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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
regime forfetario
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Maria Genna
Trapani17/02/2021 18:22regime forfetario
Fallimento di ditta individuale avvenuto in vigenza del regime naturale forfetario:
In relazione ai beni posseduti "nell'esercizio di impresa" si chiede vostro parere se il curatore possa continuare ad operare in tale regime, pertanto non esponendo l'IVA in fattura (bensì marca da bollo se importo superiore ad € 77,47) e indicando la dicitura:"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014".
Per quanto riguarda "i beni personali" del soggetto fallito le operazioni che avranno per oggetto l'alienazione di tali beni non ricadendo nell'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo, non sono soggetti a fatturazione perché fuori dal campo di applicazione dell'Iva.
Si chiede conferma.
Grazie per la risposta-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/02/2021 11:41RE: regime forfetario
Sulla questione non esistono né specifiche previsioni normative né indicazioni in prassi, cerchiamo quindi una risposta basandoci sulle disposizioni di legge, precisando che ben potrebbe l'Agenzia delle Entrate seguire in iter interpretativo diverso.
L'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... gli adempimenti previsti dal presente decreto ... devono essere eseguiti dal curatore".
E' vero che il regime forfetario non è previsto dal D.P.R. 633/72 ma, come scritto nel quesito, la norma che lo ha istituito (art. 1, comma 54, della legge 190/2014) stabilisce che, ricorrendone i presupposti, tale è il regime naturale: "I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se" rispettano, appunto, una serie di requisiti.
Quindi, a nostro avviso:
- ai fini delle imposte dirette, esiste una norma specifica per il fallimento, l'art. 183 T.U.I.R., che quindi supera la regola generale dell'art. 1 comma 54 citato, e il reddito del forfetario fallito si determinerà con le regole dell'art. 183 (maxi-periodo fallimentare)
- ma non esistendo analoga disciplina speciale ai fini IVA, e anzi stabilendo il citato art. 74-bis che il Curatore prosegue negli adempimenti del fallito (non ci pare rilevante in questo caso l'inciso "previsti dal presente decreto" appunto perché l'art. 54 e segg. stabilisce un regime naturale specifico per i contribuenti in determinate situazioni), riteniamo che il regime forfetario continui ad applicarsi anche in corso di procedura.
Corretto è quanto scritto nel quesito per quanto riguarda i beni personali.-
Valeria Annamaria Iaria
Roma01/12/2023 16:43RE: RE: regime forfetario
Buongiorno,
sono stata nominata curatore di una Ditta individuale in regime forfettario.
Per tale ragione, sono a richiedere il vostro parere in ordine agli adempimenti fiscali da dover effettuare.
In particolare, sulla base di quanto da voi esposto in data 28.02.2021, mi pare di capire che, con riferimento alla dichiarazione IVA 74 bis, essendo il soggetto in regime forfettario, non dovrei inviarla in quanto il curatore prosegue negli adempimenti del fallito (ed il fallito non era obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA).
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/12/2023 22:09RE: RE: RE: regime forfetario
Concordiamo con quanto proposto nel quesito.
L'art. 8, IV comma, ultimo periodo del D.P.R. 322/98 stabilisce che "Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ...è anche presentata ... apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale": il contribuente in regime forfetario non registra le operazioni IVA, quindi non vediamo perché debba essere presentata la dichiarazione Mod. 674-bis.
Anche perché lo scopo di essa è "la eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale", ma non essendoci IVA dovuta, tale insinuazione non ci può essere.
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