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LIberazione immobile

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    21/09/2026 15:35

    LIberazione immobile

    Buongiorno,
    sono Custode di una procedura dove il pignoramento ha colpito un'intera palazzina; all'interno della palazzina, in un appartamento abita l'esecuto, mentre gli altri appartamenti sono liberi ma, al loro interno, vi sono beni dell'esecutato il quale non è collaborativo in nessun modo.
    Ritenete sia corretto chiedere, per tutti gli appartamenti, l'ordine di liberazione in via anticipata?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      23/09/2026 16:23

      RE: LIberazione immobile

      A nostro avviso il tema trattato muovendo dalla lettura di alcune previsioni della articolata disciplina dell'art. 560 c.p.c.
      Il comma 3 dispone che "Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma". Si intende che l'immobile di cui si tratta è quello abitato dal debitore (lo si ricava, tra l'altro, dal comma 7). Aggiunge il comma 4 che in tal caso il custode "ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità".
      Il comma 6 prevede poi che "Il debitore deve consentire che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti".
      Dell'immobile abitato, dispone il comma 9, "Il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico".
      Secondo l'unanime convincimento dottrinario, gli obblighi che la legge pone a carico del debitore che abita l'immobile la cui violazione comporta l'anticipata attuazione dell'ordine di liberazione sono quelli che attengono all'immobile abitato; si tratta, invero di una disposizione di chiusura che va letta congiuntamente alle altre violazioni che costituiscono l'elenco delle prescrizioni che devono essere osservate, pena la liberazione dell'immobile.
      Non riteniamo pertanto che, nel caso di specie, si possa ordinare la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato, a meno che non si possa ritenere che proprio il fatto di abitare quell'immobile consenta al debitore di porre in essere le condotte ostruzionistiche lamentate dal custode.