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domanda giudiziale e cancellazione

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    08/03/2023 17:27

    domanda giudiziale e cancellazione

    Buonasera,
    si pone il problema che su un immobile aggiudicato e trasferito non sono state effettuate le cancellazioni delle domande giudiziali perchè ero convinto che non fosse nella possibilità del giudice delle esecuzioni poter disporre in tal senso.
    Ora l' aggiudicatario vorrebbe vendere l' immobile ma il notaio non intendere fare l' atto a causa della presenza di tali annotazioni.
    Quale potrebbe essere la soluzione ?
    Molte grazie.
    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti SG

      10/03/2023 11:59

      RE: domanda giudiziale e cancellazione

      Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell'art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle "trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento".
      Si tratta, del così detto "effetto purgativo" del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all'acquirente l'acquisto di un bene libero da gravami.
      Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l'ordine, impartito al Direttore dell'ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:
      le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
      le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
      le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;
      Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.
      Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.
      La domanda giudiziale non può invece essere cancellata. L'effetto prenotativo della medesima, che si ricava dalla lettura degli artt. 2652 e 2653 c.c. si consegue attraverso l'annotazione della relativa sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
      In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui "In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo". (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        10/03/2023 13:10

        RE: RE: domanda giudiziale e cancellazione

        molte grazie per la chiara e sollecita risposta.
        Buon lavoro.
        Alessandro Bartoli
    • Alessandra Mazzola

      Salerno
      21/11/2023 19:03

      RE: domanda giudiziale e cancellazione

      Salve,
      mi inserisco nella discussione per avere un chiarimento.
      Nella predisposizione di un D.T. in sede di giudizio ordinario di divisione endoesecutiva, risulta (come da ordinanza del G.E. che ha disposto la divisione) la trascrizione della domanda giudiziale di divisione sui cespiti da trasferire. E' possibile procedere alla cancellazione di tale formalità anche in mancanza dell'accordo delle parti o di sentenza passata in giudicato trattandosi di formalità afferente al giudizio medesimo?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        25/11/2023 07:32

        RE: RE: domanda giudiziale e cancellazione

        Non esistono prassi uniformi sul punto. Partendo dalla necessità che questa domanda sia trascritta, mediante la trascrizione dell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ex art. 600 c.p.c., (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817) non è infrequente che il giudice nel definire il giudizio di divisione celebrato dinanzi è sé ordini comunque la cancellazione della domanda giudiziale (ad esempio Trib. Bari Sez. I, Sent., 04/05/2017).
        In alternativa, si può annotare il decreto di trasferimento, a norma dell'art. 2655 c.c., trattandosi del provvedimento con cui la comunione su quel cespite si scioglie (per trasferirsi sul ricavato della vendita).