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Professionista delegato al riparto - notifica ad esecutato fallito

  • Silvia Pattacini

    Reggio Emilia (RE)
    22/04/2022 17:37

    Professionista delegato al riparto - notifica ad esecutato fallito

    Buongiorno,
    nell'ambito di un'esecuzione immobiliare è stato nominato il professionista delegato alla formazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita forzata.
    Il provvedimento di delega deve essere notificato ai creditori e debitori.
    Fra i debitori esecutati, risulta esserci una persona fisica, dichiarata fallita ai sensi dell'art. 147, comma I, Legge Fallimentare.
    Dalla consultazione del fascicolo, non risulta alcuna elezione di domicilio per il debitore esecutato, fermo restando che l'atto di pignoramento conteneva l'invito di cui all'art. 492, comma II, cpc.
    Ai fini della notifica del provvedimento di competenza del professionista delegato al riparto, è dunque corretto che la stessa venga effettuata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari ovvero presso la curatela del Fallimento (che, tra l'altro, è intervenuto nella procedura esecutiva come creditore)?
    Ringrazio in anticipo per il chiarimento.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      27/04/2022 15:57

      RE: Professionista delegato al riparto - notifica ad esecutato fallito

      Rispondiamo alla domanda osservando quanto segue.
      Ai sensi dell'art. 51 l.fall. (art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento (che nel CCII prenderà il nome di, "dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale") nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante il fallimento può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
      Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al fallito alla massa fallimentare, la liquidazione dell'attivo ai sensi degli artt. 104 ss. l.fall., (artt. 211 e ss del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e dunque la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
      Il "precipitato" processuale dell'art. 51 si rinviene nell'art. 107, comma 6, l.fall. (oggi art. 216, comma 10 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ai sensi del quale se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il Giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione.
      La norma attribuisce al curatore un vero e proprio potere di scelta tra la prosecuzione della vendita in sede esecutiva individuale ovvero la richiesta al Giudice dell'esecuzione di dichiarare l'improcedibilità della stessa, fatti salvi, ovviamente, i casi di cui all'art. 51 l.fall..
      Quanto alle modalità del subentro, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, Cass. civ., sez. VI, ord. 2 dicembre 2010, n. 24442 ha affermato che "nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento".
      Questo intervento, secondo Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2009, n. 25963, determina "un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare".
      Questa ricostruzione del modo di declinarsi della legittimazione del curatore ci porta a ritenere che l'omessa elezione del domicilio da parte del debitore esecutato non legittima il professionista delegato ad eseguire le comunicazioni presso la cancelleria, dovendo invece rapportarsi direttamente con il curatore del fallimento.