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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Distribuzione dell'attivo realizzato
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Marco Fasciana
Caltanissetta01/12/2022 22:51Distribuzione dell'attivo realizzato
Gentile FALLCO, vi espongo il mio quesito:
Ho liquidato l'attivo fallimentare (composto da beni mobili di modico valore) con una vendita in blocco, realizzando 6.400€ compreso di IVA ( che ho versato all'erario); dalla somma rimanente ho pagato il campione civile (giusta autorizzazione del GD).
Preciso che sono stato nominato in sostituzione del precedente curatore, ed ho nominato un coadiutore per gli adempimenti fiscali.
Mi trovo con un attivo di poco più di 4.000€ e, da liquidare il compenso del curatore precedente e del legale che ha rappresentato la procedura in giudizio civile, il mio compenso, le spese sostenute ed il compenso del mio coadiutore.
I creditori insinuati sono 20, per un ammontare di stato passivo di oltre 300.000€.
Secondo la procedura rituale dovrei offrire il rendiconto della gestione e poi il piano di riparto finale.
Posso considerare l'ipotesi di stilare il resoconto della gestione, nel quale evidenziare che che le somme non sarebbero in grado di soddisfare già le prededuzione, citando l'art. 118 n.4? Oppure dovrei operare con il resoconto della gestione, poi un piano di riparto ai sensi del 118 n.4, per insufficienza di attivo, operare una distribuzione in proporzione per il pagamento dei curatori e del coadiutore, nonostante ci sia anche un giudizio pendente? Posso accantonare il 20% per gli adempimenti fiscali e per pagare l'avvocato? Attendo vostro Sempre preciso parere, intanto, cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2022 19:59RE: Distribuzione dell'attivo realizzato
a premesso che il pagamento del compenso al curatore è unico e va liquidato al termine della procedura, dopo l'approvazione del conto gestione e prima del riparto finale (art. 117, co. 1, l. fall.) anche se nell'incarico si sono succeduti più curatori, nel qual caso il compenso è sempre unico, è sempre liquidato al termine della procedura e va "stabilito secondo criteri di proporzionalità" (art. 39, co. 3, l. fall.).
Ne consegue che deve presentare prima il conto della gestione e poi chiedere la liquidazione del compenso per tutta l'attività svolta da lei e dal precedente curatore, specificando cosa ha fatto l'uno e cosa l'altro. Questa a è una spesa della procedura da pagare in prededuzione e, poiché l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, deve effettuare una graduazione all'interno delle stesse. In queta graduazione il compenso al curatore, considerato quale spesa di giustizia, occupa il primo posto unitamente al campione civile e al compenso al coadiutore (per il quale deve chiedere la liquidazione al giudic4e delegato) e, poiché si tratta di privilegio dello stesso grado la distribuzione va fatta in proporzione in applicazione dell'art. 2782 c.c.. Il compenso del legale della procedura è invece assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui può essere pagato solo se rimane qualcosa dopo la soddisfazione dei crediti prioritari di cui si è detto, se il fallimento non è stato ammesso al gratuito patrocinio (di cui non parla nel quesito); nulla possiamo dire in ordine alle altre spese perché nella domanda non ne è indicata la causale.
Quanto alla chiusura, sembra più pertinente il richiamo all'ipotesi di cui al n. 3 che quella di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 118 in quanto nel caso i creditori prededucibili vengono soddisfatti seppur parzialmente; la chiusura ai sensi del n. 3 rende, inoltre, più agevole la chiusura anticipata cui lei vuole ricorrere. Non conoscendo nulla della causa pendente non siamo in grado di dire se questa operazione rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 118 l. fall.; tuttavia, dando per scontato che vi rientri, ci sembra difficile che possa fare un accantonamento dal momento che la liquidità disponibili è insufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni e quella esistente serve a soddisfare prededuzioni che nella graduazione precedono quelle del proprio legale e dell'eventuale condanna alle spese in favore della controparte in caso di soccombenza nella causa pendente. Può contare, quindi, solo su eventuali introiti dalla causa in corso dei quali farà, quando sarà possibile, un riparto supplementare tra gli aventi diritto.
Zucchetti SG srl
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