Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Offerta migliorativa art 107 Lf

  • Carmela d'Angelo

    AVERSA (CE)
    15/04/2019 19:35

    Offerta migliorativa art 107 Lf

    Buonasera, Vi sottopongo il seguente caso: a seguito di gara telematica a mezzo Ivg i beni mobili sono stati aggiudicati a Tizio, che non ha ancora provveduto al versamento del prezzo, in quanto, entro e non oltre 10 gg. dalla chiusura della gara, è possibile presentare offerta irrevocabile migliorativa. Al caso di specie si applica per analogia l'art 584 c.p.c.? Ed il Curatore può attendere la scadenza dei 10 gg.per relazionare in merito all'esito della vendita? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2019 21:55

      RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

      Il curatore che in conformità con il programma di liquidazione provvede direttamente o si affida all'IVG alla vendita dei beni presenti nell'attivo fallimentare, senza avvalersi delle forme prescritte dal codice civile in materia di espropriazione immobiliare (come potrebbe fare "delegando" il giudice allo scopo a norma del secondo comma dell'art. 107), dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle modalità della vendita. Gli unici vincoli previsti dall'art. 107, comma 1, l.fall., consistono nell'obbligo del curatore di ricorrere a procedure competitive che assicurino, attraverso adeguata pubblicità, la massima informazione e partecipazione, nonché di determinare il prezzo sulla base di stima effettuata da operatori esperti.
      Neanche le modalità ed i termini della presentazione di eventuali offerte in aumento dopo
      l'aggiudicazione provvisoria vengono disciplinati dal legislatore, ma questo non significa che non siano ammesse offerte in aumento, ma che le stesse vanno incanalate nelle previsioni del comma quarto dell'art. 107 l.f., per il quale "il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto", per quanto attiene i poteri del curatore e dell'art. 108, comma primo, per quanto attiene i poteri del giudice.
      Si discute se il curatore abia dei limiti di tempo per esercitare il potere sospensivo, qualora lo stesso non sia stato fissato nel bando di gara, e vi è chi ritiene che possa disporre la sospensione della vendita fino al momento in cui abbia comunicato l'esito della procedura al giudice delegato attraverso il deposito degli atti in cancelleria (Trib. Udine 14/11/2016; ancor più restrittiva ci sembra Trib. Padova 19.4.2018).
      In sostanza il curatore , a nostro avviso, non deve attendere dieci giorni per la comunicazione di cui al quinto comma dell'art. 107 l.fall., ma deve procedervi con la ordinaria diligenza e, se nel frattempo ha ricevuto una offerta migliorativa, può valutare se sospendere l'aggiudicazione; una volta trasmessi gli atti al giudice, scattano i poteri di quest'ultimo di cui al primo comma dell'art. 108.
      Zucchetti SG srl
      • Carmela d'Angelo

        AVERSA (CE)
        17/04/2019 18:50

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        Buonasera, grazie della risposta tempestiva. Volevo chiedere in caso di offerta irrevocabile migliorativa la nuova gara va indetta solo tra il precedente offerente e colui che ha fatto l'offerta migliorativa ? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/04/2019 21:21

          RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

          Si esatto.
          Zucchetti Sg srl
          • Marco Vitali

            Morbegno (SO)
            03/07/2020 09:18

            RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

            Buongiorno,
            in base a quale norma la nuova gara va indetta solo tra l'aggiudicatario e colui che ha fatto l'offerta migliorativa?
            In altre parole, gli offerenti non aggiudicatari non vanno invitati al nuovo tentativo di gara?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/07/2020 18:50

              RE: RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

              Come abbiamo detto in una delle risposte che precedono, il comma quarto dell'art. 107, nel prevedere che "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto", fa capire, in raffronto anche con il primo comma dell'articolo successivo, che l'ipotesi presa in considerazione è quella in cui il curatore abbia provveduto ad una aggiudicazione dei beni messi in vendita, anche se non si è verificato ancora il trasferimento, tant'è che la norma richiede per la sospensione non solo una offerta migliorativa, rispetto a quella accettata, ma addirittura quantifica la percentuale di superamento della precedente offerta.
              Essendosi, quindi, già chiusa la gara con una aggiudicazione- che fino al trasferimento è da considerare provvisoria proprio per la possibilità di intervento del curatore a norma del quarto comma dell'art. 107 o del giudice a norma del primo comma dell'art. 108- quando si verifica la sospensione per la presenza di una offerta aggiuntiva, la nuova gara non può che coinvolgere l'aggiudicatario e il nuovo offerente, avendo i precedente offerenti già partecipato alla gara che si è chiusa e li ha visti cedere a fronte all'offerta fatta da chi è risultato aggiudicatario.
              Sappiamo bene che nelle vendite all'incanto vige, dopo la riforma del 2005, il principio diverso ormai fatto proprio dall'art. 584 cpc che si fonda sul criterio che l'aumento del quinto rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, ed anche soggetti che a quella gara non avevano partecipato.
              Si applica questo sistema alle vendite fallimentari? A nostro avviso si, se esse sono effettuate dal giudice secondo le norme del codice di rito,, nel mentre quando la vendita è deformalizzata al massimo e viene espletata dal curatore o dal delegato , il rispetto della competitività richiede appunto una gara, ma il resto è tutto da costruire perché la norma fallimentare- che non rinvia più come nel vecchio rito a quelle processuali- nulla stabilisce ed è difficile che le formalità e i termini che richiede l'art. 584 cpc possano essere disposti dal curatore.
              Ovviamente questa è una nostra opinione che non è detto sia seguita dal giudice delegato competente che, eventualmente in sede di reclamo ex art. 36 l.fall., potrebbe ritenere violate le norma sulla competitività. Se sa che il giudice la pensa in questo modo, conviene far partecipare alla gara anche i precedenti offerenti.
              Zucchetti SG srl
              • Simone Giannecchini

                Lido di Camaiore (LU)
                03/11/2021 10:50

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

                Spett.le

                Secondo voi il meccanismo dell'offerta migliorativa può ripetersi più volte? un'offerta migliorativa può sospendere la seconda vendita avvenuta a seguito di offerta migliorativa?
                avvenuta l'aggiudicazione in seguito alla seconda asta (fissata a seguito di un'offerta migliorativa), continua a valere la possibilità di un'offerta migliorativa?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/11/2021 20:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

                  Il quarto comma dell'art. 107, per il quale il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, va letto in combinato disposto con il quinto comma, per il quale il curatore deve informare degli esiti delle procedure il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione, nonché con il primo comma dell'art. 108 che dà al giudice delegato il potere di sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, oltre ad impedire, su istanza presentata entro dieci giorni dal deposito di cui al quinto (erroneamente la norma parla di quarto) comma dell'art. 107, il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto.
                  Da queste tre disposizioni, come sopra sintetizzate, si ricava che il curatore, con l'informazione al giudice delegato (e al comitato dei creditori) mediante il deposito in cancelleria, si spoglia del potere di sospendere la vendita di cui all'art. 107, comma 4°, essendo ormai soltanto il giudice delegato a poter "impedire il perfezionamento della vendita", decidendo su eventuali tempestive istanze dei soggetti legittimati, "quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto". (in tal senso Trib. Udine 07/11/2016). Se il curatore non può procedere alla sospensione dopo il deposito degli atti in cancelleria di cui al comma quarto dell'art. 107, vuol dire che questa operazione segna anche termine entro il quale può essere presentata l'offerta migliorativa.
                  Questo discorso serve a spiegare che sono anche possibili più successive offerte in aumento purchè queste arrivino prima che il curatore informi il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione..
                  Zucchetti SG srl
                • Andrea Dal Pozzolo

                  BELLUNO
                  09/01/2024 11:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

                  Buon giorno,
                  mi ricollego al punto in cui evidenziate che "Se il curatore non può procedere alla sospensione dopo il deposito degli atti in cancelleria di cui al comma quarto dell'art. 107, vuol dire che questa operazione segna anche termine entro il quale può essere presentata l'offerta migliorativa" per chiederVi se sia ancora questo l'orientamento da Voi condiviso.
                  In proposito, richiamo una sentenza del Tribunale di Vicenza del 30.10-2.11.2022 - probabilmente arcinota - dove si afferma, a mio avviso correttamente, che:
                  "l'art. 107, co. 4, l.f. preveda il potere del Curatore di sospendere la vendita, senza alcuna particolare formalità, né altro riscontro se non quello dell'importo della offerta, che deve essere superiore di almeno il 10% al prezzo di aggiudicazione, mentre l'art. 108 l.f. prevede il potere di sospensione da parte del GD, da attivare su istanza dei soggetti ivi indicati, e non del Curatore, poiché quest'ultimo può operare ex art. 107, co. 4, l.f., senza doverlo chiedere al GD;
                  nessuna norma autorizzi a pensare che il potere del Curatore sia soggetto ad un termine decadenziale, e segnatamente quello, per di più implicito, dato dal deposito da parte del medesimo degli atti relativi alle vendite, previsto dal comma successivo dello stesso art. 107 l.f., che indica un mero adempimento materiale, e non certo può valere come termine decadenziale, posto che le decadenze debbono essere espressamente previste dalla legge e non possono desumersi dal compimento di attività materiali, che, nel caso di specie, non sono neppure soggette, a loro volta, ad un termine per il loro adempimento;
                  ritenuto, quindi, che il potere di sospensione della vendita da parte del Curatore sia soggetto all'unico termine dell'emissione del decreto di trasferimento".
                  Scusate ma, ferma la discrezionalità del curatore (piuttosto che del liquidatore) di sospendere o meno la vendita pur in presenza di un'offerta migliorativa, non mi arrendo all'idea che questa (legittima) discrezionalità possa spingersi fino ad arrivare all'arbitrio di impedire la presentazione dell'offerta, semplicemente depositando il verbale di aggiudicazione "in tempo reale" o ignorando comunque le offerta pervenute nei giorni successivi (a maggior ragione quando nel bando non è indicato alcun termine).
                  Vi ringrazio sin d'ora per la Vs. opinione.


                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/01/2024 17:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

                  Nella prima risposta del 16.4.2019 del presente dibattito, abbiamo scritto: "Si discute se il curatore abbia dei limiti di tempo per esercitare il potere sospensivo, qualora lo stesso non sia stato fissato nel bando di gara, e vi è chi ritiene che possa disporre la sospensione della vendita fino al momento in cui abbia comunicato l'esito della procedura al giudice delegato attraverso il deposito degli atti in cancelleria (Trib. Udine 14/11/2016; ancor più restrittiva ci sembra Trib. Padova 19.4.2018)". Nella risposta del 3.11.2021 nello sviluppo del discorso, a ciò espressamente sollecitati, abbiamo esposto le ragioni della nostra adesione ai citati precedenti spiegando che "Il quarto comma dell'art. 107, per il quale il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, va letto in combinato disposto con il quinto comma, per il quale il curatore deve informare degli esiti delle procedure il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione, nonché con il primo comma dell'art. 108 che dà al giudice delegato il potere di sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, oltre ad impedire, su istanza presentata entro dieci giorni dal deposito di cui al quinto (erroneamente la norma parla di quarto) comma dell'art. 107, il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto. Da queste tre disposizioni, come sopra sintetizzate, si ricava che il curatore, con l'informazione al giudice delegato (e al comitato dei creditori) mediante il deposito in cancelleria, si spoglia del potere di sospendere la vendita di cui all'art. 107, comma 4°, essendo ormai soltanto il giudice delegato a poter "impedire il perfezionamento della vendita", decidendo su eventuali tempestive istanze dei soggetti legittimati, quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto".
                  In questo Forum noi dibattiamo problemi e cerchiamo, come abbiamo fatto anche nella specie, di motivare le ragioni delle nostre scelte in casi dibattuti, senza la pretesa di voler convincere i lettori a seguirci. Lei la pensa diversamente, ma rileviamo che la decisione che lei cita del Tribunale di Vicenza (che condividiamo) non affronta il tema in discussione del momento entro il quale il curatore può disporre del potere di cui al comma 4 dell'art. 107 né spiega come possa il curatore intervenire ancora autonomamente sulla vendita dopo aver trasmesso gli atti al giudice, il cui scopo è proprio quello di mettere quest'ultimo in condizioni di poter operare ai sensi dell'art. 108. Lei dice di non arrendersi "all'idea che questa (legittima) discrezionalità possa spingersi fino ad arrivare all'arbitrio di impedire la presentazione dell'offerta, semplicemente depositando il verbale di aggiudicazione "in tempo reale" o ignorando comunque le offerta pervenute nei giorni successivi (a maggior ragione quando nel bando non è indicato alcun termine)", ma il sistema non impedisce affatto la presentazione di una domanda migliorativa dopo che il curatore abbia informato il giudice delegato ed il comitato dei creditori e depositato in cancelleria la relativa documentazione, perché dopo questo momento provvede sulla istanza il giudice delegato. Comunque, anche non volendo, dovrà arrendersi alla limitazione del potere del curatore perché nel nuovo codice della crisi il potere di intervento del curatore di cui al comma quarto dell'art. 107 è stato completamente eliminato in quanto il sistema dei rilanci tardivi poteva innescare fenomeni poco trasparenti di turbative ed è stato sostituito proprio dal potere dato al giudice dall'ultima previsione del primo comma dell'art. 217 di impedire il perfezionamento della vendita al prezzo minimo (quello di base indicato nell'ordinanza di vendita ridotto di un quarto) se ritiene che vi siano elevate possibilità di vendere a un prezzo pari a quello stabilito, sempre che l'aggiudicazione avvenga a prezzo minimo. A sua volta il comma nono dell'art. 216 contiene una edizione aggiornata del comma quinto dell'art. 107 l. fall. in quanto, nel ribadire l'obbligo del curatore di informare il giudice delegato e il comitato dei creditori degli esiti della procedura di liquidazione, aggiunge che tale comunicazione deve essere fatta per la vendita di ciascun bene (e non alla fine dell'attività liquidatoria) entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.
                  Zucchetti Sg srl
    • Carmela d'Angelo

      AVERSA (CE)
      24/04/2019 18:45

      RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

      Grazie sempre per la Vs tempestività. Vi chiedo cosa succede se l'offerta irrevocabile migliorativa perviene il giorno successivo rispetto a quello fissato per la scadenza, che cade in un giorno festivo. Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/04/2019 20:33

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        L'offerta è valida in quanto, a norma dell'art. 155 cpc, "se il giorno di scasdenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".
        Zucchetti SG srl
        • Francesco Lepore

          ROMA
          18/11/2019 16:06

          RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

          Buongiorno,
          nel caso in cui nei giorni successivi alla procedura competitiva andata DESERTA pervenga offerta irrevocabile d'acquisto, il curatore può sospendere la vendita e provvedere all'aggiudicazione del bene?
          Nel caso ciò fosse possibile l'offerta deve essere superiore al 10% del prezzo base della procedura competitiva o può anche essere pari ad esso?
          Cordiali saluti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/11/2019 20:24

            RE: RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

            Il comma quarto dell'art. 107 prevede che "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto". Dalla dizione della norma e dal raffronto con il primo comma dell'articolo successivo, si capisce che l'ipotesi presa in considerazione dall'art. 107 è quella in cui il curatore abbia provveduto ad una aggiudicazione dei beni messi in vendita, anche se non si è verificato ancora il trasferimento, tant'è che la norma richiede per la sospensione non solo una offerta migliorativa, rispetto a quella accettata, ma addirittura quantifica la percentuale di superamento della precedente offerta. Insomma la sospensione da parte del curatore presuppone che la procedura competitiva non sia andata deserta, come nel suo caso, ove appunto mancando un soggetto offerente non vi è stata aggiudicazione né altra forma di scelta dell'acquirente.
            A sua volta l'offerta pervenuta dopo la chiusura della procedura competitiva andata deserta non può essere considerata come una offerta primaria, in assenza di altre precedenti, e come tale da accettare in quanto conveniente, perché pervenuta evidentemente fuori dei termini fissati dalla gara di vendita. Né può tutto piegarsi alle ragioni di convenienza perché gli artt. 107 e 108 l.fall. definiscono una precisa sequenza tra ruolo del curatore e ruolo del giudice nel governare la procedura di vendita in modo da salvaguardare sia lo scopo del massimo realizzo a vantaggio dei creditori, sia quello, altrettanto importante, della legalità e della trasparenza del comportamento degli organi fallimentari.
            In sostanza deve organizzare una nuova gara.
            Zucchetti Sg srl
    • Guido Nunziante Cesaro

      BRESCIA
      16/04/2020 09:04

      RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

      Buon giorno,
      l'immobile già aggiudicato provvisoriamente in asta viene posto nuovamente in asta (aperta a tutti) a seguito della ricezione di un'offerta migliorativa cauzionata ex art 107 LF.
      L'aggiudicatario provvisorio, tenuto conto del nuovo prezzo base dell'asta incrementato di circa cento mila euro, dichiara di non essere più interessato a partecipare e chiede l'immediata restituzione della cauzione versata.
      E' possibile restituire la cauzione prima del nuovo esperimento d'asta, oppure si deve procedere alla restituzione soltanto dopo la nuova asta?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/04/2020 21:25

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        Noi consigliamo di attendere perché, in applicazione dell'art. 584, ult. comma, cpc- introdotto dalla riforma di cui alla l. n. 80/2005 allo scopo di ridurre il rischio di offerte in aumento di carattere dilatorio- prevede che qualora l'offerente in aumento non partecipi alla gara, la originaria aggiudicazione diventa definitiva, per cui, l'aggiudicatario provvisorio, nonostante la sua dichiarazione di disinteresse alla nuova gara, è ancora in gara e potrebbe vedersi aggiudicato definitivamente il bene al prezzo da lui offerto.
        Zucchetti SG srl
      • Chiara Barzelloni

        mondovì (CN)
        31/01/2022 15:37

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        Buongiorno,
        quindi è possibile riaprire la nuova asta, innescata dall'offerta migliorativa, a tutti? anche a chi non ha mai partecipato neppure alla 1ª asta?
        in tal caso l'aggiudicatario provvisorio deve chiaramente integrare la cauzione?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/01/2022 19:56

          RE: RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

          Come abbiamo detto in una delle precedenti risposte, nell'esecuzione individuale vige l'art. 584 cpc, che viene interpretato nel senso che "Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con "aumento del quinto", ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie "ratione temporis") - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell'articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all'incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all'art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati" ( in termini,
          Cass. 13/07/2011, n. 15435).
          Ci siamo poi posti il problema se questo meccanismo sia applicabile anche alle vendite fallimentari che non siano effettuate secondo le disposizioni del codice di rito e lo abbiamo escluso, ritenendo più conforme alla legge che la nuova gara si svolga tra l'aggiudicatario e il nuovo offerente. Tuttavia, vediamo che si sta diffondendo l'idea della partecipazione di tutti, come indicato dalla giurisprudenza citata, anche nelle vebndite fallimentari qualsiasi tipo in considerazione dello scopo, immanente nelle procedure concorsuali, del miglior realizzo nell'interesse dei creditori; sono valutazioni che hanno un loro peso per cui anche noi siamo ora pervenuti alla tesi che alla nuova garao al nuovo incanto, possano partecipare anche i soggetti che non abbiano partecipato alla precedente o che alla stessa siano rimasti soccombenti.
          Applicato l'art. 584 cpc, ne segue, in forza del quarto comma dello stesso, che l'aggiudicatario per partecipare alla nuova gara deve, entro il termine fissato dal giudice, integrare la cauzione; criterio che peraltro ben si spiega, una volta che si prta dal concetto che si accolga il presupposto da cui muover la Corte che il nuovo incanto "non è già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento".
          Zucchetti Sg srl
    • Giuseppe Monaco

      Napoli
      11/11/2021 17:37

      RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

      La facoltà di sospendere la vendita è nella discrezionalità del curatore o comunque questi deve riferire al GD ed avere autorizzazione in tal senso???
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/11/2021 18:54

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        Il comma quarto dell'art. 107 l. fall. dispone che "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto", per cui sussistendo questo requisito si può discutere (come si discute) s eil curatore abbia un obbligo di sospensione oppure goda di discrezionalità nel farlo. In ogni caso si tratta di potere esclusivo del curatore, cui è estraneo il giudice, il quale, a sua volta, ha in proposit9oo, i poteri di cui al primo comma dell'art. 108 l. fall.
        Zucchetti Sg srl
    • Piero Fogu

      Olbia (SS)
      16/03/2022 12:40

      RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

      Buongiorno,
      nel regolamento di vendita di un fallimento è previsto che l'aggiudicazione del bene sarà provvisoria e che se nei 10 giorni successivi arriveranno offerte migliorative, si procederà a nuovo esperimento tra l'aggiudicatario provvisorio e il nuovo offerente.
      Ricevuta l'offerta migliorativa, all'esito del nuovo esperimento, l'aggiudicazione deve essere fatta ancora in via provvisoria e attendere ulteriori 10 giorni senza nuove offerte migliorative prima di essere aggiudicata in via definitiva o si può aggiudicare direttamente in via definitiva?
      Essendo il nuovo esperimento di vendita (a seguito della ricezione dell'offerta migliorativa) regolato dal medesimo regolamento, sarei dell'idea di dover aggiudicare ancora in via provvisoria, ma chiedo cortesemente il vostro parere.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/03/2022 19:31

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        Il comma quarto dell'art. 107 dispone che "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto", per cui, indipendentemente dalla indicazione nel bando di gara, l'aggiudicazione ha carattere provvisorio, potendo intervenire il curatore a norma della norma citata o anche il giudice delegato ai sensi e nei limiti di cui al primo comma dell'art. 108 l. fall. Bene ha fatto comunque il curatore a specificare il termine entro il quale l'offerta in aumento avrebbe dovuto essere effettuata dal momento che il quarto comma dell'art. 107 sopra riportato non lo prevede.
        Ciò detto la soluzione del problema da lei posto dipende da come si intende la nuova gara che viene disposta a seguito della sospensione della prima aggiudicazione da parte del curatore ai sensi dell'art. 107 (o anche da parte del giudice ai sensi dell'art. 108).
        Come abbiamo detto in altre occasioni, nell'esecuzione individuale vige l'art. 584 cpc, che viene interpretato nel senso che "Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con "aumento del quinto", ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie "ratione temporis") - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell'articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all'incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all'art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati" ( in termini, Cass. 13/07/2011, n. 15435).
        Ci siamo poi posti il problema se questo meccanismo sia applicabile anche alle vendite fallimentari che non siano effettuate secondo le disposizioni del codice di rito e le nostre originarie perplessità a tale estensione applicativa, manifestate in questo Forum, sono via via state superate, come abbiamo avuto modi già di dire, dalla tendenza ad uniformare le vendite per cui si sta affermando l'idea della partecipazione di tutti, come indicato dalla giurisprudenza citata, anche nelle vendite fallimentari di qualsiasi tipo in considerazione dello scopo, immanente nelle procedure concorsuali, del miglior realizzo nell'interesse dei creditori; sono valutazioni che hanno un loro peso per cui anche noi siamo ora pervenuti alla tesi che alla nuova gara o al nuovo incanto, possano partecipare anche i soggetti che non abbiano partecipato alla precedente o che alla stessa siano rimasti soccombenti.
        Accolta questa tesi, che poggia sul presupposto da cui muove la Corte che il nuovo incanto "non è già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento" retta da autonome regole, ne discende che anche dopo la nuova aggiudicazione troverà applicazione il comma quarto dell'art. 107.
        Zucchetti SG srl
    • Tania Zincani

      MONTESILVANO (PE)
      14/12/2022 12:26

      RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

      Buongiorno,
      nel caso in cui nei dieci giorni successivi alla procedura competitiva, con aggiudicazione provvisoria, pervenga offerta migliorativa da parte di uno dei partecipanti alla precedente gara, la stessa può essere accettata dal Curatore, con conseguente fissazione di una nuova gara?
      Grazie mille
      cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/12/2022 18:43

        RE: RE: Offerta migliorativa art 107 Lf

        A norma del comma quarto dell'art. 107 l. fall. , "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto".
        Il particolare nella specie è che l'offerta in aumento è stata fatta da uno dei partecipanti alla precedente gara. Nel dibattito che precede la sua domanda abbiamo ricordato che nelle vendite all'incanto vige, dopo la riforma del 2005, il principio diverso ormai fatto proprio dall'art. 584 cpc che si fonda sul criterio che l'aumento del quinto rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, ed anche soggetti che a quella gara non avevano partecipato.
        Ci siamo posti il problema se lo stesso sistema si applichi anche alle vendite fallimentari e,, dopo alcuni dubbi su una generalizzata applicazione, anche alle vendite eseguite con formalità diverse dal quelle del codice di rito, abbiamo preso atto della diffusione dell'idea della applicazione di tale sistema a tutte le vendite fallimentari in considerazione dello scopo, immanente nelle procedure concorsuali, del miglior realizzo nell'interesse dei creditori; sono valutazioni che hanno un loro peso per cui anche noi propendiamo per la possibilità che l'offerta in aumento sia fatta anche da uno dei partecipati rimasto soccombente nella precedente gara e che alla nuova possano partecipare anche i soggetti che non abbiano partecipato alla precedente o che alla stessa siano rimasti soccombenti.
        Zucchetti SG srl .