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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
1) spese specifiche già sostenute eccedenti il ricavato del bene
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Leonardo Quagliata
ROMA25/04/2025 01:341) spese specifiche già sostenute eccedenti il ricavato del bene
Come vanno trattate le spese specifiche prededucibili già sostenute che, a seguito di ribassi del prezzo base del bene, sono risultate eccedenti il ricavato del bene cui afferiscono? Ci sono riferimenti giurisprudenziali?
La ripartizione del costo delle pubblicità tra varie unità immobiliari, tutte oggetto della medesima pubblicità, va fatta con che criterio: per "teste" o in base al prezzo base di vendita, oppure ancora in base al prezzo ricavato dalla vendita?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/04/2025 18:47RE: 1) spese specifiche già sostenute eccedenti il ricavato del bene
Partendo dalla seconda domanda riguardante una unica perizia eseguita su più immobili, la spesa di questa va ripartita tra i vari immobili secondo il prezzo ricavato dalla vendita in considerazione del dato di cui all'art. 161 delle disp. att. cod. proc. civ., per il quale "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima". Norma sottoposta anche al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza n. 9 del 17/4/2019 ha dichiarato non fondate le questioni solllevate, atteso che l'aver ancorato il compenso dovuto all'esperto al valore di vendita e non di stima degli immobili è stato ritenuto coerente con il sistema come riformato dal legislatore perseguendo "la finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione" e l'obiettivo di assicurare speditezza e risultati nelle vendite forzate anche attraverso l'uniformità della disciplina per tutti i settori dell'espropriazione forzata armonizzando il criterio di determinazione del compenso degli esperti.
Sulla prima questione- imputabilità delle spese specifiche incapienti sul ricavato della vendita- non abbiamo purtroppo trovato precedenti,. Abbiamo trattato altre volte questa questione giungendo a conclusioni apparentemente poco condivisibili, ma , a nostro avviso, conformi alla legge.
La nostra posizione su questa questione è stata ripetutamente esposta ed è la seguente: le spese specifiche relative ad un bene (nel caso all'immobile) possono essere pagate soltanto con il ricavato del bene cui si ineriscono, nel mentre le spese di carattere generale vanno distribuite proporzionalmente sull'attivo mobiliare e immobiliare, giusto il disposto dell'art. 111-ter, comma 3, l. fall, trasfuso nel pari comma dell'art. 223 c.c.i.i.. Le spese specifiche che non trovano capienza sul ricavato del bene cui si riferiscono non vanno soddisfatte.
Quest'ultima affermazione è quella che può destare qualche perplessità in quanto esclude il pagamento di un credito prededucibile, nel mentre crediti concorrenti possono essere pagati, ma la contraddizione è, a nostro avviso solo apparente, perché la nostra conclusione deriva dalla previsione normativa che distingue il trattamento delle spese specifiche da quelle generali.
La spesa per la pubblicità sostenuta per un immobile è sicuramente una spesa specifica all'immobile, per cui la stessa, se il ricavato dell'immobile non ne consente il pagamento, non può essere soddisfatta con il ricavato da altri immobili disinteressati alla stessa o dal ricavato mobiliare proprio per la sua inerenza esclusivamente all'immobile cui si riferisce.
Il dubbio che può sussistere è se le spese specifiche incapienti sul bene cui si riferiscono possono essere comunque collocate al chirografo, ma se per collocazione chirografaria si intende l'ultima posizione tra le prededuzioni, questa attribuzione presuppone comunque una capienza in quanto in quanto le varie posizioni sono determinate dalla graduazione tra le prededuzioni e non dalla natura specifica o generale delle spes4e; se si intende che tali spese vanno ammesse al chirografo nel complesso dei crediti concorsuali ammessi al passivo, si fa una operazione finalizzata a salvaguardare la possibilità del pagamento di una prededuzione che però non trova giustificazione giuridica in quanto si considera un credito prededucibile- che dovrebbe essere soddisfatto con il ricavato di un determinato bene- in un credito concorsuale senza alcun privilegio.
Quest'ultima scelta può essere fatta da chi non condivide l'impostazione di fondo da cui noi siamo partiti.
Zucchetti SG srl-
Leonardo Quagliata
ROMA28/04/2025 19:00RE: RE: 1) spese specifiche già sostenute eccedenti il ricavato del bene
Anzitutto grazie per la risposta. Ma il punto della questione è:
trattandosi di spese specifiche già esborsate, l'eccedenza delle stesse - già sostenuta - rispetto al ricavato effettivo del bene, come va imputata?
Ancora grazie, saluti cordiali.
Lq-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2025 19:40RE: RE: RE: 1) spese specifiche già sostenute eccedenti il ricavato del bene
Posto che non è possibile recuperare le somme per spese specifiche già pagate ed eccedenti il ricavato dal bene di riferimento, non rimane che lasciare le cose come stanno e giustificare la spesa in qualche modo contabilmente. Per la verità la norma di cui all'art. 229 c.c.i.i sulla irripetibilità dei pagamenti effettuati si riferisce ai pagamenti dei crediti concorsuali, ma la questione non è pacifica e comunque vi sono buone ragioni per sostenere che essa si applica anche al pagamento dei crediti prededucibili, per cui non sembra opportuna una causa per ottenere la restituzione da chi non avrebbe dovuto essere pagato.
Zucchetti SG srl
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