Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

  • Massimiliano Franza

    Sanremo (IM)
    13/04/2022 08:31

    Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

    Buongiorno,
    creditore si insinua al passivo fallimentare per crediti per canoni di locazione e, in prededuzione, per indebita occupazione successiva alla dichiarazione di fallimento. La domanda viene accolta in sede di ammissione al passivo.
    In precedenza lo stesso creditore acquista un bene della procedura non effettuando il pagamento in quanto creditore della procedura in prededuzione.
    Adesso la procedura si trova ad avere un credito nei confronti del creditore ed un debito verso lo stesso che verrà pagato solo in sede di piano di riparto.
    E' possibile compensare tali crediti?
    In caso di risposta affermativa contabilmente come posso gestire tale compensazione?
    Potrei per esempio effettuare la compensazione chiedendo al G.D. di effettuare una variazione allo stato passivo decurtando dal credito ammesso la somma?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/04/2022 19:46

      RE: Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

      Dalla fine degli anni '90 la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'art. 56 l. fall. prevede, quale unico limite alla compensabilità dei debiti verso il fallito - creditore, l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte e quindi la compensazione fallimentare è applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito. Questa tesi- riferita ai crediti concorsuali- poggia sul principio della cristallizzazione della massa debitoria, che si realizza ogniqualvolta il fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte si sia verificato prima della dichiarazione di fallimento, dovendosi la verifica della alterazione della par condicio creditorum compiere con riguardo al momento in cui è sorto il fatto generatore delle obbligazioni.
      In sostanza è esclusa la compensazione tra crediti sorti uno prima del fallimneto e l'altro dopo,, perché mancherebbe la reciprocità tra creditore e debitore, nel mentre è ammessa la compensazione tra crediti contrapposti entrambi anteriori, nel fatto genetico, alla dichiarazione di fallimento, o entrambi successivi. In tal senso, da ult. Cass. 15/06/2021, n.16779, per la quale, "in materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale".
      Irrilevante è il fatto che sia stato già ammesso al passivo il credito prededucibile per occupazione senza titolo in quanto è altrettanto pacifico che "nel giudizio intrapreso o proseguito dal curatore del fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può dedurre fatti costituenti eccezioni estintive, modificative o impeditive del diritto di credito del fallito come anche eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio credito, quando l'eccezione è diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto ( art. 56 l. fall. ), non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli art. 93 ss. l.fall. (Cass.25/03/2022 , n. 9787), né la richiesta di ammissione al passive è indice della volontà di rinunciare alla compensazione.
      Una volta concordata la compensazione, il creditore ammesso al passivo, non più tale in quanto il suo credito è estinto per effetto della compensazione, deve rinunciare all'ammissione di conseguenza viene espunto dallo stato passivo con modifica formale che può essere effettuata dallo stesso curatore, che provvede preso atto della rinuncia.
      Zucchetti SG srl
      • Massimiliano Franza

        Sanremo (IM)
        14/04/2022 00:02

        RE: RE: Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

        Il mio problema è ancora diverso.
        Il creditore in prededuzione ha acquistato un bene mobile dalla fallita dopo il fallimento come da programma di liquidazione regolarmente approvato.
        Solo a voce mi comunica che non vuole effettuare il pagamento perchè ha dei crediti in prededuzione ed intende esercitare la compensazione.
        Può il curatore o il G.D. apportare la modifica dello stato passivo stralciando per la somma del bene il credito del creditore?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/04/2022 17:24

          RE: RE: RE: Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

          Ci sembrava di aver risposto ammettendo la compensazione tra crediti del terzo prededucibili e debiti dello stesso verso la massa. Avevamo anche aggiunto l'irrilevanza della precedente ammissione al passivo del credito ed avevamo concluso che" una volta concordata la compensazione, il creditore ammesso al passivo, non più tale in quanto il suo credito è estinto per effetto della compensazione, deve rinunciare all'ammissione di conseguenza viene espunto dallo stato passivo con modifica formale che può essere effettuata dallo stesso curatore, che provvede preso atto della rinuncia".
          Parlando di concordare la compensazione intendevamo che la curatela accetti la richiesta del creditore di compensare il suo credito con il suo debito; a quel punto il credito ammesso al passivo è estinto (per la parte compensata) e quindi in creditore ammesso non ha più titolo per partecipare al passivo. La cosa più ovvia è che il creditore rinunci all'ammissione, ma anche se non compie tale atto formale, l'avvenuta estinzione del creduto autorizza il curatore ad espungere lo stesso dal passivo o, comunque, a non tenerne conto al momento del riparto.
          A nostro avviso, come detto, tale atto rientra nei poteri del curatore, ma se vuol sentirsi più tranquillo può chiedere la revocazione, a norma dell'art. 98 co, 4, l. fall., del credito ammesso a seguito del fatto nuovo della intervenuta estinzione del credito.
          Zucchetti Sg srl
    • Francesca Boschi

      Arezzo
      31/10/2023 17:41

      RE: Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

      Buonasera, mi inserisco nella conversazione per capire se a Vostro parere osta alla compensazione il fatto che il credito del terzo (a sua volta debitore della procedura per fatti successivi all'apertura della stessa) seppur ammesso in prededuzione (perchè sorto nell'ambito di una procedura minore che ha preceduto il fallimento) non sarebbe in realtà pagato in sede di riparto, in quanto saranno soddisfatti con l'attivo disponibile, ormai interamente realizzato, solo crediti prededotti ma con privilegio anteriore, rispetto a quello vantato in sede di compensazione che è di grado chirografario.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/10/2023 19:10

        RE: RE: Compensazione crediti e debiti sorti durante il fallimento

        Essendo il credito del terzo di natura prededucibile e il suo debito verso la procedura fallimentare, la compensazione è ammissibile. A nulla rileva il fatto che il credito del terzo, seppur prededucibile, non sarebbe pagato per mancanza di fondi, in quanto la compensazione legale costituisce comporta la estinzione dei contrapposti crediti al momento della loro coesistenza, rendendo superfluo la verifica del loro effettivo pagamento. In realtà la compensazione è una deroga al principio della par condicio in quanto consente la estinzione dei crediti contrapposti invece di ottenere il pagamento di un credito del fallimento e pagare in moneta fallimentare il proprio debito. Lo stesso principio vale per i contrapposti crediti prededucibili pe ri quali la compensazione permette di sfuggire al rischio della insoddisfazione.
        Zucchetti SG srl