Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Diritto alla liquidazione a seguito di esclusione del socio accomandatario

  • Filippo Pellegrino

    Tricesimo (UD)
    15/11/2019 11:46

    Diritto alla liquidazione a seguito di esclusione del socio accomandatario

    Buongiorno, il caso è il seguente: fallisce una sas e conseguentemente il socio accomandatario. Quest'ultimo è socio accomandatario al 99% anche di un'altra sas immobiliare, proprietaria di un bene immobile. Essendo il socio escluso di diritto da quest'ultima società a seguito del fallimento personale, il curatore ha diritto unicamente alla liquidazione della quota sociale senza poter decidere nulla sulla sorte di tale società. Posto che l'accomandante rimasto unico socio è totalmente estraneo e disinteressato alla gestione della società e che sicuramente entro i 6 mesi non verrà ricostituita la pluralità dei soci, chiedo un vostro parere su quali siano le azioni più opportune che il curatore debba intraprendere al fine di ottenere la liquidazione di tale quota (istanza al Tribunale per la nomina di un liquidatore decorsi i 6 mesi?).
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2019 20:10

      RE: Diritto alla liquidazione a seguito di esclusione del socio accomandatario

      Lei, come giustamente ricorda, per la quota del socio accomandatario ha diritto solo alla liquidazione della quota perché i soci i soci illimitatamente responsabili sono esclusi di diritto dalla società e la loro quota va liquidata, giusto il disposto dell'art. 2288 c.c., dettato per le società semplici e, quindi, applicabile alle società in nome collettivo e ai soci accomandatari delle sas. Non rientra, pertanto, nei suoi poteri la nomina di un amministratore provvisorio in quanto, a norma del secondo comma dell'art. 2323 c.c., soltanto i soci accomandanti residuati possono procedere a tale nomina per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione per il periodo massimo di sei mesi necessario per la ricostruzione della pluralità della categoria di soci. Lei può solo chiedere la liquidazione della quota che, come da lei anticipato non sarà fatta; nella probabile assenza di una contestazione sul quantum, sarà un normale creditore e, come tale, potrà chiedere la dichiarazione di fallimento della sas.
      Zucchetti SG srl