Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Custodia contabilità del fallimento e tempi di conservazione

  • Stefania Cristofaro

    Forlì (FC)
    25/01/2026 11:28

    Custodia contabilità del fallimento e tempi di conservazione

    Buongiorno
    in caso di fallimento dichiarato nel 2011 e chiuso a dicembre 2017 quali sono gli obblighi di conservazione dei documenti? in particolare:
    - documenti della società fallita relativi ai 5 anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento per quanto tempo devono essere conservati dal curatore? Essendo decorsi 10 anni dalla data di dichiarazione di fallimento (2011) possono essere smaltiti, oppure fa fede solo la data di chiusura della procedura (2017)? in caso affermativo devono essere fatte delle comunicazioni preventive all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, Tribunale o ad altri enti?
    - documenti relativi alla procedura fallimentare "redatti dal curatore" quando possono essere smaltiti? devono decorrere 10 anni dalla data di chiusura e quindi dal 2017? Anche in questo caso lo smaltimento deve essere preceduto da qualche comunicazione?
    Ringrazio anticipatamente.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/01/2026 15:12

      RE: Custodia contabilità del fallimento e tempi di conservazione

      Il curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, e, al momento della chiusura del fallimento, queste scritture ed i relativi documenti vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando il fallito è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, per cui non vi è un soggetto cui fare riferimento, deve essere il curatore a conservare detta documentazione in via sostitutiva.
      La documentazione originale compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.) va conservata, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
      Invece, la documentazione riguardante la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.