Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

concetto di attivo realizzato

  • Alessandro Civati

    Milano
    14/03/2017 11:16

    concetto di attivo realizzato

    Buongiorno. sono a richiedere il vostro autorevole parere in merito al concetto di attivo realizzato.
    Viene alienato un ramo aziendale (naturalmente con le debite autorizzazioni), di proprietà della fallita, e parte del corrispettivo viene pagata dall'acquirente mediante accollo liberatorio del TFR maturato, ante fallimento, da alcuni dipendenti della fallita (poi passati in carico all'acquirente), il tutto con le procedure previste dalla legge (quindi rinuncia dei lavoratori attuata in sede protetta).
    Di fatto, per la parte di corrispettivo consistente in tale accollo, il Fallimento non incassa nulla, ma viene eliminata una parte del passivo (si specifica che i lavoratori non hanno chiesto l'ammissione al passivo per il TFR maturato, anche perché non avrebbero potuto farlo dato che il loro rapporto di lavoro non si è mai interrotto).
    In sede di liquidazione del compenso al curatore il Tribunale esclude che la somma accollata dall'acquirente possa definirsi "attivo realizzato" dalla curatela.
    A vostro parere l'importo oggetto di accollo doveva considerarsi quale attivo realizzato? esiste giurisprudenza sul punto?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/03/2017 20:08

      RE: concetto di attivo realizzato

      In data 26.5.2016 lei aveva posto il medesimo quesito nel Forum e noi all'epova avevamo risposto come segue:
      "A nostro avviso nell'attivo realizzato, su cui calcolare le percentuali per la determinazione del compenso, va compreso l'intero prezzo convenuto, a nulla rilevando le modalità di pagamento che siano esse interamente in danaro o con accollo di debiti a carico del cedente. Sul punto specifico dell'accollo di debiti in caso di cessione di azienda non ci risultano precedenti, ma la cassazione ha affermato che nel concetto di attivo realizzato rientra "tutta la liquidità comunque acquisita" … compresa "quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito" (Cass. 22/09/2004, n. 18996; Cass. 08/01/1998, n. 100); ovvero che deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, "non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita …" Cass. 03/07/1997, n. 5978; Cass. 02/12/1993, n. 11952).
      Da queste decisioni si capisce che nel concetto di attivo rientrano tutte le entrate, comprese quelle realizzate mediante la eliminazione di parte del passivo per essersi l'acquirente dell'azienda accollato una quota di debito al posto di versare la corrispondente somma di danaro, perché l'accollo ha avuto la funzione di mezzo di pagamento.
      Per questi casi nella contabilità è prevista la voce ENTRATE MANCATE per registrare quelle entrate che non sono materialmente pervenute all'attivo fallimentare ma che nello stesso debbono essere comprese ai fini del calcolo del compenso al curatore. Gli importi relativi a queste voci non possono essere registrati nella contabilità perché non si sostanziano in un vero e proprio incasso che confluisca nelle casse fallimentari; per cui è necessaria una voce che permetta di registrare l'importo utile ai fini della liquidazione del compenso, senza fare la registrazione nella contabilità (ove ovviamente sarà registrata la sola parte di prezzo pagata), in modo che si evidenzi, nel prospetto della liquidazione del compenso al curatore, la differenza tra l'attivo effettivamente realizzato e risultante dalla contabilità e quello diverso da tener presente ai fini del calcolo del compenso."
      Non possiamo che confermare questa risposta non risultando intervenute nel frattempo ulteriori decisioni.
      Zucchetti SG srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        24/04/2017 17:49

        RE: RE: concetto di attivo realizzato

        Domando se nel concetto di "entrate mancate" vadano ricomprese le rinuncie dei Creditori ammessi al passivo fallimentare (totale passivo ammesso euro 1.000.000) a seguito di accordi intervenuti con un Terzo interessato a che l'impresa fallita torni in bonis.
        Per quanto riguarda l'attivo realizzato, preciso che, in una procedura esecutiva immobiliare in cui il Fallimento si è insinuato ex art. 107 l.f. il bene è stato aggiudicato definitivamente al prezzo di euro 230.000 ma, il terzo aggiudicatario non ha ancora versato il saldo prezzo (non essendo spirato il termine stabilito per il versamento del saldo prezzo.
        In sintesi, la domanda è: quale è il valore corretto su cui calcolare l'attivo realizzato: 1.000.000 o 230.000?
        Posso avere un riferimento giurisprudenziale di merito e di cassazione recenti?
        Grazie dell'aiuto.
        Leonardo Quagliata
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/04/2017 19:50

          RE: RE: RE: concetto di attivo realizzato

          Pare di capire che, nel suo caso, dopo la redazione dello stato passivo e la liquidazione anche di un immobile già oggetto di pignoramento, è intervenuto un terzo che, senza proporre un concordato fallimentare, abbia trovato un accordo con i creditori che hanno rinunciato alle insinuazioni effettuate, per cui, concluse le operazioni relative alla vendita del bene e quelle procedurali, lei arriverà alla chiusura del fallimento, previa, appunto liquidazione del compenso.
          Orbene, se questa raffigurazione è esatta, lei avrà diritto al compenso, che va calcolato a norma dell'art. 1 del d.m. n. 30 del 2012, che va determinato tenendo conto di una serie di considerazioni, ma che in concreto consiste in una percentuale che va calcolata sull'ammontare dell'attivo realizzato secondo scaglioni predisposti (comma 1), e in una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, secondo altri scaglioni (comma 2).
          Nel suo caso, le percentuali sull'ammontare del passivo vanno calcolate sull'effettivo passivo accertato, anche se in seguito tali crediti sono stati rinunciati in quanto il citato decreto ministeriale non prende in considerazione questa ipotesi, facendo riferimento esclusivamente all'ammontare del passivo accertato; è ciò giustamente perché per l'accertamento degli stessi vi è stata una attività del curatore, che va quindi retribuita, anche se poi i debiti accertati spariscono per rinuncia dei creditori.
          La percentuale sull'attivo va calcolata sull'attivo realizzato, che nel suo caso è costituito dal ricavo della vendita immobiliare, a nulla rilevando il fatto che la vendita sia stata effettuata nell'esecuzione individuale nella quale il curatore è subentrato, a norma dell'art. 107 al creditore procedente, perché comunque si tratta della liquidazione di un bene dell'attivo e, quindi di attivo realizzato. Il fatto che il prezzo non sia stato ancora pagato non essendo ancora scaduto il termine del pagamento, è al momento irrilevante perché, come già accennato, lei dovrà attendere comunque la scadenza e la realizzazione del prezzo, per poi presentare il conto gestione e poi la richiesta di liquidazione compenso e, infine di chiusura del fallimento.
          In conclusione, posto che lei dice che l'attivo realizzato (o da realizzare) è di euro 230.000 e il passivo accertato è stato di euro 1.000.000, il compenso andrà calcolato applicando le percentuali di cui al primo comma dell'art. 1 del d.m. n. 30 del 2012 sull'attivo di euro 230.000 e le percentuali di cui al secondo comma dello stesso articolo sul passivo di euro 1.000.000.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Fazio

            Trapani
            22/05/2025 12:00

            RE: RE: RE: RE: concetto di attivo realizzato

            Buongiorno.
            Sono commissario liquidatore di una cooperativa in l.c.a. i cui immobili sono stati venduti in una procedura esecutiva immobiliare dove ho spiegato intervento.
            Di questi 9 fabbricati, 6 sono stati aggiudicati ante apertura della procedura concorsuale e 3 dopo la data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, successivamente ho spiegato intervento nella predetta procedura esecutiva, quando il saldo prezzo era già stato versato.
            Il creditore fondiario procedente è stato soddisfatto in seno alla proc. es. imm.re per € 600.000,00 ca., mentre il professionista delegato ha restituito allo scrivente sul conto della procedura concorsuale € 50.000,00 ca.
            Oltre ad intervenire nella citata proc. es. imm.re, lo scrivente ha anche emesso le fatture di vendita degli immobili e proceduto agli adempimenti fiscali di competenza.
            Si chiede se il compenso spettante al commissario liquidatore deve essere calcolato sul totale dell'attivo realizzato, pari a € 650.000,00 ca., o se, nel caso di specie, bisogna farlo solo sull'importo restituito pari a € 50.000,00.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              22/05/2025 20:10

              RE: RE: RE: RE: RE: concetto di attivo realizzato

              Premessa l'applicazione dell'art. 51 l. fall. alla liquidazione giudiziale, non esiste unanimità di opinione se il divieto di cui all'art. 51 valga anche per i creditori fondiari nel suo insieme nel senso che operi anche la salvezza di diversa disposizione di legge che consente al creditore fondiario l'esercizio del privilegio processuale di iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento. Questione che comunque nella fattispecie è superata dal fatto che in concreto è stata seguita questa via e di consegeuenza il creditore fondiario, a norma del secondo comma dell'art. 52, deve insinuarsi al passivo, dove vanno effettuati i conteggi finali.
              Questa scelta comunque incide sul problema posto consistente, come in caso di fallimento, nello stabilire se il prezzo ricavato dalla vendita del bene gravato da ipoteca fondiaria e venduto nell'esecuzione individuale possa essere considerato attivo realizzabile su cui parametrare il compenso del curatore o, nel caso del commissario liquidatore.
              L'argomento nel fallimento continua ad essere controverso e cerchiamo qui di ricapitolare lo stato dell'arte.
              Noi in passato abbiamo più volte ricordato che per Cass. 09/06/1997 n. 5104 (ma cfr. anche Cass. n. 5978/1997 e Cass. n.11952/1993), nel concetto di attivo realizzato deve comprendersi non solo la liquidità acquisita alla curatela mediante la vendita dei beni mobili e immobili, compresi quelli gravati da ipoteca, ma tutta la liquidità comunque acquisita, anche mediante la riscossione dei crediti o mediante azioni giudiziali; principio ripreso più recentemente da Cass. 04/08/2006, n. 17697 e Cass. 18/07/2006 n. 16437; Cass. 22/09/2004, n. 18996). Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, Cass. 8.1.98 n. 100 ha chiarito che "deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallimento", ponendo così un principio estensibile a tutte quelle ipotesi in cui il fallimento non acquisisce l'intero prezzo della vendita.
              A questo orientamento se ne è contrapposto altro che, muovendo dal presupposto che la valutazione delle attività compiute dal curatore ai fini della realizzazione dell'attivo nell'ambito della procedura concorsuale costituisce apprezzamento di fatto rimesso all'esclusiva valutazione del tribunale, ha ritenuto che non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non abbia comunque svolto un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, che è la sintesi di un lungo percorso espressa da Cass. 21/01/2020, n.1175 da lei citata (conf. Cass. 06/06/2018, n. 14631).
              Il problema si è quindi trasferito sul concreto, nel senso che bisogna di volta in volta verificare quale sia l'attività svolta dal curatore di utilità per la massa. Cass. n. 14631/2018 cit. ha escluso che l'importo ricavato dalla procedura singolare promossa dal creditore fondiario sia configurabile come "attivo realizzato", per il solo fatto che il curatore sia intervenuto nella procedura esecutiva, giacchè in tal caso "l'importo stesso era stato interamente ricavato al di fuori del fallimento mercè l'operato di organi diversi dalla curatela e che esso non era in alcun modo e neanche in parte confluito nella massa attiva del fallimento". Nel provvedimento del 2020 si giunge a contraria conclusione in quanto "nella fattispecie, il curatore ha amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione. Poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore".
              Ridotta la questione ad una indagine di fatto, noi non possiamo spingerci oltre perché la scelta dipende, in primo luogo, dall'indirizzo che segue il tribunale, e, inoltre, dalla valutazione che nel caso concreto farà del comportamento e del contributo dato dal curatore.
              Nel suo caso, il fatto che dall'intervento nella procedura esecutiva tragga comunque un attivo da distribuire, potrebbe essere un elemento da valorizzare, nel caso si segue la seconda linea interpretativa esposta, per includere soltanto il ricavato dalla liquidazione coatta tra l'attivo realizzato.
              Zucchetti Sg srl