Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita immobili in procedure fallimentare con creditore fondiario procedente

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    21/11/2019 10:23

    Vendita immobili in procedure fallimentare con creditore fondiario procedente

    Buongiorno sono il curatore di una procedura nella quale sono stati venduti immobili con procedure esecutive immobiliari da parte del creditore fondiario procedente. Il fallimento è risultato destinatario di una sola parte dell'incasso della vendita poiché in sede di riparto della procedura è risultato assegnatario di quanto richiesto con un a precisazione del credito non definitiva.
    Come è necessario procedere per chiedere la differenza relativa all'effettiva assegnazione che il creditore fondiario avrebbe ricevuto in sede fallimentare nel caso in cui la somma fosse stata introitata dalla procedura?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2019 18:51

      RE: Vendita immobili in procedure fallimentare con creditore fondiario procedente

      Deve attendere che il creditore fondiario si insinui al passivo del fallimento, cui è onerato in forza dell'ult. comma dell'art. 52 l.f., per poter trasformare in definitiva l'assegnazione provvisoria ottenuta in sede di esecuzione. Effettuata l'ammissione al passivo, si calcola in che misura quel credito sarebbe stato soddisfatto nel fallimento, tenendo conto dell prededuzioni ed i eventuali privilegi prioritari, e si stabilisce se deve ricevere altro o restituire qualcosa. in quest'ultimo caso, lei avanzerà le sue pretese e, e se la banca non adempie, non resta che ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.
      Se la banca non si insinua, il credito della stessa non esiste nel fallimento e, pertanto, essa dovrà restituire tutto ciò che ha ricevuto, per cui sicuramente farà la domanda di insinuazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Carlo Corinaldesi

        ASCOLI PICENO
        22/11/2019 11:59

        RE: RE: Vendita immobili in procedure fallimentare con creditore fondiario procedente

        Dovendo il sottoscritto curatore procedere tramite le ordinarie vie giudiziarie, in quanto a seguito di richiesta di rimborso delle spese specifiche il creditore procedente ha negato la possibilità di provvedervi, si chiede quale sia il foro competente, quello del Tribunale che ha dichiarato il fallimento oppure quello della sede del Convenuto (istituto bancario)?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/11/2019 19:59

          RE: RE: RE: Vendita immobili in procedure fallimentare con creditore fondiario procedente

          Non capiamo bene quale tipo di azione intenda svolgere il curatore; tuttavia la regola generale è che per le azioni nascenti dal fallimento è competente, a norma dell'art. 24 l.fall., il tribunale che ha dichiarato il fallimento, nel mentre per le azioni che competevano al fallito e che, a seguito del suo fallimento, vengono esercitate dal curatore (ad es. un recupero crediti) valgono le regole ordinarie di competenza.
          Zucchetti SG srl