Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

piano sovraindebitamento

  • Paolo Petrocchi

    San Benedetto Del Tronto (AP)
    23/09/2022 11:44

    piano sovraindebitamento

    Si chiede se, nel caso di consumatore che mette a disposizione del piano anche una quota di partecipazione al capitale sociale di una srl, quali sono i passaggi perché la partecipazione venga acquisita con effetto verso i terzi e la società?
    Nel caso in cui l'amministratore della società (coincide con il consumatore) compia atti gestori ritenuti revocabili, può il liquidatore del sovraindebitamento entrare nel merito e agire in revocatoria?
    Preciso che al R.I. la quota sociale non risulta vincolata al piano e pertanto a parere del sottoscritto, libera ed aggredibile da parte di creditori particolari del consumatore.

    Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2022 19:01

      RE: piano sovraindebitamento

      Presupposto dell'operazione è che il consumatore non risponda di debiti commerciali da attività di impresa e, quindi, non risponda dei debiti della società di cui detiene la quota ed è amministratore, come dovrebbe essere trattandosi di partecipazione in una srl.
      Altra precisazione è che con il piano del consumatore si attua non la liquidazione del patrimonio del debitore, ma una ristrutturazione dei sui debiti, ed infatti correttamente nel nuovo codice si parla di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Di conseguenza non vi è un organo nominato che provveda alla vendita, ma come specifica l'art. 71, co. 1, CCII, "Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati". Va fatta, quindi una stima della quota in questione e, in rispetto della competitività organizzare una gara dandone adeguata pubblicità e molto aiuta l'OCC in questo. Effettuata la gara che individua il miglior offerente, si procede alla vendita della quota a mezzo atto notarile o con firma digitale a norma dell'art. 36, co 1bis d.l. b. 112 del 2008. E' preferibile rivolgersi ad un notaio che conrolla la esistenza di eventuali diritti di prelazione e provvede alla trasmissione al registro delle imprese e alla comunicazione alla società interessata.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Petrocchi

        San Benedetto Del Tronto (AP)
        26/09/2022 15:07

        RE: RE: piano sovraindebitamento

        La mia seconda domanda chiede se il liquidatore del sovraindebitamento, qualora accerti nella srl, le cui quote sono state offerte in vendita dal consumatore debitore, siano state eseguite vendite di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, possa agire in revocatoria chiedendo anche il danno all'amministratore debitore. Oltre il danno anche il rimborso delle somme incassate che invece sono state utilizzate per pagare debiti sociali.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/09/2022 18:25

          RE: RE: RE: piano sovraindebitamento


          Noi siamo partiti dal presupposto che si fosse in presenza di un piano del consumatore, visto che lei parla di questa figura e per questo motivo abbiamo fatte le precisazioni di cui al verbale che precede, pensando che il liquidatore cui lei accenna potesse essere quello di cui all'art. 13 l.n. 3 del 2012. Orbene, se è così né il debitore né il liquidatore sono legittimati all'esercizio di azione revocatoria.
          Questa è consentita sia dalla legge n. 3 del 2012 che dall'art. 274 del CCII al liquidatore nel caso di liquidazione del patrimonio o di liquidazione controllata del patrimonio, per cui se il sovraindebitato ha avuto accesso a questa procedura, il liquidatore nominato può, previa autorizzazione del giudice delegato, esercitare o, se pendenti, proseguire "le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile", per cui l'azione revocatoria prevista dalla norma va a colpire di inefficacia gli atti compiuti dal sovraindebitato; nella specie , sempre se abbiamo ben capito, lei vorrebbe colpire con la revocatoria atti compiuti dalla società ( srl, di cui il sovraindebitato è socio), che è estranea alla procedura. E' vero che gli eventuali atti lesivi posti in essere dalla società sono stati compiuti dal sovraindebitato ammesso alla liquidazione, ma ciò ha fatto nella qualità di amministratore della srl, per cui i riflessi e le conseguenze degli stessi si sono riversati sul patrimonio sociale e non su quello personale.
          L'estraneità della società alla procedura esclude anche che il liquidatore della liquidazione del patrimonio del socio possa esercitata una azione di responsabilità verso l'amministratore della srl, che, tra l'altro, è lo stesso sovraindebitato.
          Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Florio

        Torre Annunziata (NA)
        29/11/2022 10:47

        RE: RE: piano sovraindebitamento

        Buongiorno,
        approfitto della discussione per intervenire e chiedere una precisazione in merito al socio di una srl: il debitore - socio al 100% di una srl ed amministratore della stessa - che non è fideiussore di debiti contratti dalla società ma ha unicamente un debito per l'acquisto delle medesime partecipazioni al capitale sociale, può essere considerato consumatore non essendovi debiti direttamente derivanti dall'esercizio dell'attività? Se si, siete a conoscenza di eventuale giurisprudenza in merito? Vi ringrazio in anticipo
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/11/2022 19:32

          RE: RE: RE: piano sovraindebitamento

          La qualifica di socio di srl, come lei giustamente dice, non intralcia la qualifica di consumatore dello stesso, ma nel caso il soggetto in questione non solo è socio di una srl unipersonale, dato detiene l'intero capitale sociale, ed è amministratore della stessa, ma il debito che vorrebbe ristrutturare deriva proprio dall'acquisto di detta quota, per cui ci sembra che lo stesso non possa godere della qualifica di consumatore, come definita dalla lett. e) dell'art. 2 del CCII, in quanto ha effettuato un investimento di capitali per lo svolgimento di una attività imprenditoriale per cui ha contratto una obbligazione non estranea all'attività imprenditoriale, commerciale o artigiana poi svolta.
          Questa è ovviamente la nostra opinione, ma si tratta di una soluzione al limite e la materia è in continua evoluzione anche se non ci risultano specifici precedenti su una fattispecie simile, ma solo interventi descrittivi di dottrina che non offrono un grande aiuto per la soluzione del caso..
          Zucchetti SG srl
          • Fabrizio Florio

            Torre Annunziata (NA)
            29/11/2022 23:44

            RE: RE: RE: RE: piano sovraindebitamento

            Vi ringrazio per il Vs. parere e vi propongo un mio ragionamento ai fini di un ulteriore confronto.
            Il dubbio sorge nel momento in cui all'art. 2 CCII viene specificato che è consumatore la persona fisica "...anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
            La circostanza che le società menzionate siano solo la snc, la sas e la sapa, sta nel fatto che, a mio avviso, per queste non vi è una netta separazione dei patrimoni, con specifico riferimento al caso in cui il socio sia anche amministratore (socio accomandatario). Per gli altri tipi di società, probabilmente tale precisazioni non era richiesta, attesa già la separazione patrimoniale per cui i debiti della società non possono mai (salvo casi particolari) essere anche debiti del socio, il quale, pertanto, non potrà avere nel suo patrimonio debiti direttamente scaturenti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale (della società). A ciò si aggiunga che non è menzionata neanche la s.s., che per definizione non svolge attività commerciale.
            Se è vero, quindi, che il socio di s.r.l. è "equiparato" ora dal legislatore ai soci delle società di cui ai capi III, IV e VI titolo V c.c., allora anche per lui, probabilmente, deve valere la circostanza che può essere definito consumatore "...per i debiti estranei a quelli sociali".
            Nel caso di specie, il debito per l'acquisto della partecipazione è un "debito sociale"? Come va interpretata quest'ultima dizione? E ancora, se il socio in questione fosse stato socio di una s.a.s. o di una s.n.c. (con debito per acquisto della quota), allora sarebbe stato possibile configurarlo come consumatore in virtù dell' "estraneità" ai debiti esclusivamente "sociali"?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/11/2022 20:19

              RE: RE: RE: RE: RE: piano sovraindebitamento

              la risposta che precede è stata inserita per errore ed era destinata ad altro quesito, ci scusi.
              La risposta pertinente è la seguente:
              La prima parte del suo ragionamento è ineccepibile. La nuova norma definitoria del consumatore riprende quella dell'art. 6 l. n. 3 del 2012, nella versione modificata dalla legge n. 176 del 2020, intervenuta sul punto specifico del socio proprio allo scopo di superare le incertezze precedenti alla riforma circa la possibilità che il socio illimitatamente responsabile potesse accedere alle procedure da sovraindebitamento.
              L'ulteriore sviluppo del suo ragionamento ci sembra invece non pertinente alla fattispecie. Noi infatti non abbiamo fatto leva sulla qualifica di socio del soggetto che intende accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore tanto che abbiamo premesso che "La qualifica di socio di srl, come lei giustamente dice, non intralcia la qualifica di consumatore dello stesso"; abbiamo invece sottolineato e dato peso al fatto che il debito da ristrutturare derivasse da un finanziamento ottenuto per l'acquisto delle quote del 100% della società che amministra. Ciò che abbiamo ritenuto rilevante, quindi, non è il fatto statico dell'essere socio di una srl o di una snc, ma il dato di aver contratto un mutuo personale per l'acquisto della totalità delle quote di una srl (ma poteva essere anche una snc o sas, ecc.) che, a nostro avviso, costituisce un investimento di capitali per lo svolgimento di una attività imprenditoriale che fuoriesce dai limiti che il legislatore intende imporre al consumatore.
              Abbiamo aggiunto che si tratta di una nostra opinione su una situazione limite non ancora sufficientemente scrutinata, per cui la nostra opinione andava e va presa come una delle possibili interpretazioni.
              Zucchetti SG srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/11/2022 20:14

          RE: RE: RE: piano sovraindebitamento

          Esatto. Pensi al pignoramento presso terzi ordinario in cui il terzo pignorato deve rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 specificando di quali cose o di quali somme è debitore" ed egualmente può essere interpellato a norma dell'art. 75 bis DPR n. 602 del 1973 dall'agente della riscossione "di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore". Orbene, in queste dichiarazioni il curatore può e deve indicare l'effettivo debito del fallimento verso i lavoratori, di modo che se questi hanno ricevuto dall'Inps il TFR, il curatore non può dare atto che il fallimento deve l'importo corrispondente ai lavoratori, per cui se l'intero credito del dipendente è stato soddisfatto dall'Inps, il curatore deve rendere dichiarazione negativa.
          Zucchetti Sg srl