Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

  • Riccardo Cariolato

    Dueville (VI)
    25/11/2014 18:11

    notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

    Buonasera, non trovando una chiara metodologia per operare le notifiche delle operazioni di vendita ai creditori ipotecari come previsto dal 3° comma art. 107 L.F. vi chiedo cortesemente Vs. opinione in merito ai seguenti quesiti:
    1)quale è il termine di presentazione di un'eventuale sospensiva da parte del creditore ipotecario una volta notificato l'atto?
    2)la notificazione delle operazioni di vendita può essere fatta direttamente dal Curatore tramite ufficiale giudiziario?
    3)qualcuno dispone di bozza fac-simile per impostare la notifica ai creditori ipotecari?
    4)la notificazione come previsto dal 3° comma art. 107 deve essere fatta presso il domicilio eletto dal creditore ipotecario in fase di insinuazione al passivo fallimentare?

    Ringrazio per la Vostra cortesia
    Cordiali saluti


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/11/2014 20:10

      RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

      Le notifiche ai creditori ipotecari e privilegiati speciali sul bene oggetto della vendita devono essere eseguite "prima del completamento delle operazioni di vendita", dispone il terzo comma dell'art. 107 e, quindi prima del deposito in cancelleria della documentazione ai sensi del successivo quinto comma in modo da consentire ad essi di proporre l'istanza di sospensione nel termine di dieci giorni da detto deposito, come dispone il primo comma dell'art. 108 (che erroneamente fa riferimento al deposito di cui al quarto e non di cui al quinto comma dell'art. 107).
      la notifica può essere richiesta direttamente dal curatore e e il contenuto della notifica è costituito dalla indicazione delle modalità della vednita, del prezzo e delle condizioni della stessa.
      L'art. 107 non precisa dove effettuare la notifica, per cui i dubbi in proposito sono numerosi. La soluzione più immediata è debba essere fatta presso il domicilio indicato nella nota di iscrizione, richiesto dal n. 2 dell'art. 2839 c.c., ma sorge il dubbio che questa indicazione sia superata dalla successiva elezione di domicilio presso un soggetto diverso fatta in occasione della insinuazione al passivo. Il fatto è che quest'ultima elezione di domicilio non sembra avere la finalità di indicare il luogo dove effettuare la notifica in questione, avendo tutt'altro scopo, per cui potrebbe entrare in ballo anche il domicilio personale del creditore. In questa incertezza, scelga lei; noi, tutto considerato, la faremmo presso il domicilio ultimo eletto nell'ambito del fallimento.
      Zucchetti SG srl

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      • Daniela De Marchi

        Santo Stefano di Zimella (VR)
        10/12/2014 15:34

        RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

        E SE SI TRATTA DI UN BENE IMMOBILE SUL QUALE RISULTA ISCRITTA IPOTECA VOLONTARIA MA IL CREDITORE IPOTECARIO NON SI è INSINUATO NEL FALLIMENTO? gRAZIE
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/12/2014 19:54

          RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

          E' evidente che, in tal caso non può essere preso in considerazione il domicilio indicato nella domanda di insinuazione, che non c'è. Rimangono il domicilio indicato nella nota di iscrizione, richiesto dal n. 2 dell'art. 2839 c.c., e il domicilio personale del creditore; esitono argomento a favore e contro ciascuno dei due, ma riteniamo che sia preferibile sgeuire il primo.
          Zucchetti Sg Srl
          • Riccardo Cariolato

            Dueville (VI)
            15/12/2014 15:13

            RE: RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

            Ringrazio per la Vs. pronta risposta. Secondo Voi inoltre la notifica dovrà riportare anche il grado ipotecario tenuto dal creditore ipotecario notificato, o basta solamente notificare l'importo della vendita?
            Cordialità
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/12/2014 19:21

              RE: RE: RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

              Il creditore che riceve la notifica sa ilo grado che ha nella iscrizione ipotecaria e alui interessa solo conoscere che si sta vendendo il bene gravato e le relative condizioni.
              Zucchetti Sg srl
          • Stefano Raimondo

            BORDIGHERA (IM)
            02/04/2019 11:42

            RE: RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

            E se invece si tratta di un bene immobile ove è stata iscritta ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, ma il creditore, in sede di fallimento, si è insinuato (ed è stato ammesso) per quel credito in via chirografaria omettendo pertanto la richiesta di privilegio ipotecario, devo notificarglielo ugualmente?
            La norma parla di "avviso ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio" senza fare riferimento alla qualifica di "creditore ammesso al passivo", quindi propenderei per il sì, ma vi chiederei conferma, grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/04/2019 10:56

              RE: RE: RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

              Il creditore in questione, qualora, benchè abbia iscritto ipoteca su un bene del debitore poi fallito, sia stato ammesso al passivo come chirografario e tale decisione sia definitiva (non vi è stata opposizione o questa è stata rigettata con provvedimento passato in giudicato) non è da considerare creditore ipotecario nel fallimento per cui, a nostro avviso no va a lui fatta la notifica di cui all'art. 107 l.f.
              Zucchetti SG srl
          • Tomaso Lo Russo

            Padova
            11/10/2023 11:34

            RE: RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

            Buon giorno,
            ma se il creditore ipotecario non si è insinuato nel fallimento non procederei con la notifica, seguendo lo stesso principio in base al quale non notifico al creditore ipotecario ma ammesso in chirografo (o in privilegio generale), come da Vostra risposta del 4.4.2019.
            Sostanzialmente la qualifica di "creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio [speciale]" ai sensi del 107 c. 3 è attribuita solo in seguito alla formazione dello stato passivo.
            Altrimenti la notifica avrebbe l'effetto di far vivere (o rivivere) un interesse al bene immobile ed alla vendita in capo ad un soggetto che non ha più interesse in quanto il suo credito è stato accertato come chirografo o privilegiato generale (o che addirittura non è stato neppure accertato in quanto non insinuato), a prescindere dall'esistenza nei pubblici registri della nota di iscrizione.
            Sostanzialmente, in definitiva, per capire a chi devo notificare e a quale domicilio devo guardare solo lo stato passivo.
            Concordate?
            Grazie, un cordiale saluto
            Tomaso Lo Russo
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/10/2023 19:02

              RE: RE: RE: RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

              No non siamo d'accordo. Nei casi da lei citati del creditore che vantava ipoteca ammesso al passivo in chirografo o con privilegio generale, la necessità della notifica viene meno per il fatto che quel creditore è stato riconosciuto dal giudice in sede di accertamento del passivo di non godere della privilegio ipotecario, per cui non è destinatario della notifica in questione. Nel caso, invece, del creditore non insinuato, questi trae la sua qualifica dalla iscrizione ipotecaria e quindi continua ad esistere fin quando non intervenga un provvedimento del giudice che escluda la garanzia ipotecaria; posto che non può essere il curatore a syabilire se quel creditore abbia diritto ad essere trattato quale ipotecario, a lui va fatta la comunicazione di cui all'art. 107, co. 3, l. fall. o non al fregiarsi dell'ipoteca.
              Come abbiamo detto nelle risposte che precedono, in tal caso la notifica non può essere eseguita presso il domicilio indicato nella domanda di insinuazione, che non c'è, per cui rimangono il domicilio indicato nella nota di iscrizione, richiesto dal n. 2 dell'art. 2839 c.c., e il domicilio personale del creditore ed esistono argomenti a favore e contro ciascuno dei due, ma riteniamo che sia preferibile seguire il primo.
              Zucchetti SG srl
    • Maria Gabriella Tassara

      Genova
      23/04/2018 14:30

      RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

      la notifica deve avvenire con ufficiale giudiziario oppure basta a mezzo pec ?

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/04/2018 19:41

        RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

        Ormai è diffusa la prassi della notifica a mezzo Pec.
        Zucchetti Sg srl
    • Virgilio Zonca

      SARNICO (BG)
      14/02/2020 10:38

      RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

      Buongiorno vorrei sapere se il creditore ipotecario a seguito della notifica della vendita ex art. 107 comma 3 LF possa non autorizzare tale vendita.
      Il curatore notifica al creditore ipotecario che vi è la vendita in corso senza chiedere l'autorizzazione.
      Il creditore ipotecario non puo a prescindere rispondere che non accetta il valore offerto l'unica cosa che può fare è richiedere la sospensione ex art. 108 Lf.
      Il curatore dopo l'ennesima asta e pubblicazione qualora non ritenga giusta l'opposizione del creditore ipotecario può decidere di riconsegnare i beni immobili al medesimo per chiudere la procedura?

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/02/2020 20:19

        RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

        Il terzo comma dell'art. 107 prevede che "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio". La previsione del completamento delle operazioni di vendita quale termine ultimo per la notifica, fa chiaramente intendere che lo scopo della notifica non è quello di instaurare un contradditorio tra i destinatari e il curatore con la possibilità di opporsi alla vendita, ma quello di proporre al giudice istanza di sospensione di cui all'art. 108 l.fall.. In forza del primo comma di tale norma, infatti, il giudice delegato può, in ogni momento, intervenire per sospendere la procedura di vendita, ma solo su istanza di creditori, del comitato o di un terzo, e per gravi motivi, e può impedirne il perfezionamento, sempre su istanza di parte, entro dieci giorni dal deposito degli esiti della procedura in cancelleria per l'informazione al giudice delegato.
        Rimane fermo per il creditore destinatario della notifica il potere, che compete a ciascun creditore, di impugnare gli atti del curatore ex art. 36 l. fall..
        Zucchetti Sg srl
    • Alfredo Tradati

      MILANO
      12/10/2023 09:49

      RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

      Buongiorno, la notifica a mezzo pec al creditore ipotecaria può essere eseguita anche da un curatore dottor commercialista o solo da un curatore avvocato? Vi ringrazio per l'attenzione.

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/10/2023 19:57

        RE: RE: notifiche operazioni di vendita ex art. 107 comma 3°

        Se si ammette (come noi abbiamo in più occasioni ipotizzato) che la notifica possa essere sostituita da una Pec sulla base della considerazione che la notifica eseguita a mezzo ufficiale giudiziario costituisce una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario (CC, I, n.16566/2018), la notifica in questione può essere effettuata da chiunque disponga di una Pec..
        Zucchetti SG srl