Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

  • Alessandro Sentieri

    Campiglia Marittima (LI)
    09/05/2013 10:46

    Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

    Buongiorno,
    dopo avervi ringraziato per la preziosa collaborazione che offrite a chi esercita questa complessa professione, sono a proporvi il seguente quesito:
    sono stato nominato curatore del fallimento di una società proprietaria di due beni immobili che, dalle indagini effettuate, risultano essere oggetto di pignoramento e successiva esecuzione immobiliare tuttora pendente, con custode e professionista delegato ritualmente nominati e un esperimento di vendita già effettuato ed andato deserto.
    A norma dell'art.107 della legge fallimentare "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51."
    Se ho ben capito il disposto della legge, in qualità di curatore, ho due possibilità:
    1. o decido di subentrare nella procedura esecutiva, magari comunicandolo a creditore procedente, custode e professionista delegato (in tal caso è necessaria autorizzazione del Comitato dei creditori o, in mancanza, del Giudice?)
    2. o propongo istanza al Giudice affinchè lo stesso dichiari l'improcedibilità.
    A questo punto, molto onestamente, mi sfuggono le motivazioni per le quali sia preferibile optare per una soluzione piuttosto che per l'altra, ovviamente nell'interesse della massa creditoria, a meno che non sia comunque preferibile subentrare nella procedura esecutiva a prescindere, al fine di evitare la ripetizione di spese già sostenute dal creditore procedente, consistenti nella valutazione dei beni da parte dell'esperto nominato dal Giudice dell'esecuzione.
    Non riesco inoltre a percepire se, nel caso in cui il creditore procedente vanti un credito di natura fondiaria, la questione assuma risvolti diversi e particolari.
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete cortesemente fornire.
    Alessandro Sentieri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/05/2013 19:09

      RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

      La prima cosa da verificare è se l'esecutante è un creditore fondiario o meno.
      Nel primo caso (credito fondiario) non trova applicazione l'art. 51 (divieto azioni esecutive) e, di conseguenza, non trova applicazione l'art. 107 nella parte che consente il subentro del curatore, perché questa norma presuppone che il creditore esecutante non possa più proseguire l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 51. In caso di esecuzione fondiaria, che il creditore fondiario prosegue in pendenza di fallimento, il curatore può intervenire nel giudizio esecutivo a norma dell'art. 41 del TUB per far valere le ragioni di eventuali crediti da anteporre a quello ipotecario del credito fondiario e per vedersi assegnata l'eventuale somma che rimane dopo la soddisfazione (provvisoria) del creditore fondiario.
      Se, invece, l'esecutante è un creditore ordinario, questi non può proseguire l'esecuzione e il curatore ha, a norma dell'art. 107, due alternative: o prosegue lui l'esecuzione in sostituzione dell'originario creditore procedente, oppure non proseguirla e vende il bene in sede fallimentare iniziando ex novo la procedura di vendita, rendendo, in tal caso noto al giudice dell'esecuzione che appunto non intende proseguire l'esecuzione in modo che il giudice dell'esecuzione (non il giudice delegato) la dichiara improcedibile.
      La scelta tra l'una o l'altra soluzione- prosecuzione dell'esecuzione individuale o liquidazione fallimentare- va fatta sulla base della situazione contingente; la prosecuzione permette infatti di avvantaggiarsi delle spese già effettuate per la stima e la pubblicità, inoltre potrebbe essere stata formulata una offerta ritenuta vantaggiosa, potrebbe trattarsi di beni in comproprietà che vengono staggiti nel complesso e che al fallimento sarebbero acquisiti solo pro quota, e così via; in considerazione di tanto, iniziare ex novo in sede fallimentare è preferibile solo ove l'esecuzione individuale sia all'inizio, altrimenti si ripetono spese inutilmente in danno dei creditori, a meno che non si ritenga che la deformalizzazione delle vendite attuata con la riforma fallimentare possa convogliare in sede fallimentare un maggior numero di offerte.
      Zucchetti Sg Srl
      • Alessandro Sentieri

        Campiglia Marittima (LI)
        10/05/2013 08:41

        RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

        Il creditore procedente, fondiario, sta valutando se sia il caso o meno di autorizzare la procedura a subentrare comunque nell'esecuzione ex art.107.
        E' possibile, secondo voi, un'operazione del genere?
        Ringrazio anticipatamente.
        Alessandro Sentieri
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/05/2013 20:19

          RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

          Il creditore fondiario non può autorizzare alcun subentro; egli può solo valutare se continuare personalmente l'esecuzione individuale già iniziata, come l'art. 41 del TUB gli consente, salvo poi a doversi comunque insinuare al passivo del fallimento, come prescrive l'ult. comma dell'art. 52, oppure se rinunciare all'esecuzione e aspettare che proceda il fallimento alla vendita del bene pignorato e ipotecato a garanzia del suo credito.
          Se continua l'esecuzione, il curatore, come dicevamo nella precedente risposta, può intervenire in quella procedura e per fare questo non ha certo bisogno dell'autorizzazione del creditore fondiario; se invece decide di rinunciare, non crediamo che il curatore possa subentrare a norma dell'art. 107 nell'esecuzione individuale perché non si tratta di procedura ordinaria che il creditore esecutante non può più proseguire a norma dell'art. 51 l.f., ma di una procedura fondiaria, retta da regole proprie in parte differenti da quelle comuni, che il creditore fondiario può proseguire.
          Zucchetti SG Srl

          • Alessandro Sentieri

            Campiglia Marittima (LI)
            06/06/2013 10:23

            RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

            Ritorno sull'argomento, a seguito di un recente contatto del creditore procedente (fondiario).
            Lo scenario è il seguente:
            il creditore procedente è assistito da ipoteca di secondo grado, in quanto sui beni grava ipoteca di primo grado in favore di altro creditore fondiario.
            Il retratto della vendita, allo stato attuale della procedura, sarebbe comunque sufficiente a soddisfare il creditore di primo grado, mentre il creditore procedente si vedrebbe assegnate le sole spese sostenute, in quanto chiaramente prededucibili.
            A questo punto il creditore procedente sta seriamente valutando se rinunciare all'esecuzione (di fatto sta lavorando e sostenendo spese a totale beneficio del creditore di primo grado) e aspettare che proceda il fallimento alla vendita immobiliare.
            La domanda è: le spese sostenute dal creditore procedente sino ad oggi conservano il diritto alla prededuzione oppure no ???
            Confesso che sono molto indeciso, in quanto l'esecuzione immobiliare non è certamente una procedura concorsuale (e quindi non rientra nel novellato di cui all'ultimo comma dell'art.111 della L.F.), ma le spese sostenute dal creditore procedente (perizia, pubblicità, ecc...) potrebbero essere identificate come sostenute nell'interesse della massa.
            Resto in attesa della Vs risposta, che, sono sicuro, dirimerà ogni dubbio in merito.
            • Alessandro Sentieri

              Campiglia Marittima (LI)
              06/06/2013 10:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

              P.S.: preciso: le spese sostenute dal procedente non potrebbero essere identificate come assistite da privilegio speciale sui beni immobili ex art.2770, in quanto chiaramente riferibili a procedimento di espropriazione immobiliare ex art.555 c.p.c. ???
              • Alessandro Sentieri

                Campiglia Marittima (LI)
                06/06/2013 12:26

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                P.P.S.: preciso ancora per maggior chiarezza:
                intendevo, nel caso in cui il creditore fondiario procedente nell'esecuzione immobiliare intendesse rinunciare alla medesima, se sia corretto impostare uno scenario come il seguente:
                1. attività di vendita degli immobili da parte del fallimento
                2. ammissione al passivo del creditore fondiario procedente per le spese (di giustizia) sostenute nell'ambito dell'esecuzione immobiliare o in prededuzione ex art.111 L.F. o con riconoscimento di privilegio speciale sugli immobili ex art.2770 C.C.
                3. soddisfazione del creditore fondiario procedente in sede di riparto (parziale se relativo alla vendita immobiliare, oppure finale in caso di liquidazione totale dell'attivo fallimentare, compresi gli immobili) predecedentemente a tutti gli atri creditori assisiti sia da eventuali privilegi speciali sugli immobili sia ipotecari.
                E' esatto ???
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/06/2013 20:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Nel caso nessuno dei due creditori fondiari prosegua l'esecuzione individuale, la vendita, come abbiamo detto nella precedente risposta, va effettuata in sede fallimentare e i creditori fondiari devo partecipare al passivo, insinuando il credito per il capitale e interessi e per le spese dell'esecuzione. Queste non sono in prededuzione, ma sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c.- che essendo al primissimo grado- vengono equiparate ad una prededuzione; ma sono comunque privilegiate e deve valutarsi, così come prescrive l'art. 2770 c.c. (e l'art. 2755 c.. per le esecuzioni mobiliari), che si siano risolte nell'interesse della massa dei creditori, essendo state astrattamente idonee ad evitare la disgregazione patrimoniale.
                  Nel caso, il creditore procedente, pur essendo ipptecario di secondo grado, ha con il pignoramento bloccato il bene evitando che il debitore ne disponesse liberamente e quindi, le spese relative possono godere del citato privilegio, anche se poi la esecuzione non viene portata a termine, dato che ciò si verifica dopo la dichiarazione di fallimento quando il pignoramento ha assolto il suo scopo.
                  Effettuata l'ammissione al passivo seguendo questa linea e liquidato l'immobile, al momento del riparto dovrà soddisfare prima le spese di giustizia ex art. 2770 c.c. in quanto i privilegi speciali vanno soddisfatti prima delle ipoteche (art. 2748, comma secondo c.c.), altri eventuali privilegi speciali gravanti sullo stesso bene, poi gli ipoptecario seguendo l'ordine di iscrizione.
                  Zucchetti Sg srl

                • Alessandro Sentieri

                  Campiglia Marittima (LI)
                  07/06/2013 08:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  ringrazio per il supporto.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  10/06/2013 20:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  grazie a lei. siamo lieti di esserle stati utili.
                  Zucchetti SG Srl
                • Gianni Bazzurro

                  GENOVA
                  29/11/2013 14:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  nuovo quesito ! un'esecuzione immobiliare avente oggetto un immobile di proprietà di una srl, tale immobile è gravato da ipoteca a favore di una banca, che ha chiesto il art. 41 TUB l'immobile risulta occupato con contratto di locazione.
                  esito primo bando deserta.
                  Successivamente è sopravvenuto il fallimento della srl il curatore per opportunità non subentra, prosegue il Delegato che pubblica un secondo bando.
                  La banca si insinua nel fallimento ed ammessa con privilegio ipotecario.
                  L'occupante versa regolarmente il canone di locazione alla procedura di esecuzione, successivamente su richiesta del curatore versa alla procedura di fallimento (che adempie agli obblighi fiscali emettendo fattura).
                  Quesito i canoni di locazione (frutti civili) vanno versati alla procedura esecutiva o al fallimento ?
                  Il ricavato della vendita dell'esecuzione immobiliare va versato alla banca (art. 41 TUB ) o al fallimento ?
                  ritengo che il ricavato vada versato alla banca ed anche i frutti ? se sono stati spesi in parte dal fallimento ?
                  grazie
                  gianni baz
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/11/2013 18:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  La situazione prospettata presenta aspetti particolari. Vi è infatti un creditore fondiario, visto che si parla di art. 41 TUB, che inizia una esecuzione e, intervenuto il fallimento del debitore, si ferma, benchè proprio la norma citata gli consentiva di proseguire nonostante il fallimento, in eccezione al divieto di cui all'art. 51 legge fall.. Abbandonata questa esecuzione, il fallimento procede alla vendita in sede fallimentare, dando delega ad un notaio o altro professionista; nel frattempo la banca si insinua al passivo del fallimento, ove viene ammessa in via ipotecaria.
                  Se questa è la situazione- in particolare, se la banca, come sembra di capire, è titolare di un credito non solo ipotecario ma ipotecario fondiario e l'esecuzione avviene in sede fallimentare- le conseguenze sono diverse, a seconda che si parli dei frutti o del prezzo incassato (o da incassare) della vendita.
                  Per quanto riguarda i primi, la prelazione ipotecaria si estende ai frutti civili dell'immobile ipotecato (nella specie, canoni di locazione), anche ove il creditore, abbandonando l'esecuzione individuale, opti per la vendita del bene in sede fallimentare, in applicazione dell'art. 41, comma 3, del d.lg. n. 385 del 1993, il quale dispone che il curatore fallimentare versi alla banca "le rendite degli immobili ipotecati in suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato". (in termini Cass. 12/12/2011, n. 26520). l'unico dubbio che permane al riguardo è se il curatore debba provvedere al versamento d'ufficio anche in mancanza di una richiesta, ovvero sia necessario comunque che la banca si attivi in tal senso.
                  Per quanto riguarda il ricavato dalla vendita, invece, questo va acquisito sicuramente all'attivo fallimentare dal momento che la vednita avviene in sede fallimentare; la banca poteva acquisire lei prezzo ove avesse continuato l'esecuzione fondiaria, ma non avendolo fatto, deve sottostare alle leggi del concorso, salva l'eccezione di cui ai frutti, espressamente contemplata dalla legge.
                  Zucchetti SG Srl
                • Gianni Bazzurro

                  GENOVA
                  30/11/2013 11:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  ringrazio e preciso, il creditore fondiario non è il procedente dell'esecuzione immobiliare ma un intervenuto.
                  Il Delegato avendo già pubblicato il primo bando di vendita antecedentemente alla dichiarazione di fallimento (non richiesta dal creditore fondiario che risulta ammesso, come richiesto, in via ipotecaria al fallimento)ha proseguito per motivi di praticità e contenimento dei costi a pubblicare il secondo bando.
                  Rinnovo la perplessità chi incassa i canoni di locazione (frutti civili)l'esecuzione immobiliare o il fallimento premesso che è il fallimento che emette fattura delle locazione alla società occupante.
                  cordialità
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  02/12/2013 20:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Ci conferma quindi la ricostruzione da noi ipotizzata. Per quanto riguarda i canoni, le abbiamo citato una sentenza della S.C. (Cass. 12/12/2011, n. 26520) riferibile ad una situazione identica a quella da lei rappresentata. In presenza di tale precedente, come abbiamo già detto, l'unico dubbio che può residuare al riguardo è se il curatore debba provvedere al versamento d'ufficio anche in mancanza di una richiesta, ovvero sia necessario comunque che la banca si attivi in tal senso. Potrebbe optare per questa seconda alternativa e non versare nulla finchè la banca non lo chiede.
                  Zuchetti Sg Srl
                • Rosa Salerno

                  COSENZA
                  17/05/2023 17:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buonasera, nel caso in cui il creditore procedente rinuncia a portare avanti la procedura esecutiva in quanto, insinuato al passivo, preferisce fa vendere il bene in sede fallimentare, il curatore come può procede per far dichiarare improcedibile la procedura. Deve nominare un legale che provvede, oppure formula istanza direttamente al G.E.. In questo caso però vi è il problema che non ha accesso al fascicolo telematico della procedura esecutiva
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/05/2023 17:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Visto che non ha intenzione di subentrare nella procedura esecutiva, può non fare niente in quanto la rinuncia dell'unico creditore procedente determina la estinzione del processo esecutivo. Anche se il creditore procedente non ha nunciato formalmente, la dichiarazione di non volere portare avanti la procedura equivale a rinuncia- In ogni caso, se non sa cosa il creditore ha fatto esattamente, è sufficiente una comunicazione al giudice dell'esecuzione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'esecutato e dell'intenzione del curatore di non voler subentrare; questa può essere fatta anche personalmente dal curatore, ma se non ha gli strumenti telematici per farlo deve rivolgersi ad un legale.
                  Zucchetti SG srl
      • Luciano Godoli

        Milano (BO)
        02/12/2013 20:25

        RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

        Salve
        mi inserisco nel forum in quanto mi ritrovo in un fallimento ove alla data del fallimento era pendente una procedura esecutiva immobiliare su più immobili con creditore procedente un fondiario.
        Considerato che la procedura era in fase avanzata, c'erano già state delle aste, si è optato per l'intervento ex art. 41.
        A seguito della vendita di un immobile, l'intero prezzo è stato assegnato al fondiario al netto del compenso del delegato alle vendite e delle spese di pubblicità. Evidenzio inoltre che quanto verrà ricavato dalle vendite sarà insufficiente a coprire il credito del fondiario.
        La curatela ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'attribuzione del prezzo di assegnazione, per poi procedere ad un riparto parziale in sede fallimentare, ma ha respinto la richiesta.
        Il delegato alle vendite inoltre non ha accettato di inserire nell'ambito del piano di riparto della procedura esecutiva, le spese relative all'immobile venduto (IMU/ICI, spese condominiali dalla data del fallimento alla data di trasferimento dell'immobile).
        Come faccio a recuperare le spese specifiche del bene venduto (art.111 ter l.f.)? Chiedo al creditore fondiario di restituire al fallimento la somma incassata dalla procedura esecutiva (sempre che la banca sia disposta) e poi faccio un riparto parziale?
        Vi ringrazio
        Grazia Barone
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2013 20:55

          RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

          Il giudice dell'esecuzione ha correttamente respinto la sua richiesta di assegnazione del prezzo della vendita in quanto il creditore fondiario, che ha diritto, a norma dell'art. 51 TUB, di iniziare o continuare l'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore, ha diritto anche ad incassare il prezzo della vendita. Tuttavia tale attribuzione non è definitiva perché la banca, per trattenere quanto ricevuto, deve comunque insinuarsi al passivo, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 52 l.fall. ed pè in sede fallimentare che si stabilisce la definitiva entità del credito della banca.
          in quella sede riteniamo che debba essere anche discussa la questione delle spese specifiche che avrebbero dovuto essere decurtate dal ricavato,
          Zucchetti SG Srl

          • Fausto Diaz

            scafati (SA)
            15/02/2016 17:03

            RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

            Salve,
            mi inserisco in questa discussione per chiedere un Vs parere in una situazione simile ma più complessa.
            Sono Curatore di un fallimento per il quale prima della sentenza dichiarativa pendeva procedura espropriativa immobiliare in favore di una banca assistita da mutuo fondiario sui beni della società fallita.
            Successivamente alla dichiarazione di fallimento la banca, titolare del mutuo fondiario, si insinua al passivo ma commette un errore nella domanda ed il GD non le riconosce il privilegio fondiario, declassando il suo credito a chirografo. Il provvedimento di esclusione del GD viene impugnato dalla banca mediante opposizione allo stato passivo che viene rigettata dal tribunale in composizione collegiale, confermando così il provvedimento reso dal GD in sede di udienza di verifica. Avverso il provvedimento del Tribunale la banca ha proposto ricorso per Cassazione, attualmente, pendente, dove il fallimento è regolarmente costituito. Orbene la banca, sta continuando a coltivare l'espropriazione ed il giudice dell'esecuzione ha nominato il custode del bene e lo stimatore. Quali sono gli scenari che si potrebbero configurare? Non dovrebbe il GE sospendere la procedura in attesa della pronuncia della Cassazione? Cosa accade a chi vende per primo il bene, sia esso il fallimento,o la procedura espropriativa, nell'ipotesi di esito sfavorevole del giudizio in Cassazione? Ringrazio anticipatamente tutti per le risposte.
            Fausto Diaz
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/02/2016 20:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

              La proceduta esecutiva immobiliare e quella fallimentare sono autonomo e viaggiano su binari distinti, per cui le decisioni prese nell'ambito dell'una non sono vincolanti nell'altro. Tuttavia il legislatore ha realizzato un duplice scambio tra le stesse: da un lato, consentendo al curatore di intervenire nell'esecuzione individuale per far valere i crediti di rango anteriore e per acquisire quanto residua dopo la soddisfazione del creditore fondiario e, dall'altro, onerando il creditore fondiario a partecipare al fallimento, attarverso l'insinuazione al passivo, nel quale si fanno i conteggi definitivi di quanto assegnato provvisoriamente nella fase dell'espropriazione.
              In primo luogo, quindi, è consigliabile che il curatore intervenga nel giudizio esecutivo contestando la natura non fondiaria del credito azionato- che impedirebbe la prosecuzione del giudizio in pendenza di fallimento, consentito appunto in via eccezionale solo ai creditori fondiari dall'art. 41 Tub-. Allo scopo può portare a sostegno le decisioni già prese dal giudice delegato e dal tribunale, ma, come detto, queste non sono vincolanti per il giudice dell'esecuzione, che, alla luce di quanto già deciso e della pendenza della controversia in Cassazione, potrebbe (non dovrebbe) sospendere l'esecuzione. Se non si ottiene immediatamente questo scopo, il fallimento potrebbe proporre opposizione all'esecuzione contestando l'esistenza di un titolo esecutivo spendibile in pendenza del fallimento e ottenere la sospensione ex art. 624 cpc, che, anche se non obbligatoria, dovrebbe in una fattispecie del genere essere concessa dal giudice dell'esecuzione.
              Se non riesce ad ottenere la sospensione, il creditore fondiario va avanti nell'esecuzione individuale, ma , come si diceva deve fare i conti in sede fallimentare, ove, se viene confermata l'ammissione in chirografo, deve essere trattato come tale e dovrà restituire quanto incassato nell'espropriazione oltre la quota che compete ai chirografi;
              Tutto questo meccanismo potrebbe essere superato con un blitz procedendo alla vendita del bene in sede fallimentare., posto che la pendenza dell'esecuzione fondiaria non preclude al giudice delegato la vendita dei beni aggrediti con la stessa, in quanto in quanto il curatore non perde la disponibilità della massa attiva, comprensiva degli immobili del fallito gravati dalle ipoteche iscritte a garanzia del credito fondiario e il concorso tra le due procedure deve essere risolto in ragione dell'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (Cass. 30/01/1985, n. 582; Trib. Roma, 26/07/2005).
              Zucchetti Sg srl
              • Matteo Sergio Bernocchi

                BUSTO ARSIZIO (VA)
                16/03/2016 19:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                Buongiorno,
                in merito alla possibilità per il fallimento di procedere alla vendita in "competizione" con la procedura esecutiva portata avanti dal creditore fondiario, si chiede se questa non sia inficiata dall'intervento della curatela nella medesima procedura esecutiva. In pratica può il curatore vendere l'immobile in sede fallimentare se prima è intervenuto nell'esecuzione fondiaria?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/03/2016 20:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Fin quando la curatela mantiene l'intervento nella procedura esecutiva non può procedere alla vendita fallimentare in quanto l'intervento significa che preferisce seguire la liquidazione individuale. Potrebbe però la curatela rinunciare all'intervento (con specifica indicazione di rinuncia agli atti per partecipare a quel giudizio esecutivo) e procedere nella sede fallimentare alla vendita, ma valuti bene i tempi perché potrebbe essere tagliato fuori dall'esecuzione individuale ed essere battuto sul tempo nella vendita.
                  Zucchetti Sg srl
                • Matteo Sergio Bernocchi

                  BUSTO ARSIZIO (VA)
                  21/03/2016 16:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Un ultimo chiarimento in tema di esecuzione e fallimento. Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia preceduta da un pignoramento, per il calcolo del periodo cui spetta il privilegio relativamente agli interessi si tiene conto della data di pignoramento o del successivo fallimento?
                  Inoltre per "data di pignoramneto" si intende la data di trascrizione?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/03/2016 21:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  A nostro avviso, in ipotesi di fallimento dichiarato in pendenza dell'esecuzione su un immobile ipotecato, il credito per interessi del creditore ipotecario deve essere collocato in via privilegiata, per il combinato disposto degli art. 2855 c.c. e 54 l. fall., limitatamente all'annata in corso alla data del fallimento ed al biennio anteriore, e non considerando a tale fine la data del pignoramento. In più di qualche sentenza si trova espressa la equiparazione tra pignoramento e dichiarazione di fallimento, sempre parlando di interessi, ma queste affermazioni non riguardano la successione pignoramento fallimento, ove la soluzione indicata è a nostro parere preferibile perché è nel fallimento che si fanno i conteggi definitivi del dare e avere. Ossia il creditore fondiario trattiene quanto ricavato dall'esecuzione individuale in via provvisopria, ma poi deve insinuarsi al passivo fallimentare e il credito da liquidare è quello che emerge dalla ammissione al passivo, per cui anche per gli interessi bisogna fare riferimento alla data della dichiarazione di fallimento.
                  Zucchetti SG srl
                • Domenico Selis

                  nuoro
                  23/03/2016 12:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buongiorno
                  Ho letto con grande interesse i post che precedono.
                  Permane un dubbio.

                  In caso di credito fondiario, il creditore procedente prosegue la propria azione esecutiva ed il curatore del fallimento non può far altro che stare alla finestra e veder il bene venduto in sede di procedura esecutiva individuale.

                  Il creditore procedente da parte sua procederà alla vendita ed a trattenere (provvisoriamente) il ricavato. Allo stesso tempo avrà provveduto a chiedere l'ammissione al passivo fallimentare in quanto è in quella sede che verrà deciso - con il riparto - quanto a lui spetterà (definitivamente).

                  Ecco che arriva il dubbio:
                  Ma nel riparto in sede fallimentare si procede, comunque, con la liquidazione ed il riparto delle spese di giustizia, le prededuzioni e poi (solo poi) alla liquidazione e il riparto dei crediti ipotecari (fondiario in primis), privilegiati e, via via, sino ai chirografari (se e nella misura in cui vi siano ancora sostanze da ripartire)?

                  In altre parole:
                  Le spese di giustizia e le prededuzioni verranno comunque soddisfatte (in ipotesi di sussistenza di quell'unico bene ) con i denari derivanti dalla vendita di quell'unico bene/garanzia fondiaria di proprietà del fallito?
                  Grazie infinite.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/03/2016 20:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Si, se l'attivo è costituito esclusivamente dal bene oggetto dell'ipoteca e dell'esecuzione fondiaria, tuttavia, l'intervento nell'esecuzione consente alla curatela di ottenere il pagamento delle prededuzioni al momento della distribuzione del ricavato della vendita, nel mentre, in mancanza di intervento, la banca incassa tutto e poi dovrà restituire quanto ricevuto oltre ciò che gli spetta nel fallimento. Una cosa è avere immediatamente le liquidità e far fronte alle prededuzioni, altra è chiedere la restituzione, con possibili controversie giudiziarie, non essendo sempre le banche disponibili a questa corretta applicazione della normativa.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Domenico Selis

                  nuoro
                  24/03/2016 09:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Merci!
                • Roberto Angeli

                  Riccione (RN)
                  12/12/2016 18:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Salve volevo inserirmi nella discussione,
                  poichè nel mio caso il fallimento risulta essere intervenuto dopo la vendita del bene immobili esecutato, ma prima dell'esecuzione del piano di riparto.
                  Il curatore ha notiziato a mezzo pec il delegato alla vendita circa l'intervenuto fallimento, ma essendo presente un creditore fondiario, mi chiedo se è giusto che proceda a nominare un avvocato formulare istanza al GE e insinuarsi nell'esecuzione oppure chiedo che alternative possa avere nel caso il curatore.
                  grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/12/2016 20:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Essendo il creditore esecutante un creditore fondiario, che può iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento dell'esecutato, il delegato alla vendita, a seguito della sua comunicazione dell'intervenuto fallimento dell'esecutato, procede come se nulla fosse, sicchè la somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato va assegnata al creditore fondiario, in via provvisoria, dovendosi comunque i conteggi finali farsi nel fallimento, ove il creditore fondiario ha l'onere di insinuarsi se vuole conservare definitivamente quanto ricevuto nell'esecuzione individuale.
                  L'alternativa che al momento rimane al curatore è quindi, quella di attendere e regolare i conti in sede fallimentare, oppure, quella di intervenire, a norma dell'art. 41 TUB, nell'esecuzione in corso per far valere i crediti prioritarie sull'ipoteca, quali le prededuzioni e privilegi prevalenti sull'ipoteca (pensiamo che tale intervento possa fare il curatore anche nella fase attuale, ossia oltre i termini di cui all'art. 499 cpc, perchè si tratta di un intervento che ha una sua particolare funzione).
                  la scelta tra le due alternative tocca a lei e va effettuata tenendo conto della situazione concreta, data dal residuo attivo fallimentare, dalla entità dei crediti prevalenti sull'ipoteca, ecc.
                  Zucchetti SG srl
                • Simeone Sardella

                  SENIGALLIA (AN)
                  18/01/2017 10:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buongiorno,

                  ringraziandoVi per il prezioso contributo che date a noi professionisti nel tenerci aggiornati, in merito a quanto da Voi scritto sull'impossibilità della Curatela, intervenuta nella procedura esecutiva promossa da creditore fondiario, di procedere alla vendita in sede fallimentare, pongo alla Vostra attenzione questa situazione.

                  S.r.l. contro cui viene promossa azione esecutiva immobiliare da creditore fondiario e nell'ambito della quale il G.E. nomina il Custode Giudiziario; successivo fallimento della debitrice ed intervento della Curatela.
                  L'immobile è occupato da soggetto terzo contro cui la S.r.l. (in bonis) aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di insussitenza di un contratto di comodato, giudizio poi coltivato dalla Curatela e vinto.
                  La Curatela ha notificato atto di precetto per rilacio di immobile al terzo che occupa il citato immobile.

                  La domanda è la seguente: premesso che è stato nominato un Custode nella procedura esecutiva in cui la Curatela ha svolto intervento, la Curatela stessa ha legittimazione attiva a notificare l'atto di precetto per rilascio?

                  In merito inoltre a quanto da Voi scritto, vi sono precedenti di Cassazione?

                  Vi rignrazio in anticipo per la risposta e Vi saluto cordialmente.
                • Simeone Sardella

                  SENIGALLIA (AN)
                  18/01/2017 10:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  PS: riporto il Vostro commento a cui facevo riferimento nella mia domanda:

                  "Fin quando la curatela mantiene l'intervento nella procedura esecutiva non può procedere alla vendita fallimentare in quanto l'intervento significa che preferisce seguire la liquidazione individuale. Potrebbe però la curatela rinunciare all'intervento (con specifica indicazione di rinuncia agli atti per partecipare a quel giudizio esecutivo) e procedere nella sede fallimentare alla vendita, ma valuti bene i tempi perché potrebbe essere tagliato fuori dall'esecuzione individuale ed essere battuto sul tempo nella vendita.
                  Zucchetti Sg srl"

                  In merito a ciò, vi sono precedenti di cassazione?

                  Grazie ancora.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/01/2017 19:35

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Non è facile dire chi sia legittimato a procedere al rilascio dell'immobile se il curatore o il custode. Noi pensiamo che legittimato sia il curatore sia perché il titolo al rilascio è stato ottenuto dalla società fallita, per la quale ora agisce il curatore sia perché la disponibilità del bene esecutato dal creditore fondiario appartiene comunque al fallimento, che, infatti, deve inventariare mediante trascrizione l'immobile; solo che sullo stesso, benchè nella disponibilità della massa, il creditore fondiario può agire esecutivamente anche in pendenza del fallimento. Il custode è stato nominato in questa procedura esecutiva, nel mentre la liberazione dall'occupante senza titolo è problema precedente che rigurada la curatela.
                  Sulla alternatività dell'intervento nell'esecuzione individuale o della liquidazione diretta nel fallimento non ci risultano precedenti specifici, ma questa deriva obbligatoriamente dallo stato di cose non potendosi ammettere, per la contraddizione che non lo consente, che la curatela, da un lato, interviene nell'esecuzione promossa dal creditore fondiario dimostrando così di voler anch'essa seguire questa via, e dall'altro, che venda lo stesso bene in sede fallimentare.
                  Zucchetti SG srl

                • Michele Costa

                  Bologna
                  14/06/2017 10:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Per intervenire come fallimento in una esecuzione con bene venduto ma riparto lontano dall'essere effettuato al solo fine di indicare le spese in prededuzione è necessario per il fallimento avere un legale o può intervenire il curatore , direi debitamente autorizzato dal GD?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  16/06/2017 09:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Si, dato che si tratta di un un vero e proprio intervento in una procedura esecutiva per far valere un credito. Va anche detto che alcuni uffici esecutivi accettano anche l'intervento personale del curatore, per cui la cosa migliore è informarsi quale è la prassi dell'ufficio in cui deve operare.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Stefania Paciello

                  Foggia
                  21/09/2017 10:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buongiorno,
                  in qualità di Curatore sono subentrata, con il ministero di un avvocato,al creditore procedente in una procedura esecutiva immobiliare pendente alla data del fallimento ed avente ad oggetto un immobile di proprietà del fallito. Il bene è stato venduto dal professionista delegato.
                  Ho richiesto l'assegnazione dell'intero ricavato previa liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione del compenso al professionista delegato (che è anche custode) che, a mio parere, dovrebbe poi essere corrisposto in prededuzione in sede fallimentare dopo il pagamento delle imposte relative all'immobile.
                  A questa mia richiesta il professionista delegato mi ha risposto che, "avendo scelto la curatela di intervenire nella procedura esecutiva, verrà inserito nell'ordinario progetto di distribuzione finale redatto nelle forme ordinarie, con assegnazione delle somme eventualmente spettanti". Il professionista delegato ha, quindi, respinto la richiesta di assegnazione delle somme invitando la Curatela a precisare il credito relativo alle spese processuali.
                  Gradirei conoscere un Vostro parere sul modus operandi del professionista delegato, il quale intende procedere nelle forme ordinarie di distribuzione, considerando la Curatela come un normale creditore intervenuto.
                  RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra collaborazione, resto in attesa di un Vostro riscontro e porgo distinti saluti.
                  Stefania Paciello
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/09/2017 19:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Non ci risultano precedenti specifici sul punto, per cui bisogna procedere ad una sintetica ricostruzione del sistema per trarne le conseguenze.
                  L'attuale sesto comma dell'art. 107 stabilisce che "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.
                  E' chiaro che il professionista delegato interpreta questa norma come richiamante l'intera disciplina dell'esecuzione individuale compresa la distribuzione, ma, a nostro avviso, esistono ragioni per contrastare questa soluzione ed escludere dal richiamo normativa la fase distributiva, che, invece, deve avvenire in sede fallimentare, nel rispetto delle regole dettate per il procedimento di fallimento.
                  In primo luogo, il curatore, quando interviene nell'esecuzione, realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., sicchè il subentro determina l'applicazione delle regole procedurali dell'esecuzione fino alla vendita e pagamento del prezzo, dopo di che il ricavato che va attribuito all'unico creditore/curatore trasmigra nell'attivo fallimentare per essere qui ripartito, secondo le regole fallimentari.
                  Significativo è che l'attuale norma non dia alcuna particolare rilevanza alla fase di distribuzione del prezzo in sede esecutiva, per la quale, invece, il previgente terzo comma dell'art. 107 chiamava il curatore ad un intervento necessario; ciò perché ora la distribuzione del ricavato va comunque effettuata in sede di riparto fallimentare.
                  Del resto se si seguisse la tesi della distribuzione in sede esecutiva, si correrebbe il rischio di violare il principio della par condicio perché, nel caso di un ricavato irrisorio potrebbe essere pagato il delegato in sede esecutiva e non trovare capienza altri creditori prededucibili egualmente privilegiati (ad esempio lo stesso curatore pe il suo compenso), in violazione dell'ult. comma dell'art. 11bis l. fall..
                  Se il delegato alla vendita insiste nella sua posizione, lei deve chiedere al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc di assegnare l'intero ricavato al curatore.
                  Zucchetti Sg srl
                • Stefania Paciello

                  Foggia
                  22/09/2017 18:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Vi ringrazio per la Vostra puntuale risposta.
                  Cordiali saluti.
                  Stefania Paciello
                • Natascia Alesiani

                  MILANO
                  26/09/2017 10:24

                  Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buongiorno, nuovo quesito.
                  Esecuzione immobiliare proseguita dal creditore ipotecario dopo il fallimento della società intestataria dell'immobile. Sono stati eseguiti dal professionista delegato nuomerosi esperimenti di vendita andati deserti. è stata quindi fissata udienza dal Giudice dell'esecuzione per consentire ai creditori di prendere posizione in ordine alla chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione forzata.
                  A tale udienza è utile che il Curatore del fallimento sia presente? in caso affermativo avrà bisogno dell'assistenza di un legale?
                  si ritiene poi che i beni rientrino automaticamente nella disponibilità del curatore, corretto? qualora si decidesse di fare istanza di rinuncia alla liquidazione del bene sarà possibile procedere con la chiusura della procedura? si precisa che l'immobile rappresenta l'unico attivo residuo. Vi ringrazio anticipatamente per il riscontro.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/09/2017 20:45

                  RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Premesso che la continuazione dell'esecuzione immobiliare in pendenza del fallimento presuppone che il creditore procedente sia titolare di un credito fondiario, il curatore poteva e può intervenire nella stessa ai sensi dell'art. 41 TUB e, non avendolo (opportunamente) fatto, è estraneo a quella procedura benchè si proceda su un bene del fallito.
                  Ove venga chiusa l'esecuzione individuale il bene rimane sempre nella proprietà del fallito e il curatore può acquisirlo mediante trascrizione o non acquisirlo ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter, così come dismetterlo ove abbia già trascritto la sentenza di fallimento. Si tratta di una scelta di convenienza e ben si spiegherebbe la eventuale non acquisizione (o dismissione) visto l'esito della procedura individuale. Qualora ciò avvenga, se non ha altri beni da liquidare, né crediti da recuperare o revocatorie da fare, può avviare le pratiche per la chiusura.
                  Zucchetti Sg srl
                • Alessandro Bruno Barbalace

                  Monza (MB)
                  16/05/2018 18:47

                  RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buonasera
                  torno al punto iniziale della discussione per chiedere Vs cortese parere in merito all'opportunità da parte della curatela di far dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva iniziata ante fallimento.
                  Creditore fondiario che attiva procedura esecutiva ante fallimento su immobile affittato.
                  Fallimento dichiarato poco dopo l'inizio della procedura esecutiva, nominato il custode e appena fatta perizia. Il GE ha rinviato udienza tra alcuni mesi, quindi ad oggi non sono state fatte né pubblicità né altro, a parte la perizia e i primi canoni del locatario incassati dal custode
                  In qualità di curatore vorrei riportare in seno al fallimento la procedura e adoperarmi per la vendita all'asta fallimentare, appoggiandomi sulla perizia recentissima fatta pochi mesi fa per la procedura esecutiva.
                  Domanda:
                  1) non ho un comitato creditori, è corretto che chieda autorizzazione al G.D.?
                  2) oltre alla possibilità di soddisfare, a futura vendita avvenuta, i crediti in prededuzione in modo immediato e il poter sfruttare i crismi della vendita fallimentare, quali vantaggi concreti potrei prospettare al G.D. ai fini della richiesta (se vada fatta) di autorizzazione ?

                  Ringrazio e porgo cordiali saluti
                  AB
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/05/2018 17:47

                  RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Tornando, come da lei proposto, al punto iniziale dell'ampia discussione, lei vedrà che abbiamo fatto una differenza preliminare e fondamentale, distinguendo a seconda che esecutante sia un creditore fondiario o un creditore ordinario. Nel primo caso (credito fondiario) non trova applicazione l'art. 51 (divieto azioni esecutive) e, di conseguenza, non trova applicazione l'art. 107 nella parte che consente il subentro del curatore, perché questa norma presuppone che il creditore esecutante non possa più proseguire l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 51. In caso di esecuzione fondiaria, che il creditore fondiario prosegue in pendenza di fallimento, il curatore può intervenire nel giudizio esecutivo a norma dell'art. 41 del TUB per far valere le ragioni di eventuali crediti da anteporre a quello ipotecario del credito fondiario e per vedersi assegnata l'eventuale somma che rimane dopo la soddisfazione (provvisoria) del creditore fondiario.
                  Se, invece, l'esecutante è un creditore ordinario, questi non può proseguire l'esecuzione e il curatore ha, a norma dell'art. 107, due alternative: o prosegue lui l'esecuzione in sostituzione dell'originario creditore procedente, oppure non proseguirla e vende il bene in sede fallimentare iniziando ex novo la procedura di vendita, rendendo, in tal caso noto al giudice dell'esecuzione che appunto non intende proseguire l'esecuzione in modo che il giudice dell'esecuzione (non il giudice delegato) la dichiara improcedibile.
                  Nel suo caso il creditore che ha iniziato l'esecuzione è un creditore fondiario, che, infatti, la prosegue anche dopo la dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, lei, come abbiamo sopra riportato, può intervenire nell'esecuzione in corso; inoltre, in alternativa all'intervento, come abbiamo spiegato in un'altra delle risposte che precedono, potrebbe procedere lei "alla vendita del bene in sede fallimentare., posto che la pendenza dell'esecuzione fondiaria non preclude al giudice delegato la vendita dei beni aggrediti con la stessa, in quanto il curatore non perde la disponibilità della massa attiva, comprensiva degli immobili del fallito gravati dalle ipoteche iscritte a garanzia del credito fondiario".
                  Questa situazione, però, è completamente differente da quella di cui all'art. 107 perché, in questo caso, il curatore o prosegue l'esecuzione già in corso subentrando nella posizione del creditore procedente oppure fa dichiarare l'improcedibilità della stessa e prosegue solo l'esecuzione fallimentare. Quando, invece, il creditore procedente è un fondiario, il curatore non può far dichiarare la improcedibilità dell'esecuzione individuale perché la legge consente che prosegua anche in pendenza di fallimento, ma il curatore, poiché conserva la disponibilità giuridica del bene, può procedere anche lui nell'ambito fallimentare. A questo punto vi sono due esecuzioni che non si intersecano (non intervenendo il curatore in quella individuale) per cui deve essere posto un criterio per regolamentare le due espropriazioni; rimedio che, nel silenzio della legge, è stato trovato nella priorità della vendita, ed infatti si è detto che "il concorso tra le due procedure deve essere risolto in ragione dell'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita" (Cass. 30/01/1985, n. 582; Trib. Roma, 26/07/2005).
                  Tanto chiarito sotto il profilo giuridico, i motivi per preferire una vendita in sede fallimentare sono legati al caso concreto non essendoci in via generale particolari vantaggi, dato che se lei interviene nell'esecuzione fondiaria può far valere in quella sede le prededuzione e le eventuali prelazioni che prevalgono sull'ipoteca e, in ogni caso, il creditore fondiario deve insinuarsi e i conti finali si fanno in sede fallimentare.
                  Se pensa di vendere in sede fallimentare, per prima cosa deve prevedere questa fattispecie nel programma di liquidazione che, in mancanza del comitato dei creditori, va approvato dal giudice delegato.
                  Zucchetti Sg srl

                • Alessandro Bruno Barbalace

                  Monza (MB)
                  17/05/2018 19:05

                  RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buonasera, a questo punto diciamo in sostanza che la curatela potrebbe procedere con la pubblicità e la messa in vendita e a questo punto la procedura più rapida a ottenerne il provvedimento sarebbe quella titolata a portarla a termine, corretto ?
                  Questo in effetti si collegherebbe con la decisione del G.E. che ha fissato udienza di rinvio della procedura esecutiva dopo l'estate, cioè dopo la data di verifica dei crediti del fallimento, per verosimilmente prendere atto delle decisioni nel frattempo prese dalla curatela.
                  E' una valutazione a Vs avviso condivisibile?
                  Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
                  AB
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/05/2018 10:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Come abbiamo detto nella precedente, nel rapporto tra esecuzione individuale e esecuzione collettiva, vince chi arriva prima alla vendita, o meglio a proporre la vendita. Ed è logico che questo sia il termine di riferimento, non potendosi ammettere che lo stesso bene venga messo in vendita, ed eventualmente, venduto in due procedure. Il problema è vedere, in concreto, se vale la pena forzare i tempi per procedere alla vendita in sede fallimentare o attendere i tempi dell'esecuzione individuale.
                  Non sappiamo i motivi per cui il giudice dell'esecuzione ha fatto un rinvio abbastanza lungo; potrebbe dipendere dalle esigenze della sua agenda come anche dall'intenzione che sia concluso lo stato passivo, per dar modo al curatore di fare un intervento nell'esecuzione per far valere eventuali crediti ammessi al passivo con posizione prioritaria rispetto all'ipoteca fondiaria.
                  Zucchetti SG srl
                • Massimo Battazza

                  Rimini
                  03/01/2024 13:03

                  RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente. Liquidazione delle spese di procedura

                  Buongiorno.
                  Vi sono grato di una risposta al seguente quesito.
                  Il creditore fondiario - successivamente all'intervenuto fallimento del debitore - ha promosso l'esecuzione sui beni del fallito. Il Curatore ha successivamente proceduto ad avviare la vendita dei medesimi beni in sede fallimentare. Il Giudice dell'esecuzione promossa dal creditore fondiario - rilevata l'anteriorità del provvedimento con cui era stata disposta la vendita in sede fallimentare - ha dichiarato estinta la procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, previa liquidazione delle spese della procedura a favore del creditore fondiario.
                  Vi chiedo se il creditore fondiario abbia o meno diritto di insinuare al passivo del fallimento e, in caso affermativo se in privilegio e/o prededuzione, le spese legali liquidategli dal G.E. nella procedura esecutiva individuale e successivamente dichiarata estinta in quanto il Curatore ha deciso di vendere ed ha poi venduto il bene in sede fallimentare.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/01/2024 19:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente. Liquidazione delle spese di procedura

                  A nostro avviso le spese in questione sono dovute sia perché esiste un provvedimento in tal senso del giudice dell'esecuzione non impugnato che riteniamo sia ormai definitivo, sia perché comunque le spese dell'esecuzione sono a carico del debitore (art. 95 cpc) e sia perché il creditore fondiario ha esercitato un suo diritto previsto dalla legge (art. 41 TUB) che gli consente di iniziare l'azione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore e al momento del pignoramento il curatore, a quanto si deduce dal quesito, non aveva ancora iniziato le procedure di vendita del bene pignorato; ed è l'anteriorità della messa in vendita del bene la chiave per risolvere il conflitto in quale delle due procedure il bene possa essere alienato.
                  Riconosciuto il diritto del creditore fondiario ad insinuare il credito per spese dell'esecuzione, riteniamo che a questo non possa essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. dal momento che il pignoramento del creditore fondiario non è stato di alcuna utilità per la massa dei creditori, già tutelati dal pignoramento collettivo attuato con la sentenza dichiarativa di fallimento.
                  Zucchetti Sg srl
                • Massimo Battazza

                  Rimini
                  10/01/2024 17:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente. Liquidazione delle spese di procedura

                  Vi ringrazio della pronta risposta ed osservo che in merito all'impossibilità di riconoscimento del privilegio ex art.2770 c.c. ho qualche perplessità, atteso che portato alle estreme conseguenze il principio da Voi richiamato si avrebbe che in caso di esecuzione promossa e conclusa dal creditore fondiario post fallimento, tale creditore non avrebbe mai diritto al privilegio sulle spese sostenute nel processo di esecuzione.
                  L'utilità per la massa mi pare che non resti elisa dalla semplice trascrizione della sentenza di fallimento, potendo essere identificata anche nel mero svolgimento delle attività esecutive sul bene del fallito, tanto è vero che giunti alla vendita in sede esecutiva non vi è dubbio che il creditore fondiario abbia diritto al privilegio ex art.2770 c.c. su tutte le spese del processo esecutivo (anche su quelle maturate per attività compiute successivamente al fallimento).
                  Vi chiedo pertanto se l'utilità per la massa dei creditori ex art.2770 c.c. non debba essere valutata ex ante e cioè senza avere riguardo alla scelta operata dal Curatore - solo successivamente, ad esecuzione già avviata ed a spese già anticipate dal creditore fondiario - di vendere il bene in sede fallimentare.
                  Mi pare che attraverso una valutazione ex ante il creditore fondiario (pur essendo già intervenuto il fallimento) abbia esercitato il suo legittimo diritto di procedere all'esecuzione sul bene del fallito e che a tale data (con valutazione ex ante) il pignoramento ed i successivi atti esecutivi fossero di indubbia utilità per la massa essendo funzionali alla vendita del bene del fallito. In buona sostanza la pretesa inutilità per la massa degli atti esecutivi compiuti dal creditore fondiario si è verificata solo ex post a seguito della scelta del Curatore di procedere alla vendita in sede fallimentare e non ex ante al momento del loro compimento.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/01/2024 18:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente. Liquidazione delle spese di procedura

                  Nella risposta precedente noi siamo partiti dalla esposizione dei fatti nel suo quesito, secondo cui "il creditore fondiario - successivamente all'intervenuto fallimento del debitore - ha promosso l'esecuzione sui beni del fallito" ed abbiamo riconosciuto il diritto al rimborso delle spese dell'esecuzione ma escluso il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. "dal momento che il pignoramento del creditore fondiario non è stato di alcuna utilità per la massa dei creditori, già tutelati dal pignoramento collettivo attuato con la sentenza dichiarativa di fallimento".
                  La Cassazione (Cass. 10/02/2020, n.3020) ritornando dopo anni su questa tematica, ha statuito che " L'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, «nell'interesse comune dei creditori», implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva; il giudice pertanto non può arrestarsi alla constatazione dell'effettiva sussistenza di una voce di spesa rientrante nelle ipotesi previste dalla norma, ma deve valutare i riflessi che l'iniziativa processuale ha avuto rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori". La Corte è partita dalla ratio del privilegio riconosciuto dall'art. 2770 c.c. a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva che "è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 c.c., la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori". Orbene, se questa è la finalità che il legislatore intende perseguire è evidente che la stessa non ricorre, neanche potenzialmente, ove il pignoramento del credito fondiario intervenga successivamente la dichiarazione di fallimento, che di per sé attua il pignoramento su tutti i beni del fallito, per cui l'interesse comune dei creditori è già tutelato da questo atto generale e non dal successivo eventuale pignoramento individuale che la legge speciale consente in favore del creditore fondiario. In più, nella specie, vi è il fatto che il bene in questione è stato venduto in sede fallimentare e l'esecuzione fondiaria è stata dichiarata improcedibile, ma anche se il creditore fondiario- pignorante dopo l'apertura del fallimento- avesse condotto a termine l'esecuzione fondiaria nella sede ordinaria, le conclusioni non muterebbero. Ossia, il credito per spese sarebbe stato probabilmente soddisfatto prioritariamente in sede esecutiva, ma nella procedura fallimentare, ove il creditore fondiario ha l'onere di insinuarsi per mantenere l'assegnazione provvisoria, il credito per spese va collocato in chirografo, con le relative conseguenze al momento dei conteggi finali.
                  Zucchetti SG srl
                • Santina Meli

                  siracusa
                  01/03/2023 18:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Buonasera,
                  al momento della dichiarazione di fallimento di cui sono curatore era pendente una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i i beni del fallito.
                  All'atto della dichiarazione di fallimento erano già stati venduti due beni, mentre il saldo prezzo e il decreto di trasferimento sono avvenuti dopo il fallimento.
                  Il creditore procedente non è un fondiario e sono, dunque, subentrata nella procedura esecutiva per proseguire in tale sede le operazioni di liquidazione, dato lo stadio a cui era giunta già la procedura.
                  Ho richiesto il versamento immediato del ricavato della vendita ma il giudice delle esecuzioni ha disposto un piano di riparto parziale.
                  Ho, pertanto, depositato istanza di assegnazione di tutto il ricavato della vendita al fallimento, dedotti esclusivamente i compensi del professionista delegato in quanto ausiliario del giudice.
                  Il professionista delegato ritiene, tuttavia, che vadano in prededuzione anche le spese e i compensi del creditore procedente e che al fallimento vada il ricavato della vendita al netto anche di tali spese.
                  Io ritengo che ciò non sia corretto, in quanto l'unico creditore avente titolo ad ottenere somme al di fuori del fallimento è il fondiario che abbia presentato domanda di ammissione al passivo e sia stato ammesso, mentre in questo caso il procedente non è fondiario e se si dovesse procedere con l'assegnazione in suo favore delle spese e compensi in sede di esecuzione immobiliare gli si andrebbe a riconoscere una corsia preferenziale anche rispetto alle altre prededuzioni fallimentari. Ritengo, infatti, che il procedente, una volta ottenuta la liquidazione dal giudice delle esecuzioni, debba poi depositare una domanda di ammissione al passivo e in sede fallimentare gli verrà riconosciuto il privilegio immobiliare ex art. 2770 c.c. L'unico dubbio che potrei pormi è se, invece, possa avere ragione il delegato se si considera che la vendita è stata eseguita ante fallimento, benchè il saldo prezzo e decreto di trasferimento sia avvenuto dopo, ma ritengo che, comunque, debba andare tutto al fallimento.
                  Vorrei conoscere la Vostra opinione in merito atteso che a breve verrà depositato il piano di riparto.
                  Grazie per la Vostra preziosa collaborazione.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  01/03/2023 19:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                  Condividiamo in pieno le sue argomentazioni ed escludiamo anche il dubbio finale. La dichiarazione di fallimento del debitore ha reso improcedibile l'esecuzione individuale da parte del creditore (non fondiario) per cui, anche se la vendita era già avvenuta ma la procedura non era ancora terminata, lei è potuto subentrare al posto dell'originario creditore esecutante; di conseguenza quest'ultimo non ha più legittimazione a partecipare a quel giudizio neanche per chiedere il rimborso delle spese; l'unica via che ha il creditore esecutante per rifarsi delle sue spese è insinuarsi al passivo chiedendo, come giustamente lei dice, il privilegio ex art. 2770 c. c., dato che, a norma del secondo comma dell'art. 52 l. fall. "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
                  Zucchetti SG srl
    • Maria Eugenia Cosseddu

      NUORO
      02/02/2023 18:34

      RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

      Buonasera, mi inserisco nell'argomento riportando quanto da Voi descritto:" nel rapporto tra esecuzione individuale e esecuzione collettiva, vince chi arriva prima alla vendita, o meglio a proporre la vendita. Ed è logico che questo sia il termine di riferimento, non potendosi ammettere che lo stesso bene venga messo in vendita, ed eventualmente, venduto in due procedure".
      Le due procedure potrebbero comunque coesistere?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/02/2023 20:01

        RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

        La risposta da lei richiamata si riferisce chiaramente all'ipotesi dell'esecuzione fondiaria in quanto è spiegato che "Tornando, come da lei proposto, al punto iniziale dell'ampia discussione, lei vedrà che abbiamo fatto una differenza preliminare e fondamentale, distinguendo a seconda che esecutante sia un creditore fondiario o un creditore ordinario. Nel primo caso (credito fondiario) non trova applicazione l'art. 51 (divieto azioni esecutive) e, di conseguenza, non trova applicazione l'art. 107 nella parte che consente il subentro del curatore, perché questa norma presuppone che il creditore esecutante non possa più proseguire l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 51. In caso di esecuzione fondiaria, che il creditore fondiario prosegue in pendenza di fallimento, il curatore può intervenire nel giudizio esecutivo a norma dell'art. 41 del TUB per far valere le ragioni di eventuali crediti da anteporre a quello ipotecario del credito fondiario e per vedersi assegnata l'eventuale somma che rimane dopo la soddisfazione (provvisoria) del creditore fondiario".
        Orbene, tanto chiarito, la pendenza dell'esecuzione fondiaria non preclude al giudice delegato la vendita dei beni aggrediti con la stessa, in quanto il curatore non perde la disponibilità della massa attiva, comprensiva degli immobili del fallito gravati dalle ipoteche iscritte a garanzia del credito fondiario, per cui è sorto il problema di come conciliare le due possibili esecuzioni sullo stesso bene. La legge ha previsto, con l'art. 41 TUB la possibilità che il curatore intervenga nell'esecuzione individuale per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca e, come abbiamo detto in una delle risposte che precedono, se il curatore segue questa via non può, ovviamente, procedere alla vendita in sede fallimentare dello stesso bene. Tuttavia il curatore potrebbe anche non intervenire nel giudizio esecutivo e procedere alla liquidazione del bene gravato da ipoteca nella sua sede naturale fallimentare posto che comunque quel bene fa parte dell'attivo fallimentare; questa concorrenza, o se si vuole, conflitto tra le due esecuzioni non è regolata dalla legge e la giurisprudenza ha ritenuto che debba essere risolto in ragione dell'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (Cass. 30/01/1985, n. 582; Trib. Roma, 26/07/2005).
        Zucchetti SG srl
        • Roberta Sambarino

          PARMA
          10/05/2023 11:30

          RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

          Buongiorno, mi inserisco nella discussione per porre il seguente quesito:
          al momento della dichiarazione del fallimento del quale sono curatrice era pendente una procedura esecutiva da parte del creditore fondiario (che si è poi regolarmente insinuato vedendo ammesso il proprio credito ipotecario di oltre 700.000,00 euro).
          Il creditore fondiario ha proseguito l'esecuzione che si è conclusa con la vendita del bene ad un prezzo di circa Euro 480.000,00.
          Come curatrice non sono intervenuta nell'esecuzione.
          Ore devo procedere alla chiusura della procedura.
          L'attivo fallimentare era composto dal bene pignorato e da alcuni crediti (realizzati per euro 20.000)
          Ho già presentato il conto della gestione che è stato regolarmente approvato, fornendo solo l'informazione relativa all'esecuzione.
          Ho depositato la richiesta di liquidazione del compenso finale, indicando come attivo realizzato solo la parte relativa ai crediti effettivamente incassati dalla scrivente (20.000) e non anche l'importo relativo alla vendita dell'immobile realizzato dall'esecuzione (mi pare che in diverse sentenze sia stato affermato che al curatore non spetti nulla se non ha svolto alcuna attività in relazione alla custodia/vendita dell'immobile). E' corretto.
          Pur non essendo intervenuta ed essendo ormai passati diversi anni posso richiedere all creditore fondiario, che si è visto di fatto assegnare l'intero ricavato (al netto delle spese dell'esecuzione), parte delle spese prededucibili e/o specifiche?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            10/05/2023 19:13

            RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

            Si, lo scopo della insinuazione al passivo imposta anche al creditore fondiario dal terzo comma dell'art. 52 l.fall. benchè abbia esercitato l'azione esecutiva, muove proprio dalla premessa che la possibilità di iniziare o proseguire l'azione esecutiva in pendenza del fallimento si sostanzia in un privilegio di natura esclusivamente processuale per cui l'attribuzione effettuata in quella sede fa carattere provvisorio e non definitivo, giacchè l'effettivo importo che spetta al creditore fondiario deve essere determinato nella opportuna sede fallimentare.
            Coinvolto nella procedura fallimentare, il creditore fondiario deve sopportarne, come qualsiasi altro creditore, le spese; quelle specifiche (nel caso già liquidate e sottratte in sede esecutiva) e una quota proporzionale delle spese di carattere generale della procedura fallimentare. Di conseguenza se si accerta, calcolando le spese del fallimento e distribuendole come detto, che in sede fallimentare il creditore fondiario avrebbe ottenuto, ad esempio, 470.000,00, egli deve restituire 10.000,00 avendo ricevuto in sede esecutiva 480.000,00.
            Zucchetti SG srl
            • Massimiliano Tessenda

              Perugia
              06/06/2023 18:32

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

              Avrei necessità di un vostro parere in ordine a tale fattispecie.
              Fallimento con all'attivo solo un immobile oggetto di esecuzione immobiliare in cui erano intervenuti solo 2 creditori fondiari (un terzo creditore fondiario non era intervenuto nell'esecuzione).
              Tutti e tre creditori fondiari sono stati ammessi al passivo come creditori ipotecari di primo grado.
              L'esecuzione si è conclusa con la vendita dell'immobile e il professionista delegato ha distribuito il ricavato, detratte le spese della procedura esecutiva, solo ai creditori fondiari intervenuti e al fallimento per la parte di spese prededucibili come liquidate dal G.D.
              Nel piano di riparto finale il curatore ha considerato definitive le somme percepite dai fondiari intervenuti nell'esecuzione e ha ripartito solamente le somme ottenute dall'esecuzione previa decurtazione delle spese prededucibili.
              Il creditore fondiario non intervenuto nell'esecuzione ha fatto osservazione al piano di riparto chiedendo che lo stesso venga riformulato tenendo conto di quanto già percepito dagli altri due creditori fondiari (intervenuti nell'esecuzione); in sostanza, tale creditore chiede che il curatore richieda ai fondiari parte delle somme percepite per essere redistribuite in proporzione fra tutti e tre i creditori fondiari adducendo che la distribuzione disposta in seno alla procedura individuale ha carattere provvisorio.
              Ringraziando anticipatamente saluta cordialmente.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                06/06/2023 20:00

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento ed esecuzione immobiliare preesistente

                La caratteristica del privilegio che l'art. 41 TUB attribuisce ai creditori fondiari di iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento dell'esecutato, in deroga al divieto posto dall'art. 51 l. fall., è la natura processuale di tale privilegio che comporta che le attribuzioni effettuate in favore di tali creditori nella sede esecutiva abbiano valore provvisorio, tanto che anche questi creditori sono tenuti, a norma del terzo comma dell'art. 52 l. fall., ad insinuarsi al passivo, perché in sede fallimentare va efettuato il conteggio definitivo del dare e avere.
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                Zucchetti SG srl