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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Compensazione crediti/debiti - debiti attestati da sentenze emesse post apertura procedura concorsuale
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Ivan Manzo
Palermo24/10/2023 14:41Compensazione crediti/debiti - debiti attestati da sentenze emesse post apertura procedura concorsuale
Buongiorno,
riassumo la questione per chiedere un'opinione:
Procedura Fallimentare aperta ad aprile 2019 concernente una società che si occupava di prestare servizi di prevenzione antincendio.
In sede di realizzazione dell'attivo fallimentare, più specificamente nell'attività di recupero dei crediti, si affronta la recuperabilità di un credito presente in contabilità nei confronti di una società cliente della fallita per circa € 41.000 (Iva compresa) concernente il mancato pagamento di fatture tutte emesse in data 26.04.2018. Credito nascente da un contratto di appalto per la prestazione dei suddetti servizi di prevenzione antincendio nel quale la fallita è stata, ovviamente, appaltatrice.
La cliente respinge gli addebiti, per una serie di motivi:
1) trattandosi di fatture da saldarsi con il metodo dello split payment, l'VA non può essere riconosciuta all'appaltatore;
2) documenta di essere stata riconosciuta dal Tribunale quale responsabile in solido (ente appaltante) delle inadempienze della datrice di lavoro (appaltatrice) nel pagamento di differenze retributive richieste da tre dipendenti della fallita in altrettanti giudizi promossi e di avere, quindi, sborsato complessivamente circa 24.000 euro per sorte e circa 5.000 euro per spese legali.
Orbene, supponendo di essere d'accordo con la non liquidabilità dell'IVA, il credito si ridurrebbe a poco più di € 35.000 finendo quasi con il coincidere con l'importo opposto in compensazione dalla cliente appaltante, generando ovvii dubbi in ordine alla convenienza ed antieconomicità del recupero coattivo del credito medesimo.
Ciò che tuttavia non mi convince della tesi della cliente appaltatrice è:
1) la compensabilità delle spese legali;
2) la compensabilità degli stessi importi sborsati a seguito delle sentenze del Tribunale, in quanto carenti dei requisiti di liquidità ed esigibilità essendo le pronunzia sopraggiunte tutte nel 2021.
E' chiaro che, se ad essere dovuto fosse l'intero credito, ogni dubbio sul recupero coattivo sarebbe spazzato via.
in attesa delle Vostre considerazioni, saluto cordialmente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2023 07:36RE: Compensazione crediti/debiti - debiti attestati da sentenze emesse post apertura procedura concorsuale
Le sentenze che hanno riconosciuto l'obbligo dei committenti al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore pur risalenti al 2021, dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, riguardano fatti avvenuti prima di tale evento, per cui il credito ha natura concorsuale, che può essere quindi posto in compensazione con il credito azionato dal fallimento, anch'esso di natura concorsuale. Questo per quanto attiene al debito accertato giudizialmente, nel mentre per quanto riguarda le spese del giudizio promosso dai dipendenti nei confronti della ditta appaltante, queste sono state poste a carico della stessa appaltante in quanto soccombente; se è così, come crediamo, la spesa in questione non può essere fatta gravare sul debitore fallito in quanto frutto della ingiustificata resistenza ad adempiere all'obbligazione verso i dipendenti dell'appaltatore, prevista dalla legge .
Zucchetti SG srl
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