Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

art. 67 - revocatoria cessione di credito

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    22/01/2021 11:59

    art. 67 - revocatoria cessione di credito

    Una società fallita ha sottoscritto - nel 2017 - con un fornitore con il quale aveva maturato un considerevole debito un atto di cessione crediti futuri riferiti a un determinato cliente.
    La società fallisce nel 2020.
    Sono revocabili , ai sensi dell'art. 67 c. 1 n. 2 i pagamenti ricevuti dal fornitore nell'anno anteriore al fallimento?
    Se si, è ipotizzabile far rilevare la questione già all'atto dell'esame della domanda di stato passivo in cui il fornitore si insinua chiaramente al netto di ogni pagamento ricevuto?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2021 20:17

      RE: art. 67 - revocatoria cessione di credito

      E' pacifico in giurisprudenza che la cessione del credito in funzione solutoria, non prevista al momento del sorgere dell'obbligazione e non attuata in osservanza della disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla l. n. 52/1991, integra l'ipotesi di un mezzo anormale di pagamento, rientrante nella previsione dell'art. 67, co. 1, n. 2 l. fall. (cfr. Cass. 17/02/2016, n.3140). Le cessioni di crediti non possano, invece, qualificarsi come mezzi anormali di pagamento di debiti scaduti laddove emerga che la ratio economica sottostante le cessioni di crediti non sia quella di estinguere una preesistente posizione debitoria quanto l'ottenimento di un vero e proprio finanziamento (Trib. Milano 03/04/2018, n.3792).
      Non è necessario sollevare la questione in sede di verifica perché, a differenza di quanto accade per la eccezione di inefficacia di una garanzia in cui l'ammissione in chirografo esaurisce il problema, nel caso comunque deve agire in revocatoria per far dichiarare la inefficacia dei pagamenti effettuati ed ottenere la restituzione e il fatto di non ave r eccepito la questione all'atto dell'ammissione, non pregiudica la revocatoria in quanto l viene ammesso il credito al netto dei pagamento, sui quali non interviene alcuna decisione. Ad ogni modo, per sicurezza, dopo l'ammissione, si può abbggiungere che il curatore si riserva di agire in revocatoria dei pagamenti effettuati in via anomala.
      Zucchetti Sg srl
      • Ivan Perin

        Conegliano (TV)
        23/01/2021 09:23

        RE: RE: art. 67 - revocatoria cessione di credito

        Mi pare che il riferimento alla legge 52/1991 forse non sia pertinente in quanto il cessionario è un semplice fornitore di merci.
        Faccio rilevare poi che la vostra risposta positiva è in contrasto con quella data il 09 luglio 2019 in cui a un quesito simile di cessione crediti futuri avete negato la revocabilità "in quanto i pagamenti sono stati effettuati al creditore effettivo, ossia il cessionario, che ha ottenuto un credito suo e non del fallito visto che il relativo credito per canoni era stato regolarmente ceduto.....".
        Aggiungo poi che la cessione credito è stata effettuata con scrittura provata priva di data certa ma mi pare che anche qui nulla si possa eccepire confrontandomi con un'altra vostra risposta del 1° febbraio 2016 in cui affermate che " risulta superflua se risulta - nei fatti - che il debitore ceduto l'abbia accettata".
        In pratica quindi sono a chiedervi se, sulla base di questi ulteriori elementi, siano revocabili, si sensi dell'art. 67 c. 1 n. 2 i pagamenti ricevuti dal fornitore nell'anno anteriore al fallimento.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/01/2021 13:09

          RE: RE: RE: art. 67 - revocatoria cessione di credito

          Quanto al riferimento alla legge n. 52/91, anche noi abbiamo dato per scontato che non riguarda la fattispecie in esame, visto che l'incipit della nostra precedente risposta è il seguente: "E' pacifico in giurisprudenza che la cessione del credito in funzione solutoria, non prevista al momento del sorgere dell'obbligazione e non attuata in osservanza della disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla l. n. 52/1991, integra l'ipotesi di un mezzo anormale di pagamento,…". E' evidente che il richiamo alla tale legge è fatto al solo al fine di inquadramento della fattispecie per dire gli effetti della cessione ai fini della revocatoria quando non rientra nel factoring.
          Quanto alla nostra precedente risposta del 2019, da lei richiamata, escludiamo che vi sia contraddizione con quella data a lei qualche giorno fa, perché si tratta di due situazioni completamente diverse. In quella del 2019 in cui la cessione di crediti futuri era stata fatta nel 2013 e il fallimento era stato dichiarato nel 2018, chiaramente non poteva venire in discussione la cessione quale mezzo anormale di pagamento di cui all'art. 67, co. 1, n. 2, l. fall., essendo decorso ben più di un anno, e, poiché la domanda era molto articolata, abbiamo spostato l'attenzione sulla revoca dei pagamenti effettuati al cessionario nei sei mesi antecedenti il fallimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 67, dando la risposta da lei richiamata, che è corretta.
          Nel suo caso, invece, lei ci ha fatto la seguente testuale domanda: "Sono revocabili , ai sensi dell'art. 67 c. 1 n. 2 i pagamenti ricevuti dal fornitore nell'anno anteriore al fallimento?" e noi abbiamo risposto a questa domanda, dando la risposta che è altrettanto corretta a nostro avviso e non in contraddizione con la precedente. Confermiamo, quindi, anche questa ultima risposta pur se, andando ultra petitum, rileviamo che, anche nel suo caso, è passato più di un anno tra la cessione in via solutoria (2017) e la dichiarazione di fallimento (2020) e, probabilmente dovrà porsi, anche qui, il problema della revocabilità dei pagamenti degli ultimi sei mesi, se ve ne sono stati, al quale abbiamo dato la risposta del 2019, che confermiamo.
          Confermiamo anche quanto detto in ordine alla data certa.
          Cogliamo comunque l'occasione per dire che, seppur non si è verificata in questo caso, può accadere che possano essere date risposte tra loro contraddittorie, sia perché cambiano le norme, sia perché mutano le interpretazioni, sia anche perché la nostra è una struttura composita, formata da esperti che anch'essi cambiano nel tempo, per cui può anche capitare, nonostante il controllo del nostro coordinatore, che la risposta data da un esperto sia differente da quella data da altro sullo stesso argomento controverso, specie se a distanza di anni.
          Nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto questo Forum, invitiamo gli utenti, se hanno già avuto modo di fare una ricerca, sul nostro sito o su altri, di far presente i risultati delle loro indagini al momento della formulazione della domanda, in modo da instaurare, non solo con noi ma con tutti i partecipanti, un proficuo dialogo in quanto sono preziose le esperienze di ognuno e aiutano anche noi ad essere quanto più possibili esaurienti nelle risposte.
          Zucchetti Sg srl