Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Addebiti su conto corrente il giorno della dichiarazione di fallimento

  • Silvia Medici

    Modena
    20/01/2023 12:21

    Addebiti su conto corrente il giorno della dichiarazione di fallimento

    Buongiorno,
    una società è fallita il 17.2.2021. Il saldo attivo di conto corrente al 16.2.2021 è di + Euro 40.261,00. Nell'estratto conto sono indicati diversi e consistenti addebiti con data operazione 17.2.2021 e data valuta 16.2.2021 che portano il saldo attivo di conto corrente oggetto di restituzione alla procedura fallimentare ad Euro 25.929,24.
    Questi addebiti con data operazione 17.2.2021 (data fallimento) e data valuta 16.2.2021 sono opponibili al fallimento?
    O la banca avrebbe dovuto restituire l'importo di Euro 40.261,00 senza tener conto degli addebiti con data operazione 17.2.2021 e data valuta 16.2.2021?
    Prevale la data operazione (e quindi gli addebiti verificatisi il giorno della data di fallimento non dovrebbero essere opponibili alla procedura) o la data valuta (quindi gli addebiti sono opponibili al fallimento)?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/01/2023 20:19

      RE: Addebiti su conto corrente il giorno della dichiarazione di fallimento

      Utilizzando i risultati cui la giurisprudenza era pervenuta con riferimento alla revocatoria delle rimesse in conto corrente prima della riforma del 2006, il criterio utilizzato era quello del "saldo disponibile" sulla base dell'assunto secondo cui non sono concludenti, ai fini dei calcoli delle somme da richiedere in revocatoria, né il saldo contabile né tantomeno il saldo per valuta. Si trattava di una scelta ben motivata e argomentata che si fondava su motivazioni tecniche ben precise, tra cui, principalmente, la constatazione che diversamente si determinerebbe il comprimere (nel caso si argomentasse in termini di saldo contabile) o l'espandere (nel caso del saldo per valuta) delle pretese di parte attrice oltre ogni possibile ragionevole argomentazione tecnico-giuridica. A maggior ragione, a nostro avviso tale criterio deve essere applicato nella specie in applicazione degli artt. 42 e 44 l. fall. che cristallizzano la posizione patrimoniale del fallito alla data della dichiarazione di fallimento, quando il saldo attivo disponibile del conto era quello di oltre euro 46.000 non potendosi tenere conto delle operazioni effettuate lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento, in quanto questo decorre dalla mezzanotte di quel giorno né del saldo valuta. Lsa banca, quindi deve mettere a disposizione del fallimento quella somma.
      Zucchetti SG srl