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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura
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Gabriella Di Pietro
Termoli (CB)29/12/2025 16:11Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura
Buongiorno,
devo chiudere una procedura fallimentare in cui è presente un credito iva totale di € 5.045,00 di cui € 4.721,00 di natura prefallimentare.
L'Agenzia Entrate è stata ammessa al passivo del fallimento per ruoli in materia IRES, IRAP e IVA di importi di gran lunga maggiori del credito Iva e sarà soddisfatta in sede di riparto solo in minima parte.
Chiedo qual'è l'esatta procedura da adottare considerato che l'Agenzia Entrate non erogherà il rimborso del credito prefallimentare nè varrebbe la pena aspettare per la chiusura della procedura i tempi del rimborso della esigua parte di credito post fallimentare, all'incirca 300,00 euro.
Sarebbe giusto farmi autorizzare dal G.D. alla rinuncia del credito post fallimentare e alla richiesta di rimborso del credito prefallimentare nell'ultima dichiarazione Iva da presentare solo affinchè l'Agenzia Entrate possa poi procedere alla compensazione ex art.56 L.F.?
Oppure potrei far presente in un'istanza al GD la situazione relativa al Credito Iva, chiedendogli quindi di autorizzarmi alla rinuncia totale del credito visto che in sede di riparto comunque non potrei gestirlo e lo stesso resterebbe comunque ad Agenzia Entrate?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como30/12/2025 11:35RE: Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura
Riteniamo dirimente la fase nella quale è la procedura.
Se si è in prossimità della chiusura, ultimate (o comunque nella fase finale e con risultato ragionevolmente certo) le attività di realizzo dell'attivo, allora la seconda procedura è sicuramente conveniente: relazione al Giudice Delegato e richiesta di autorizzazione all'abbandono del modesto credito residuo dopo la compensazione.
Se invece si è ancora in una fase intermedia della procedura, riteniamo più corretta la prima procedura, dato che, una volta rinunciato il credito IVA (la rinuncia riteniamo non possa essere parziale), il debito verso l'Agenzia delle Entrate risulterebbe essere superiore a quello effettivo (appunto, perché non ne è stato ridotto l'importo per compensazione).
E ciò potrebbe portare a conseguenze in sede di riparto qualora dopo la rinuncia cambiasse qualcosa, p.es. per entrate non attese (astrattamente possibili fino alla chiusura della procedura).
Le probabilità che ciò accada sono ovviamente ed evidentemente minime, ma perché correre un rischio che si può evitare?
Anche la tempistica ci pare in linea con quanto abbiamo scritto:
- se siamo in chiusura, è opportuno scegliere la strada più veloce
- se siamo in corso di procedura, anche la strada che comporta più passaggi e quindi richiede più tempo può essere percorsa senza problemi. -
Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)12/01/2026 18:51RE: Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura
Buonasera, nel caso di una procedura vetusta (2007, io sono il terzo curatore) che chiuderà entro il primo semestre 2026, avendo un credito iva consistente (circa 90 mila euro) risalente all'epoca pre-fallimentare, le domande sono due:
1- è possibile secondo voi utilizzare il modello iva 2026 (disponibile dal 1° febbraio 2026) per chiederne il rimborso?
2- è corretto ipotizzare una richiesta di rimborso alla quale l'AdE chiederà la compensazione ex art. 56 LF o deve essere il curatore a compensare direttamente?
In quest'ultimo caso, proprio per la vetustità della procedura (l'ammissione al passivo è del 2009) in che termini pratici secondo voi conviene muoversi?
Ovviamente chi scrive ritiene più idoneo fare come al punto 1 (rimborso) e attendere che sia l'AdE a rispondere, vorrei conoscere il vs parere.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/01/2026 06:45RE: RE: Trattamento del credito iva prefallimentare in fase di chiusura della procedura
Se il credito, come pare dal quesito, è stato correttamente riportato nelle varie dichiarazioni IVA annuali, certamente ne può essere chiesto il rimborso.
Sarà poi l'Agenzia, dopo aver chiesto la documentazione a supporto di tale richiesta, a opporre la compensazione.
Certamente la compensazione non può essere effettuata direttamente e autonomamente dal Curatore.
L'unica altra strada, se come pare dal quesito esistono debiti erariali concorsuali di importo superiore al credito che di fatto lo azzerano, esso può essere semplicemente abbandonato, previa richiesta di autorizzazione, debitamente motivata, al Giudice Delegato.
Se si volesse scegliere tale ultima strada, deve però essere prestata la massima attenzione alle conseguenze di tale rinuncia sui riparti, perché rinunciare al credito significa rinunciare a ridurre di tale importo il debito verso l'Erario: se tale riduzione ha conseguenze sugli importi da attribuire ai creditori, l'opzione della rinuncia non è praticabile.
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