e per conto della società costituenda.
        Se così fosse, l'offerta di chi abbia agito in nome e per conto della società di capitali in corso di costituzione, poiché idonea a consentire l'aggiudicazione in capo ad egli oppure in capo alla società nelle ipotesi di avvenuta successiva iscrizione nel registro delle imprese, non potrebbe essere dichiarata inefficace.
        Tuttavia, anche in questo caso è possibile sollevare una serie di rilievi critici.
        Da un punto di vista generale, infatti, si dovrebbe ammettere, in primis, che in caso di venuta ad esistenza della società occorrerebbe pensare ad una sorta di cessione ex lege del contratto stipulato dalla persona fisica che ha agito (dato del quale non v'è traccia nell'art. 2231), cessione che tuttavia non farebbe venir meno la responsabilità di quest'ultimo. In secondo luogo, e con specifico riferimento al procedimento di vendita, una aggiudicazione intervenuta in favore del soggetto che ha formulato l'offerta dovrebbe concepirsi come trasferibile in capo alla società, con la conseguenza che il decreto di trasferimento andrebbe pronunciato nei confronti di un soggetto diverso dall'aggiudicatario, a condizione che questi dimostri l'intervenuta iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese.
        Infine, una ultima opinione afferma che occorrerebbe scindere gli effetti attivi e quelli passivi dell'atto perfezionato in nome di una società di capitali non ancora iscritta, nel senso che lo stipulante diverrebbe immediatamente debitore, mentre dal lato attivo gli effetti della stipulazione rimarrebbero momentaneamente sospesi producendosi ipso iure solo al momento in cui la società venisse ad esistenza.
        L'approvazione richiesta dal terzo comma dell'art. 2331 c.c. sarebbe necessaria, infatti, solo per il subentro anche della società nei debiti già imputati al soggetto agente, e non anche per la produzione degli effetti attivi dell'operazione, i quali si produrrebbero automaticamente con la venuta ad esistenza della società, mentre nel caso contrario colui che ha agito in nome della società rimarrebbe obbligato, senza tuttavia diritto alla controprestazione prevista dal sinallagma.
        Il tallone di Achille di questa ricostruzione è la (implicita) ammissione della possibilità di scindere la produzione degli effetti attivi rispetto a quelli passivi dell'operazione, distinzione non ricavabile dall'art. 2331 c.c. e di difficile giustificazione sul piano sistematico.
        Insomma, e per concludere, dobbiamo confermare tutte le perplessità che abbiamo già espresso nella precedente risposta, poiché il regime giuridico degli atti posti in essere in nome e per conto della costituenda società rappresenta, ancora oggi, un vero e proprio nodo gordiano, nodo che il legislatore della riforma ha consapevolmente rinunciato a sciogliere, occupandosi solo di apprestare forme di tutela nei confronti dei terzi contraenti con una società in fieri.
        • Piero Fogu

          Olbia (SS)
          20/01/2023 12:22

          RE: RE: RE: ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

          Buongiorno,
          le considerazioni fatte restano valide o cambiano nella eventualità in cui, per un'asta fallimentare, venga presentata l'offerta da parte di una società semplice per la quale è stata presentata la pratica di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese senza però avere ancora a relativa visura di evasione?
          In sostanza, è ammissibile l'offerta presentata dal legale rappresentante della società semplice se nella busta si allega la copia dell'atto costitutivo (atto redatto in forma scritta, registrato presso l'Agenzia delle Entrate) e se presenta la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese ed attribuzione della partita iva?
          Preciso che nell'avviso di vendita è previsto che: "Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato il certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri".

          Ringrazio anticipatamente
          PF
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            20/01/2023 20:20

            RE: RE: RE: RE: ASTA IMMOBILIARE: PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COSTITUENDA

            Indipendentemente da quanto detto in precedenza, sta di fatto che mel caso, nell'avviso di vendita è previsto, come lei riporta che "Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato il certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri", per cui tanto esclude la partecipazione alla gara non potendo disporre di detto certificato.
            Zucchetti SG srl