Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Compensazione credito per decimi non versati e insinuazione al passivo

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    29/09/2017 18:31

    Compensazione credito per decimi non versati e insinuazione al passivo

    Buongiorno
    In un fallimento in cui sono stata recentemente nominata ho una situazione per cui avrei bisogno di un vostro conforto.
    Il socio di maggioranza ha versato solo i decimi minimi e quindi il curatore ha richiesto il versamento dei decimi mancanti.
    Il citato socio è anche stato dipendente della società fallita e sta provvedendo alla insinuazione al passivo in quanto non è stato pagato per il totale.
    Il curatore può compensare il credito per decimi non versati con l'insinuazione al passivo?
    Ringrazio in anticipo.
    Cordialità
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2017 20:33

      RE: Compensazione credito per decimi non versati e insinuazione al passivo

      La S. Corte, con la sentenza 19/03/2009, n. 6711, ha così statuito: "In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 150 l. fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l'esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione". (conf. da ult. Trib. Roma 06/02/2017).
      Zucchetti Sg srl
      • Ornella Oropallo

        BATTIPAGLIA (SA)
        15/01/2023 19:20

        RE: RE: Compensazione credito per decimi non versati e insinuazione al passivo

        Nel caso in cui invece i decimi richiamati fanno riferimento alla sottoscrizione del capitale in sede di costituzione e non di aumento del capitale sociale , risulta altresì valida la tesi sostenuta dalla S.Corte con la sentenza del 19/3/2009n n. 6711 relativamente alla compensabilità con crediti per lavoro dipendente (quale amministratore della srl ) maturati successivamente alla costituzione .
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/01/2023 18:16

          RE: RE: RE: Compensazione credito per decimi non versati e insinuazione al passivo

          Il problema della compensazione non può sorgere per i decimi iniziali (si parla ancora di decimi, ma dal 2004 è una quIota del 255 del capitale) da versare all'atto della costituzione né per le società srl con capitale inferiore al minimo di euro 10.000 in quanto in questi casi i conferimenti devono farsi in danaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione (art. 2463, co. 3, c.c.). Una volta versati decimi iniziali per i residui può porsi il problema della compensazione tra il debito del socio per adempiere a tale obbligazione e un suo credito verso la società e può essere risolto allo stesso modo indicato dalla citata Cassazione per il caso di aumento di capitale.
          Le argomentazioni portate, infatti a sostegno della tesi dell'inesistenza di un divieto di compensazione in sede di aumento del capitale sociale dalla giurisprudenza sono, riassuntivamente le seguenti: l' operazione di compensazione non pregiudica l'effettività del conferimento del socio in quanto, a fronte dell'estinzione del proprio credito, la società acquisisce il valore economico della liberazione del proprio debito. Si è ritenuto, cioè, che tale operazione non comporta uno svuotamento del capitale, in quanto essa non va ad incidere sul capitale, bensì sul patrimonio, eliminando una posta del passivo (debito nei confronti del socio per rapporti vari) ed una posta dell'attivo (credito per il conferimento effettuato dal socio in ragione della delibera di aumento del capitale), per cui non viene meno la funzione di garanzia delle ragioni creditorie, che è svolta dal patrimonio e non dal capitale sociale.
          Si tratta di argomentazioni estensibili anche alla fattispecie presa in considerazione.
          Zucchetti Sg srl