Menu
Forum ESECUZIONI - ALTRO
Trascrizione del pignoramento contro la curatela dell'eredità giacente
-
Andrea Nieri
Calcinaia (PI)23/03/2026 16:49Trascrizione del pignoramento contro la curatela dell'eredità giacente
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare in cui sono stato nominato Professionista Delegato, si rappresenta quanto segue.
Uno dei soggetti esecutati è una signora deceduta nel 2019.
Nel 2024 il creditore procedente ha richiesto la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Il precetto e il successivo pignoramento sono stati notificati alla debitrice nella persona del curatore dell'eredità giacente, e il pignoramento è stato trascritto contro la curatela dell'eredità giacente il 17/04/2025 per quanto concerne uno dei lotti in vendita dell'Esecuzione.
Successivamente, con decreto del 24/04/2025, la curatela è stata dichiarata chiusa, in quanto il coniuge della defunta ha posto in essere un atto ritenuto idoneo a integrare accettazione tacita dell'eredità (proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di un credito facente capo alla de cuius).
Alla luce di quanto sopra, si pongono i seguenti quesiti:
1. Se la trascrizione del pignoramento eseguita contro la curatela dell'eredità giacente sia idonea a garantire la continuità delle trascrizioni, considerato che alla trascrizione dell'acquisto in capo alla debitrice defunta non segue una formalità eseguita né contro la medesima, né contro i suoi eredi, bensì contro il curatore.
2. Se sia giuridicamente corretta la notificazione del precetto e del pignoramento alla debitrice defunta nella persona del curatore dell'eredità giacente, alla luce della successiva chiusura della curatela per intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del coniuge.
Grazie,
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/03/2026 06:41RE: Trascrizione del pignoramento contro la curatela dell'eredità giacente
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che ad entrambi i quesiti vada fornita risposta affermativa.
A norma dell'art. 528 c.c. l'eredità giacente è il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità.
Infatti, prima che l'eredità venga accettata si determina una situazione di pendenza della delazione che può rendere necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni per la quale potrebbe non essere sufficiente compiere singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato non in possesso. Ancora, potrebbe accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
Ed ecco che in questi casi il codice interviene per il tramite della figura del curatore dell'eredità giacente, nominato con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a norma dell'art. 528 c.c., su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio. In questo modo, poiché il curatore è dotato anche della legittimazione processuale attiva e passiva nei giudizi che interessino i beni ereditari, l'esecuzione può essere promossa nei suoi confronti.
Peraltro, poiché il decreto di nomina del curatore dev'essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata, trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari (art. 509 c.c.), ai fini dell'inopponibilità ai creditori e ai legatari di eventuali atti di disposizione eventualmente compiuti dall'erede (con nota di trascrizione eseguita a favore della massa dei creditori dell'erede, e contro gli eredi), la procedura esecutiva può essere intrapresa nei confronti del curatore dell'eredità giacente, non risultando atti di accettazione.
Ciò detto, non si pone un problema di continuità delle trascrizioni, poiché la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità si "salda" con la trascrizione del pignoramento eseguita contro la "massa dei creditori degli eredi", come avviene per il fallimento (o, secondo alcuni, contro il de cuius, atteso che la curatela dell'eredità giacente non è una entità giuridica autonoma ed è quindi priva di soggettività giuridica).
Invece, ad accettazione intervenuta l'erede può partecipare all'esecuzione poiché l'accettazione dell'eredità determina un trasferimento a titolo universale. I chiamati all'eredità potranno, intervenuta l'accettazione dell'eredità o accertata la loro qualità di eredi, partecipare al processo divenendo titolari delle medesime prerogative spettanti al debitore esecutato.
-