Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO

  • Anna Figliano

    SANT'ONOFRIO (VV)
    11/06/2018 11:30

    CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO

    Buon giorno, sono il curatore fallimentare di una societa' in accomandita semplice fallita nel 2014 insieme alla socia accomandataria.
    Alla società fa capo uno stabilimento balneare acquisito dal curatore alla massa attiva fallimentare.
    In seguito alla perizia del consulente tecnico di ufficio è emerso che la struttura presenta un abuso edilizio non sanabile a causa del quale la struttura deve essere demolita.
    Pertanto, la curatela con autorizzazione del G.E.(in assenza di comitato dei creditori) nel 2016 rinuncia alla liquidazione della struttura balneare perché manifestamente inconveniente e di conseguenza rinuncia anche a rinnovare la concessione demaniale (facente capo sempre alla società fallita) dell'area sulla quale sorge lo stabilimento balneare.
    Il curatore né dà comunicazione ai creditori in quanto i quali in deroga a quanto previsto dall'art. 51 possono iniziare azioni esecutive o cautelari sul bene rimesso nella disponibilità del debitore.
    Nel frattempo il Comune emette ordinanza di demolizione dello stabilimento.
    A questo punto, la fallita che non è tornata in bonis perché il fallimento è ancora aperto chiede al curatore se, in corso di procedura fallimentare, può rinnovare la concessione demaniale scaduta e se può impugnare l'ordinanza di demolizione davanti al Tar e quindi, qual'è la sua capacità giuridica e di agire in relazione ai rapporti aventi come oggetto la struttura balneare e la concessione demaniale.
    Vorrei avere un vostro parere su quanto richiesto dalla fallita e capire se il G.D., su istanza della fallita, debba emettere un provvedimento che specifichi se la fallita ha capacità giuridica e di agire in relazione ai rapporti aventi come oggetto la struttura balneare e la concessione demaniale.
    Grazie
    Anna Figliano(Vv)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2018 19:34

      RE: CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO

      A nostro avviso né il curatore né, tanto meno, il giudice delegato, devono esprimersi su quanto richiesto dalla fallita in quanto agli organi fallimentari vanno rivolte istanze e non domande giuridiche per sapere come comportarsi; per questo la fallita deve rivolgersi ad un legale.
      Ad ogni modo, il fallito non perde la capacità giuridica, ma perde la capacità di agire limitatamente ai beni che fanno parte del patrimonio fallimentare, nel senso che, poiché la disponibilità del suo patrimonio passa al curatore, egli non può più disporre dello stesso. Mantiene, invece, la capacità di agire per i rapporti estranei al patrimonio fallimentare, come ad esempio il contratto di locazione della casa da lui abitata, i contratti di somministrazione relativi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.), il rapporto di lavoro, che eventualmente prosegue con possibilità di percepire la retribuzione nei limiti di cui all'art. 46, ecc.
      In questo quadro rientrano i beni dismessi dalla curatela a norma dell'ottavo comma dell'art. 104ter; beni che, a seguito della procedura di cui alla norma accennata, ritornano nella piena disponibilità del fallito, tant'è che i creditori possono sugli stessi esercitare azioni esecutive, cosa che non possono fare, per il divieto di cui all'art. 51, sui beni facenti parte del patrimonio fallimentare. Di conseguenza su questi beni la fallita, avendo riacquistato la piena disponibilità, può fare ciò che crede, nella compatibilità della normativa amministrativa per quanto riguarda le concessioni. Per la verità anche per queste non dovrebbero sussistere più preclusioni per il fallito, ma non tutta la normativa è stata adeguata, tanto che sussistono ancora delle limitazioni personali che impediscono al fallito di ottenere alcune autorizzazioni, concessioni ecc.
      Zucchetti Sg srl