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ISTANZA EX ART.505 E 585 C.P.C.

  • GIUSEPPINA VASATURO

    NAPOLI
    11/02/2026 20:30

    ISTANZA EX ART.505 E 585 C.P.C.

    In un Fallimento del 2019, il creditore ipotecario di 1° grado, ammesso per un importo superiore al prezzo base del bene ipotecato (in vendita dopo 2 ribassi) ha formulato istanza ex artt. 505 e 585 c.p.c. chiedendo al Giudice di :
    1) invitare/ordinare alla Curatela del Fallimento di condividere con essa entro 5 giorni prima dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto del Compendio Immobiliare, le voci e l'ammontare delle spese in prededuzione che graveranno sulla massa immobiliare;
    2) autorizzare , in caso di aggiudicazione del Compendio Immobiliare, alla futura compensazione tra il pagamento del saldo prezzo e il credito vantato in via ipotecaria, fermo restando il pagamento delle spese in prededuzione;
    3) autorizzando il terzo eventualmente nominato da esso creditore ex art. 1401 c.c. e che abbia formalmente accettato la nomina, ad assumere in tutto o in parte il debito di esso creditore, in ogni caso garantendo il versamento delle spese in prededuzione in
    favore del Fallimento.
    Il Giudice mi ha chiesto di rendere il parere, che sto predisponendo in senso negativo ma vorrei un confronto e un riscontro sulle varie ragioni a fondamento.
    Inoltre, in caso di autorizzazione da parte del Giudice nel determinare il compenso del curatore non si potrà tener conto del prezzo visto che non transiterebbe sul conto della procedura?
    Grazie a chi mi risponderà, magari anche con precedenti giurisprudenziali.