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imposte terreni dt

  • Gianni Bazzurro

    GENOVA
    14/11/2025 13:05

    imposte terreni dt

    Buongiorno, rappresento un passaggio concreto di una procedura esecutiva, che presumo e mi auguro di aver risolto in modo corretto.
    Se può essere utile a Colleghi, considerazione e suggerimenti ben accetti.
    Riassumo brevemente: fallimento ed esecuzione immobiliare in capo a srl, fallimento chiuso da altro Collega, prosegue l'esecuzione, al XV bando venduti residuali n. 2 terreni edificabili come da perizia in illo tempo (2012).
    Ecco la liquidazione delle imposte del Decreto di trasferimento in capo all'aggiudicatario ( persona fisica) € 600 (registro+ipotecaria+catastale) ed iva al 22%.
    Vi sembra corretta ? (ho fatto un passaggio all A.d.E.).
    Cordialità

    Gianni B.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/11/2025 18:22

      RE: imposte terreni dt

      Probabilmente il terreno trasferito è un terreno edificabile.
      La cessione di terreni è assoggettata all'applicazione dell'IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l'aggiudicatario sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
      Invero, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lettera c) del D.P.R. n. 633/72, non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni" mentre, in tutti gli altri casi, la cessione è soggetta a IVA al 22% (Si tenga presente che ai fini tributari ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4.8.206, n. 248 "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo", e che non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 17, comma 3 let. a) del d.P.R. 380/2001, cioè le opere da realizzare "nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153").
      Queste cessioni scontano l'imposta di registro in misura fissa (€. 200,00) ai sensi dall'art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986 il quale prevede che, per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa.
      Vicevarsa, la cessione del terreno agricolo non è soggetta ad IVA ma ad imposta di registro, la cui aliquota varia in base alla natura dell'aggiudicatario.
      Se quest'ultimo è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto all'inps ed usufruisce delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (che ricorre quando la figura del lavoratore agricolo viene a coincidere con quella dell'imprenditore agricolo), il decreto di trasferimento sarà sottoposto a:
      a) imposta di registro fissa nella misura di euro 200,00,
      b) imposta ipotecaria in misura fissa di euro 200,00,
      c) imposta catastale proporzionale con aliquota dell'1% (minimo euro 200,00).
      Viceversa, se l'aggiudicatario è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto all'inps e non sottoposto alle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, il decreto di trasferimento sconterà:
      a) imposta di registro proporzionale nella misura del 9% (minimo euro 1.000,00),
      b) imposta ipotecaria ed imposta catastale nella misura fissa di euro 50,00 per ciascuna tipologia.
      Se non ricorrono questi casi, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n.131/86 l'aliquota è del 9% che sale al 15% per i terreni agricoli e relative pertinenze, se gli acquirenti non sono imprenditori agricoli a titolo principale.