Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO SOCIO ED ESECUZIONE IMMOBILARE

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    26/02/2019 12:51

    FALLIMENTO SOCIO ED ESECUZIONE IMMOBILARE

    I beni immobili di un socio sono stati oggetto di esecuzione immobiliare da parte di un creditore NON fondiario.
    L'esecuzione è stata riunita con altre in qui erano stati sottoposti ad esecuzione altri beni immobili della società in nome collettivo in cui egli era socio da parte di un creditore fondiario.
    Il notaio delegato alla vendita ha proceduto alle aste in cui sono stati aggiudicati i beni immobili del socio e alla riscossione del saldo prezzo. Non sono stati aggiudicati i beni della società in nome collettivo.
    Non sono ancora stati effettuati i decreti i trasferimento e i piani di riparto.
    Ora interviene il fallimento di un'altra società in cui il soggetto è socio accomandatario.

    Si richiede quale sia il comportamento più corretto e opportuno da parte della curatela ( richiesta di improcedibilità e assegnazione della somme incassate?) e del creditore non fondiario.
    Grazie.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2019 20:14

      RE: FALLIMENTO SOCIO ED ESECUZIONE IMMOBILARE

      I dati da sottolineare sono i seguenti:
      a- un creditore, titolare di un credito non fondiario, ha iniziato una procedura esecutiva su un immobile di Tizio, socio di una snc e di una sas;
      b-tale procedura esecutiva è stata riunita ad altre sui beni della snc partecipata da Tizio e promosse da creditore fondiario;
      b-l'esecuzione non fondiaria è pervenuta all'aggiudicazione dell'immobile e riscossione del prezzo, e al momento deve ancora essere emesso il decreto di trasferimento e deve essere effettuato il riparto; quella fondiaria non ha avuto esito nel senson che i beni staggiti non sono stati venduti;
      c- a questo punto interviene la dichiarazione di fallimento di Tizio in ricaduta del fallimento della sas della quale egli era socio accomandatario.
      Alla luce di questi dati si deve valutare l'effetto del fallimento di Tizio sulle due esecuzioni. In realtà, considerato che l'esecuzione fondiaria ha colpito beni della snc. partecipata da Tizio ma non fallita, questa procedura non interessa il fallimento di questi. Interessa invece l'esecuzione ordinaria per la quale trova applicazione il combinato disposto degli artt. 51 e 107, co. 6 l.f., per cui da un lato, il creditore non fondiario non può continuare l'esecuzione (che si chiude con la distribuzione del prezzo) e, dall'altro il curatore può subentrare al posto del creditore e continuare l'esecuzione o far dichiarare la improcedibilità della stessa e trasferire il tutto in sede fallimentare. Questa seconda alternativa, tuttavia nella fattispecie non sussiste perché è già stata effettuata l'aggiudicazione ed è stato pagato il prezzo e quindi, nella fase post-vendita e prima che si concluda la distribuzione del prezzo, il subentro del curatore diventa sostanzialmente obbligatorio, dovendo egli procedere, a beneficio di tutti i creditori, all'apprensione del ricavato dell'alienazione forzata, al fine di procedere al riparto in sede fallimentare[.
      Il creditore che ha effettuato l'esecuzione e che non viene da questa pagato (perché il ricavato viene appreso al fallimento).
      Zucchetti Sg srl
      • Ivan Perin

        Conegliano (TV)
        27/02/2019 09:07

        RE: RE: FALLIMENTO SOCIO ED ESECUZIONE IMMOBILARE

        Con il subentro quindi il notaio procede lo stesso al riparto assegnando tutte le somme alla curatela oppure questo adempimento (il riparto) viene omesso apprendendo subito il ricavato della vendita forzata ?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2019 19:53

          RE: RE: RE: FALLIMENTO SOCIO ED ESECUZIONE IMMOBILARE

          Una volta effettuato il subentro il creditore procedente diventa il fallimento, sicchè la somma ricavata dalla vendita che andava attribuita al creditore esecutante, il notaio delegato dovrà attribuirla al fallimento, che si è sostituito a quel creditore, seguendo le disposizioni di cui agli artt. 596 e segg. cpc; esattamente come avrebbe fatto se non ci fosse stato il fallimento con l'unico mutamento del soggetto beneficiario e la semplificazione che la curatela rimane l'unico creditore, in quanto neanche altri intervenuti non titolari di credito fondiario, possono continuare l'esecuzione..
          Il fallimento (e per esso il curatore) una volta incassata tale somma, la porterà nell'attivo fallimentare quale ricavato immobiliare e la distribuirà come se la vendita fosse avvenuta nel fallimento.
          Zucchetti SG srl