Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento

  • Federico Casagrande

    Genova
    28/07/2025 22:09

    Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento

    Buonasera,
    Perdonatemi ho bisogno di un Vostro aiuto circa una problematica emersa. Nell'immobile del fallimento (dichiarato a fine 2022) è presente un automezzo parcheggiato e abbandonato. Dalle ricerche effettuate è emerso che tale automezzo era di proprietà di una società fallita nel 2014 il cui fallimento è stato chiuso nel 2021. Nel 2015 la Curatela richiedeva al GD autorizzazione all'abbandono di detto automezzo non acquisendolo pertanto all'attivo. Stante ciò mi ritrovo ad avere un automezzo di fatto senza "proprietario", pertanto Vi chiedo come posso procedere alla rimozione dell'automezzo e ad una successiva rottamazione, in quanto il bene è in pessime condizioni, anche perché devo procedere con la vendita dell'immobile.
    Grazie sin d'ora per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/07/2025 15:49

      RE: Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento

      Rispondiamo all'interrogativo formulato premettendo il fatto che in realtà il bene non è senza proprietario.
      Invero, allorquando il curatore viene autorizzato dal giudice a rinunciare ad acquisire all'attivo un cespite o a liquidare un cespite già acquisito all'attivo, questo ritorna nella disponibilità del fallito, e se alla chiusura del fallimento dovesse seguire la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, nella titolarità del cespite subentrano, pro quota, i soci che risultavano tali al momento della cancellazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072).
      Detto questo, la procedura da seguire è quella descritta dall'art. 216, comma 2 c.c.i.i., mediante la richiesta al giudice della pronuncia dell'ordine di liberazione.
      Invero, in esecuzione di questo provvedimento la norma di dispone che se nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati alla procedura il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
      Come si vede, i beni non asportati "sono considerati abbandonati" con la conseguenza che ad essi si applica la disciplina prevista dall'art. 923, c.c., che a proposito dei modi di acquisto della proprietà afferma che "Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca". Dunque, i beni mobili non asportati non sono di proprietà di alcuno.
      Dunque, i beni non ritirati si considerano acquisiti alla procedura ed il provvedimento dell'autorità giudiziaria che prende atto dell'abbandono autorizzando alla rottamazione possa essere sufficiente a procedere poiché esso, nella sostanza, sostituisce il titolo di proprietà necessario a tal fine necessario.
      • Federico Casagrande

        Genova
        30/07/2025 10:10

        RE: RE: Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento

        Buongiono, innanzitutto Vi ringrazio per il Vostro riscontro.
        Ritengo però che nel caso di bene mobile registrato non sia applicabile l'art. 923 c.c. (dal momento che il bene mobile registrato richiede atti formali come la trascrizione nei pubblici registri, che dimostra il cambio di proprietà).
        Inoltre come giustamente avete specificato voi il bene mobile registrato abbandonato dalla curatela trasla al momento dell'abbandono nella titolarità dei soci che risultavano tali al momento della cancellazione, che subentrano pro quota.
        Io mi trovo nella condizione che i soci della fallita "proprietaria del mezzo" sono irreperibili, stessa cosa il legale rappresentante e l'automezzo è parcheggiato dentro un piazzale di proprietà del mio fallimento e pertanto non ho un provvedimento con il quale posso rimuoverlo/rottamarlo, ne tantomeno ritengo di poter richiedere al GD, dopo emissione dell'ordine di liberazione, l'acquisizione per lo smaltimento, necessario per poter firmare la documentazione che dimostra il titolo per procedere alla rottamazione stessa.
        Grazie sin d'ora per la cortese risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          31/07/2025 16:23

          RE: RE: RE: Automezzo parcheggiato dentro immobile del fallimento

          Comprendiamo la perplessità ma manteniamo ferma la risposta che abbiamo fornito in ordine all'applicazione dell'art. 923.
          Invero: un conto è individuare il titolo in forza del quale la procedura acquista la proprietà del cespite (titolo che in questo caso va identificato con la occupazione della res, a norma dell'art. 923 c.c.); altro è rendere opponibile quel titolo mediante trascrizione al PRA.
          Detto questo, ribadiamo dunque che, avendo un titolo di acquisto, la procedura può procedere alla rottamazione; se poi il PRA dovesse eccepire (a nostro avviso infondatamente) l'inesistenza di un titolo trascritto in favore della curatela, tale titolo è certamente ravvisabile nel provvedimento con il quale il giudice delegato, preso atto del mancato asporto dei beni, li dichiara abbandonati e ne dispone l'acquisizione all'attivo del fallimento. Tale provvedimento costituisce un valido titolo per la trascrizione, in forza della quale è poi possibile la successiva rottamazione.
          Quanto alla irreperibilità dei soci, si tratta di un inconveniente facilmente superabile con una notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.