Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

recupero credito verso fornitore

  • Ciro Palladino

    FRATTAMAGGIORE (NA)
    16/10/2018 12:17

    recupero credito verso fornitore

    Buongiorno e scusate, ma un dubbio mi assale.
    Sono curatore di un fallimento e questa è la mia domanda:
    Per Decreto Ingiuntivo per recupero credito di somme entro i 5.000,00 per vendita di beni da parte della società in bonis nel normale svolgimento della propria attività è competente il giudice di pace per valore oppure il Tribunale fallimentare in virtù della vis actrattiva?
    Grazie
    Ciro Palladino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/10/2018 20:38

      RE: recupero credito verso fornitore

      Per il recupero crediti del fallito valgono le regole ordinarie sulla competenza per valore e per territorio in quanto, in questo caso, il curatore fa valere un diritto che non nasce dal fallimento ma che si trovava già nel patrimonio del fallito e che avrebbe potuto far valere questi, ove non fosse stato dichiarato il suo fallimento.
      Zucchetti Sg srl
      • Aldo De Luca

        Benevento
        21/05/2019 17:12

        RE: RE: recupero credito verso fornitore

        Buonasera, quindi ritenete che il Giudice di Pace territorialmente competente sia quello del luogo dove aveva la sede il fallito in bonis e non quello del luogo dove ha domicilio il curatore (rientrante nel circondario del Tribunale che ha dichiarato il fallimento)? Nel caso di specie il Fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Benevento che ha assorbito la competenza del soppresso Tribunale di Ariano Irpino, la sede del fallito rientrerebbe nella competenza territoriale del GdP di Ariano Irpino. Può la domanda monitoria essere presentata innanzi al GdP di Benevento, quale domicilio del curatore ai sensi dell'art. 1182 c.c. in quanto legittimato a ricevere i pagamenti?
        Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2019 19:27

      RE: recupero credito verso fornitore

      Come abbiamo detto nella risposta che precede, per il recupero crediti del fallito valgono le regole ordinarie sulla competenza per valore e per territorio in quanto, in questo caso, il curatore fa valere un diritto che non nasce dal fallimento ma che si trovava già nel patrimonio del fallito e che avrebbe potuto far valere questi, ove non fosse stato dichiarato il suo fallimento.
      Della competenza per valore si occupa l'art. 7 cpc, i per il quale, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, sempre che non siano attribuite ad altro giudice (coma 1) e per le cause di risarcimento danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con il limite di valore di € 20.000 (comma 2), cui seguono altri commi che individuano competenze per materia. In alcuni codici i valori sopra esposto sono indicati, rispettivamente in € 30.000 ed € 50.000, ma questi nuovi limiti, introdotti dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entreranno in vigore il 31.10.2021.
      Una volta stabilito che competente per valore o materia è il giudice di pace, bisogna stabilire quale tra questi è competente per territorio. In proposito, l'art. 18 cpc pone come regola generale di radicamento della competenza territoriale, un dato di carattere soggettivo, quale la collocazione spaziale in primo luogo del convenuto, stabilendo che il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Il successivo art. 20 cpc prevede un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, che si aggiunge al foro generale delle persone fisiche e di quelle giuridiche nonché delle associazioni non riconosciute (artt. 18 e 19), ancorando la competenza al giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
      La norma parla di luogo "deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", per il fatto che ha carattere generale che non riguarda specificatamente il fallimento, ed il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione non è quello in cui va pagato quanto viene chiesto in giudizio, ma il luogo in cui, contrattualmente o per legge, l'obbligazione doveva essere adempiuta e, quindi, facendo lei valere, come abbiamo detto, un credito del fallito, se lei prende in considerazione il criterio del luogo dell'adempimento, deve fare riferimento al luogo dove risiedeva il fallito, presso il quale l'obbligazione doveva essere eseguita, a nulla rilevando il domicilio o la residenza personale del curatore, giacchè questi è un organo del fallimento che processualmente rappresenta il fallimento (art. 43 l.fall.) e nel processo fa agisce, in questo caso, utendo juribus del fallito.
      Sembra di capire che il fallito risiedesse o avesse sede ad Ariano Irpino, per cui, o adisce il giudice di pace di Ariano (sempre che l'obbligazione dovesse essere adempita presso di lui) oppure il giudice di pace del luogo ove risiede il debitore.
      Zucchetti SG srl