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Forum ESECUZIONI - ALTRO
spese anticipate
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Francesco Bruni
San Benedetto del Tronto (AP)05/02/2026 11:50spese anticipate
Nelle esecuzioni vengono anticipate delle spese per la pubblicazione degli avvisi di vendiata.
Succede che talvolta nel corso dell'esecuzione il porcedente cambi in quanto il credito è stato ceduto. In questo caso più capitare che il "vecchio" procedente abbia già versato delle spese e che nel corso del procedimento anche il "nuovo" procedente abbia successivamente integrato quelle spese con un altro versamento.
Quindi al momento del riparto ci sarebbero da rimborsare due soggetti per quelle spese... SE... nel contratto di cessione del credito non si fa nessuno menzione della cesione anche di quelle spese. Corretto?
Oppure comunque, anche senza menzione, le spese sono tutte a carico dell'ultimo procedenete?
Tenga conto che l'ultimo procedete si è diemticato anche di indicarle (sia le sue che quelle del vechio procedete) nella Nota di Precisaizioni dei crediti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
10/02/2026 11:13RE: spese anticipate
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere osserviamo che a nostro avviso per assumere le determinazioni del caso occorre comprendere se vi è stata o meno estromissione dell'originario creditore.
La Corte di Cassazione ha affermato, più volte, che l'art. 111 c.p.c. è applicabile al processo esecutivo, qualora si abbia, in pendenza di questo processo, una successione a titolo particolare nella titolarità della situazione attiva (così Cass. n. 4985/2004, secondo la quale "In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti. A tale stregua, quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l'originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede; d'altro canto, dovendo i principi evincibili dall'art. 111 c.p.c. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p.c. , nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta (essendo all'epoca il processo esecutivo già iniziato)", nonché Cass. n. 14096/2005; n. 1552/2011; n. 23992/2011; n. 3643/2013; n. 8936/2013; n. 7780/2016).
In particolare, si è poi aggiunto che con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso può proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente. Quanto alla forma dell'intervento nel processo esecutivo, il legislatore ha espressamente previsto il ricorso, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario la forma scritta (cfr. Cass. n. 22645/2012, in motivazione e Cass. n. 3656/2013, in motivazione) anche in considerazione del fatto che l'onere della forma scritta è imposto, oltre che dall'esplicita menzione normativa del ricorso, anche dall'indicazione, fatta dall'art. 499, comma secondo, c.p.c., degli elementi che il ricorso deve contenere, in linea di principio incompatibili con una mera dichiarazione "orale" di intervento, pur se inserita in un verbale di udienza (Cass. n. 7780/2016).
Applicando questi principi, si dovrebbe dunque dire che l'intervento del cessionario lasca integra la posizione processuale del cedente, con tutte le conseguenze che ne derivano fino a che costui non sia estromesso dal giudizio.
Sennonché, al rigore di questa affermazione la giurisprudenza apporta alcuni temperamenti, configurando altresì la possibilità di una estromissione c.d. "tacita".
Si è osservato, ad esempio, che «L'impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all'esecuzione, è valida quando quest'ultimo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l'estromissione prevista dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2011, n. 3056; analogamente, Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20533: «Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria»; nello stesso senso, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 6196 del 2015).
Orbene, applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche surrichiamate, riteniamo che occorre esaminare il comportamento serbato dal cessionario e dal debitore. Se, invero, nel corso della procedura il cedente abbia cessato di compiere attività processuali, si sia sostanzialmente disinteressato di darvi impulso o di ottemperare alle disposizioni del giudice senza che nessuno abbia sollevato eccezioni rispetto al fatto che al cedente si sia sostituito il cessionario, si potrà parlare di estromissione tacita, con la conseguenza che anche le spese anticipate andranno rimborsate, proprio per effetto di questo avvicendamento, al cessionario.
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