Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Indennità di occupazione a terzo possessore di immobile x beni mobili del Fallimento

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    11/02/2021 18:19

    Indennità di occupazione a terzo possessore di immobile x beni mobili del Fallimento

    In un fallimento vengono rinvenuti dei macchinari da stampa di proprietà della società fallita, all'interno di un immobile (non del Fallimento) affittato alla società X estranea al procedura.
    Il Fallimento incarica un soggetto specializzato per la vendita dei beni; nel frattempo i beni rimangono all'interno dell'immobile.
    Il soggetto specializzato riesce a vendere i macchinari, l'aggiudicatario paga il prezzo e il Fallimento emette la relativa fattura (dicembre 2019).
    L'aggiudicatario successivamente, prova a ritirare i beni acquistati; per far ciò, vista la considerevole mole degli stessi, è necessario l'accordo con l'affittuario/possessore dell'immobile che svolge, all'interno dello stesso, un'attività produttiva con un probabile fermo produzione.
    L'affittuario impedisce all'aggiudicatario di procedere al ritiro adducendo varie motivazioni, dalla pandemia alla impossibilità di fermare la produzione per consentire il ritiro dei macchinari venduti, ecc.; il tutto anche confermato dal soggetto specializzato che doveva occuparsi anche di organizzare il ritiro.
    Contemporaneamente l'affittuario dell'immobile richiede al Fallimento un'indennità di occupazione parametrandola con l'affitto che paga e con i metri quadrati occupati dai macchinari, sia per i mesi fino alla vendita dei beni che per il periodo successivo alla vendita fino ad oggi sostenendo che sia onere del Fallimento consentire il ritiro della merce in sicurezza presso il luogo in cui i beni sono conservati.
    Si domanda se ritenete che la Procedura debba farsi carico del periodo successivo alla vendita posto che con la vendita il legittimo proprietario dei beni è divenuto l'aggiudicatario e che solo l'ostruzionismo dell'affittuario, ha impedito allo stesso il ritiro.
    Si chiede inoltre, quale modalità di calcolo è usualmente utilizzata per quantificare l'indennità che probabilmente il Fallimento dovrà pagare all'affittuario per il periodo che va dalla data del fallimento alla data della vendita del bene.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2021 19:48

      RE: Indennità di occupazione a terzo possessore di immobile x beni mobili del Fallimento

      Nell'argomento 'Attivo e contabilità'
      è stata inserita una nuova discussione con oggetto 'Indennità di occupazione a terzo possessore di immobile x beni mobili del Fallimento'
      Da parte di: Alberto Biccheri
      In un fallimento vengono rinvenuti dei macchinari da stampa di proprietà della società fallita, all'interno di un immobile (non del Fallimento) affittato alla società X estranea al procedura.
      Il Fallimento incarica un soggetto specializzato per la vendita dei beni; nel frattempo i beni rimangono all'interno dell'immobile.
      Il soggetto specializzato riesce a vendere i macchinari, l'aggiudicatario paga il prezzo e il Fallimento emette la relativa fattura (dicembre 2019).
      L'aggiudicatario successivamente, prova a ritirare i beni acquistati; per far ciò, vista la considerevole mole degli stessi, è necessario l'accordo con l'affittuario/possessore dell'immobile che svolge, all'interno dello stesso, un'attività produttiva con un probabile fermo produzione.
      L'affittuario impedisce all'aggiudicatario di procedere al ritiro adducendo varie motivazioni, dalla pandemia alla impossibilità di fermare la produzione per consentire il ritiro dei macchinari venduti, ecc.; il tutto anche confermato dal soggetto specializzato che doveva occuparsi anche di organizzare il ritiro.
      Contemporaneamente l'affittuario dell'immobile richiede al Fallimento un'indennità di occupazione parametrandola con l'affitto che paga e con i metri quadrati occupati dai macchinari, sia per i mesi fino alla vendita dei beni che per il periodo successivo alla vendita fino ad oggi sostenendo che sia onere del Fallimento consentire il ritiro della merce in sicurezza presso il luogo in cui i beni sono conservati.
      Si domanda se ritenete che la Procedura debba farsi carico del periodo successivo alla vendita posto che con la vendita il legittimo proprietario dei beni è divenuto l'aggiudicatario e che solo l'ostruzionismo dell'affittuario, ha impedito allo stesso il ritiro.
      Si chiede inoltre, quale modalità di calcolo è usualmente utilizzata per quantificare l'indennità che probabilmente il Fallimento dovrà pagare all'affittuario per il periodo che va dalla data del fallimento alla data della vendita del bene.
      Grazie
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        12/02/2021 09:12

        RE: RE: Indennità di occupazione a terzo possessore di immobile x beni mobili del Fallimento

        Perdonatemi, ma è stata inserita come risposta, la mia domanda...
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/02/2021 17:16

          RE: RE: RE: Indennità di occupazione a terzo possessore di immobile x beni mobili del Fallimento

          Ci scusi.. La risposta che avevamo preparato era la seguente:
          Sicuramente nulla è dovuto per il periodo successivo alla vendita, da quando, cioè, è stato l'affittuario ad ostacolare l'asporto dei macchinari, in quanto la permanenza degli stessi nei locali è addebitabile proprio al conduttore dell'immobile.
          Per quanto riguarda il periodo precedente bisogna valutare come si è svolto il rapporto nel tempo, perché che mai nulla è stato pagato per la sosta dei macchinari nei locali in questione, vuol dire che si era instaurato un rapporto gratuito che non può essere commutato in oneroso nel momento in cui sorge qualche contestazione. Inoltre bisogna valutare quale era la situazione dei luoghi al momento in cui l'attuale conduttore dell'immobile ha iniziato la locazione, perché se i macchinari da stampa erano già presenti nei locali, lui ha preso in locazione un immobile che non era libero ed ha evidentemente accettato che i beni continuassero a restare nell'immobile.
          Qualora si dovesse pervenire al pagamento di una indennità, la stessa viene normalmente va determinata in base a quelli che sono i canoni di affitto della zona, ma nel caso, la presenza delle macchine da stampa non ha impedito il godimento del locale, per cui si dovrà calcolare in via equitativa quanto abbia potuto incidere detta presenza sull'utilizzo ordinario dei locali.
          Zucchetti Sg srl