Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

art. 72 quater l.f.

  • Alessandro Civati

    Milano
    03/11/2020 17:26

    art. 72 quater l.f.

    Buonasera.
    Un contratto di leasing immobiliare viene risolto prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.
    A seguito di apposite domande, il concedente viene ammesso al passivo per la somma X e gli viene restituito l'immobile.
    Ora il concedente vorrebbe collocare il bene sul mercato ad un prezzo , pare, superiore all'ammissione al passivo.
    I miei quesiti:
    1) la collocazione deve avvenire ai sensi dei commi 138 ss della L. 124/2017, quindi con diretto coinvolgimento della curatela?
    2) è possibile semplicemente applicare l'art. 72 quater LF, ossia lasciare che il concedente venda liberamente l'immobile, come meglio crede e secondo le procedure che ritiene di dover adottare, salvo il diritto del Fallimento ad incamerare la differenza tra la somma ammessa al passivo e quella ottenuta dalla collocazione del bene?
    3) ove ciò fosse possibile, il curatore avrebbe diritto a verificare la documentazione attinente alla vendita per eseguire un controllo sulla collocazione del bene a valori di mercato?
    ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/11/2020 20:08

      RE: art. 72 quater l.f.

      La S. Corte, per un verso, ha statuito che gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore sono regolati dalla disciplina della l. fall., art. 72-quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore (Cass. 10/07/2019, n.18543, ma la questione è stata rimessa alle Sezioni unite), e per altro verso ha enunciato il principio secondo cui "In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto" (Cass. 29 Marzo 2019, n. 8980; Cass. n. 18543 /2019 cot) .
      Alla luce di queste indicazioni sembra applicabile al suo caso l'art. 72quater l. fall.,e o si procede ad una stima (preferibile) o si permette al curatore di accedere alla documentazione relativa alla nuova allocazione del bene. chiede la nomina
      Zucchetti Sg srl