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Canone occupazione terzo proprietario espropriazione immobiliare

  • Gerardo Belcore

    Nocera Inferiore (SA)
    03/02/2023 18:21

    Canone occupazione terzo proprietario espropriazione immobiliare

    Salve,
    sono stato nominato custode giudiziario di un immobile in virtù di un pignoramento immobiliare effettuato dal creditore a carico dei terzi proprietari dell'immobile il cui atto di acquisto è stato revocato. Attualmente l'immobile è occupato da uno dei terzi proprietari che, in sede di primo accesso, ha chiesto di poter continuare ad abitare l'immobile insieme al suo nucleo familiare.
    Rilevato che dal certificato di residenza del suddetto terzo proprietario, quest'ultimo risulta effettivamente residente presso l'immobile oggetto di espropriazione, chiedo se è corretta la mia decisione di consentirgli di occupare l'immobile senza il versamento di alcun canone di occupazione fino alla vendita o ad un diverso provvedimento del G.E., ritenuto che, ai sensi dell'art. 604 del c.p.c. si applicano nei confronti del terzo proprietario tutte le disposizioni relative al debitore.
    • Zucchetti SG

      06/02/2023 10:07

      RE: Canone occupazione terzo proprietario espropriazione immobiliare

      Riteniamo che la decisione di consentire all'esecutato abitare l'immobile senza il versamento di alcun canone di occupazione fino alla vendita o ad un diverso provvedimento del G.E. sia corretta.
      Come noto, a norma dell'art. 560, comma terzo, c.p.c., "il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma".
      Affinchè sia preclusa la liberazione il novellato art. 560 richiede che l'immobile sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Per famiglia deve intendersi la "famiglia anagrafica", definita dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come risultanti dai registri anagrafici di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
      La norma tace del tutto in ordine alla posizione del terzo esecutato ex art. 602 c.p.c. e sotto questo profilo dubbi di costituzionalità seri si pongono poiché il terzo non debitore subisce immotivatamente un trattamento peggiore di quello riservato al debitore inadempiente.
      Ed allora, l'alternativa è duplice: o si ritiene la norma incostituzionale, oppure, affermata la non decisività del testo normativo, si afferma che il termine debitore sia stato genericamente ed atecnicamente utilizzato dal legislatore del 2019 per far riferimento all'esecutato. Pervero, la possibilità di recuperare una omogeneità di disciplina tra la posizione del debitore e quella del terzo esecutato si ottiene per il tramite dell'art. 604, comma primo, c.p.c., a mente del quale nell'esecuzione contro il terzo proprietario si applicano a questi "tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma".
      È invece discusso se la norma possa operare con riferimento al debitore che abiti l'immobile da solo, e cioè senza nucleo familiare.
      Secondo alcuni in questo caso il divieto di adottare l'ordine di liberazione verrebbe meno, posto che reiteratamente il legislatore utilizza la congiunzione "e", per cui non vi sono margini per una interpretazione diversa da quella che individui la ratio legis nella tutela della famiglia.
      Opposta opinione viene sostenuta da coloro i quali ritengono che una siffatta ricostruzione renderebbe la previsione irragionevole aggiungendosi ancora da parte di taluni che la permanenza all'interno dell'abitazione debba essere garantita anche quando sopraggiunge, nel corso dell'esecuzione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge del debitore, con contestuale allontanamento di questi.
      Consapevole di questo dibattito la riforma Cartabia (d.lgs 149/2022), sul presupposto per cui l'interesse privatistico del debitore all'abitazione ha natura di vero e proprio diritto fondamentale, come tale idoneo a comprimere (seppur in maniera temporanea) il pieno esercizio della tutela esecutiva poiché concorre a formare "i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (così Corte Cost. n. 128/2021) ha scelto di attribuire il beneficio in parola anche al debitore single: ciò è avvenuto non recependo stricto sensu la locuzione "convivente" adoperata dal legislatore delegante sicché è definitivamente chiarita la possibilità di riconoscere la permanenza sino al trasferimento (anche) al debitore che occupi da solo l'immobile.