Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

comunicazione ex art. 107 l.f.

  • Alessandro Civati

    Milano
    01/10/2021 14:32

    comunicazione ex art. 107 l.f.

    Buongiorno.
    prima di procedere al primo esperimento d'asta, in relazione ad un immobile, ho effettuato la notificazione prevista dall'art. 107, 3° c. L.F.
    Poiché l'asta è andata deserta si deve ora procedere al secondo esperimento.
    Mi chiedevo se la notificazione de qua debba essere nuovamente eseguita, oppure se sia sufficiente quella precedentemente compiuta, nella quale, peraltro, si dava atto che in caso di mancata aggiudicazione vi sarebbero stati ulteriori esperimenti.
    Ritenuto che, a quanto ho potuto capire, la ratio della norma sarebbe quella di consentire a talune categorie di creditori di proporre istanza di sospensione, ex art. 108 l.f. , è forse preferibile ripetere la notifica, al fine di consentire agli interessati di avere una puntuale conoscenza della procedura competitiva in atto.
    In merito gradirei conoscere la vostra opinione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/10/2021 10:55

      RE: comunicazione ex art. 107 l.f.

      Conveniamo con la sua linea. Dato che lo scopo della notifica di cui al terzo comma dell'art. 107 l. fall. è quello di mettere i creditori iscritti in condizione di sapere delle condizioni di vendita per eventuali interventi (proporre istanza di sospensione ai delle operazioni di vendita e interruzione del perfezionamento della vendita ai sensi dell'art. 108) riteniamo che la notifica di cui al terzo comma dell'art. 107 vada ripetuta ad ogni esperimento; nel programma di liquidazione infatti possono anche essere predeterminate le condizioni di una successiva asta o gara dopo altre andate deserte, ma non sono indicate le date delle stesse, che sono rilevanti al fine dell'esercizio degli accennati diritti dei creditori iscritti.
      Zucchetti SG srl